L.R. Marche 32/2012
Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge marchigiana disciplina misure di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sensibilizzazione sui DSA, istituisce un Comitato tecnico-scientifico consultivo e prevede misure nei concorsi regionali. Le disposizioni finanziarie operano dal 2013. La disciplina è ancora utile solo per gli aspetti organizzativi e di principio, mentre le previsioni economiche sono riferite ad annualità ormai concluse.
Interventi regionali per le persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Interventi regionali per le persone con disturbi specifici di apprendimento
La legge della Regione Marche promuove l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA, nel quadro della normativa statale. Il provvedimento organizza interventi di prevenzione, diagnosi, informazione, formazione e supporto, oltre a prevedere specifiche misure nei concorsi pubblici regionali.
Finalità e ambiti di intervento
La Regione riconosce che i DSA incidono su lettura, scrittura e calcolo e possono ostacolare lo sviluppo personale e l’equilibrio psicologico della persona e della famiglia. Per questo promuove:
- screening, diagnosi e riabilitazione precoce;
- aggiornamento degli operatori socio-sanitari;
- iniziative di preparazione e sensibilizzazione dei genitori;
- collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari lungo il percorso scolastico e formativo.
Comitato tecnico-scientifico sui DSA
È istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di monitoraggio. La sua composizione è interdisciplinare e comprende rappresentanti regionali, sanitari, scolastici, universitari e delle associazioni familiari, oltre a professionisti con competenze specialistiche in neuropsichiatria infantile, psicologia, logopedia, pedagogia e grafologia.
Il Comitato:
- è nominato secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- esprime pareri sugli atti regionali previsti dalla legge e sui requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture diagnostiche;
- svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi;
- rende i pareri entro 30 giorni, decorso il quale il parere si intende favorevole;
- resta in carica 3 anni ed è rinnovabile;
- opera gratuitamente.
Diagnosi dei DSA e strutture abilitate
La diagnosi deve essere effettuata in modo multidisciplinare nell’ambito del servizio sanitario nazionale, da strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate secondo la disciplina regionale sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per le strutture private accreditate che operano a carico del servizio sanitario regionale è necessario un accordo contrattuale; la remunerazione delle prestazioni è determinata dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire requisiti di autorizzazione e accreditamento, assicurando che:
- il percorso diagnostico e la certificazione siano coerenti con la Consensus Conference e con i decreti ministeriali richiamati dalla legge statale n. 170/2010;
- la diagnosi sia resa da un’équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti, con modulazione per fasce d’età.
La stessa deliberazione deve indicare anche modalità e termini di adeguamento per i soggetti già operanti. Fino all’adozione di tale atto, le certificazioni continuano a essere rilasciate dai soggetti che già effettuavano diagnosi e certificazione alla data di entrata in vigore della legge.
Compiti della Regione
La Regione svolge funzioni di impulso, coordinamento e indirizzo, in particolare mediante:
- rilevazione epidemiologica, individuazione e monitoraggio dei fattori di rischio precoci;
- collaborazione tra pediatri di libera scelta e professionisti specializzati;
- direttive agli enti del servizio sanitario regionale per adeguare i servizi e individuare protocolli riabilitativi;
- programmi di screening e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche marchigiane;
- promozione di percorsi riabilitativi e rieducativi anche integrati e multidisciplinari;
- formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario;
- campagne di sensibilizzazione delle famiglie;
- incentivo all’uso di strumenti informatici per i bisogni educativi degli alunni con DSA, con messa a disposizione di software didattici e creazione di una banca dati delle esperienze di utilizzo.
Le modalità attuative di alcune di queste attività sono demandate a una o più deliberazioni della Giunta regionale.
Concorsi pubblici regionali
Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali, i candidati con DSA possono ottenere alternative e misure compensative, tra cui:
- sostituzione della prova scritta con un colloquio orale;
- utilizzo di strumenti compensativi per lettura, scrittura e calcolo;
- prolungamento dei tempi di svolgimento.
Il bando deve darne adeguata pubblicità. Il candidato deve allegare alla domanda una certificazione medica attestante il disturbo.
Disposizioni finanziarie
Gli interventi sono finanziati, a decorrere dal 2013, con:
- quote del fondo sanitario regionale per la parte sanitaria;
- risorse proprie regionali per gli altri interventi, secondo le leggi finanziarie.
Le somme sono iscritte, sempre dal 2013, nelle pertinenti unità previsionali di base per il fondo sanitario e per la tutela sociale e i diritti di cittadinanza, con capitoli istituiti dalla Giunta nel Programma operativo annuale.
Attualità della disciplina
La legge contiene soprattutto regole organizzative, di programmazione e di tutela che restano utili come quadro regionale di riferimento. Sono invece ormai superate le previsioni strettamente finanziarie riferite all’anno 2013 e all’adeguamento iniziale delle strutture diagnostiche.
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