L.R. Marche 33/2012
Disposizioni regionali in materia di apicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina tutela, esercizio e valorizzazione dell’apicoltura nelle Marche: anagrafe apistica, controlli sanitari, uso dei fitofarmaci, nomadismo, distanze e sanzioni. Prevede attività di programmazione, sostegno economico e promozione del miele, con misure aggiornate dalle modifiche del 2023. Alcune disposizioni richiamano termini e regole operative vigenti, ma non fissano scadenze temporali generali di efficacia.
Disposizioni regionali in materia di apicoltura nelle Marche
Disposizioni regionali in materia di apicoltura nelle Marche
La legge disciplina, nel territorio della Regione Marche, l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura, riconoscendone il ruolo per l’ambiente, la biodiversità e le produzioni agricole. Il testo consolidato include anche interventi su programmazione, sanità apistica, fitofarmaci, nomadismo, sanzioni e promozione dei prodotti dell’alveare.
Finalità e tutela dell’apicoltura
La Regione considera l’apicoltura attività fondamentale per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo delle produzioni agricole. Promuove l’insediamento degli alveari nel rispetto della disciplina nazionale e tutela in particolare l’ape italiana e le popolazioni autoctone presenti sul territorio regionale.
La Regione promuove inoltre l’inserimento e il mantenimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nonché la diffusione di cultivar ad essenze nettarifere, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale. Tali indirizzi valgono, in particolare, nei programmi di rimboschimento, negli interventi di difesa del suolo, nella gestione delle aree protette, nello sviluppo delle colture officinali e sementiere e del verde urbano.
Promozione, valorizzazione e attività di supporto tecnico
Per la valorizzazione del miele e dei prodotti dell’alveare, l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca svolge attività di consulenza e assistenza tecnica, analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinologiche, diffusione di conoscenze scientifiche, indagini sulla qualità, pubblicazioni di settore, aggiornamento tecnico degli apicoltori e promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell’alveare.
La Regione, in collaborazione con l’Agenzia e con gli organismi associativi, promuove e valorizza i prodotti apistici ottenuti da apiari ubicati nelle Marche e registrati nell’anagrafe apistica, anche mediante l’uso di un segno distintivo sui vasetti o contenitori, secondo un apposito disciplinare.
Programmazione regionale e sostegni
La Giunta regionale, sentita la Commissione apistica regionale, approva i documenti di programmazione previsti dalla normativa regionale, statale ed ევროპea. Tali documenti possono prevedere:
- sostegno agli apicoltori professionali per investimenti in attrezzature, mezzi e laboratori;
- misure per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse;
- sostegno alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura;
- miglioramento della filiera tramite assistenza tecnica e sanitaria, formazione e divulgazione;
- lotta e prevenzione delle malattie delle api e tutela del patrimonio apistico;
- supporto tecnico-scientifico per programmi di ricerca;
- strategie fitosanitarie sostenibili e difesa integrata;
- apicoltura biologica;
- educazione alimentare, con particolare attenzione alla scuola.
I contributi sono erogati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Organismi associativi e Commissione apistica regionale
La Giunta regionale individua gli organismi maggiormente rappresentativi degli apicoltori iscritti all’anagrafe apistica, costituiti su base provinciale o interprovinciale e rappresentativi della maggioranza degli apicoltori del territorio. Tali organismi possono svolgere, anche con enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, statali ed europei, oltre a iniziative per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti. Possono inoltre collaborare con le strutture regionali competenti in agricoltura e veterinaria.
È istituita la Commissione apistica regionale, nominata con deliberazione della Giunta e composta da rappresentanti regionali, veterinari, università, associazioni agricole, ASSAM e organismi associativi degli apicoltori, oltre a esperti del settore. La Commissione formula pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alla legge, nonché sui piani di profilassi e sugli interventi sanitari sugli alveari. Dura in carica tre anni e la partecipazione è gratuita.
Anagrafe apistica e registrazione delle attività
Ogni proprietario di alveari, nuclei, sciami, famiglie di api e allevatore di api regine deve registrare l’inizio dell’attività nella Banca Dati Apistica Nazionale e richiedere il codice identificativo univoco nazionale, direttamente o tramite un organismo associativo delegato o un CAA. La registrazione deve avvenire nei tempi e modi previsti dalla normativa statale sulle anagrafi zootecniche.
Il Servizio veterinario competente controlla la congruenza e veridicità dei dati tramite verifiche documentali e, se necessario, sopralluoghi. Chi non adempie alla denuncia non può beneficiare di contributi e incentivi del settore apistico.
Allevamento familiare e attività professionale
Al momento della registrazione, l’operatore dichiara se intende svolgere un’attività di autoconsumo come allevamento familiare oppure un’attività di produzione commerciale come apicoltore professionista. L’allevamento familiare è limitato a un massimo di dieci unità tra alveari, nuclei e sciami posseduti per ciascun nucleo familiare. La vigilanza sul rispetto di tali regole spetta al Servizio veterinario competente.
Gestione igienico-sanitaria, apiari abbandonati e profili sanitari
La vigilanza, il controllo e la sorveglianza igienico-sanitaria del settore apistico sono affidati al Servizio veterinario competente, che può avvalersi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Tali soggetti promuovono anche iniziative per migliorare i livelli igienico-sanitari degli allevamenti e qualificare professionalmente gli apicoltori.
Gli apiari abbandonati, non identificati dal cartello o in evidente stato di incuria sono soggetti a ispezione. Se il Servizio veterinario accerta la pericolosità dell’apiario abbandonato come fonte di propagazione di patologie, ne propone la distruzione; se proprietario o detentore non sono identificati, la distruzione avviene con ordinanza del Sindaco del Comune del ritrovamento, con possibilità di rivalsa sull’interessato.
La Giunta regionale adotta linee guida su gestione e profilassi delle patologie apistiche, farmacosorveglianza, applicazione del pacchetto igiene, tracciabilità della filiera e procedure per segnalare e gestire mortalità, moria o spopolamento degli alveari connessi all’uso di prodotti fitosanitari.
Tutela dell’Apis mellifera ligustica
La Regione tutela l’Apis mellifera ligustica per ridurre l’erosione genetica dovuta a fenomeni di ibridazione. La Giunta, d’intesa con la Commissione apistica regionale, adotta disposizioni per la conservazione della sottospecie e per il miglioramento genetico e la diffusione del materiale selezionato. Su tutto il territorio regionale è vietato selezionare e riprodurre a fini commerciali api regine appartenenti a sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica.
Uso dei fitofarmaci e zone di rispetto
Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a produzione agricola, vivaistica o sementiera, sulle piante consociate o infestanti presenti dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee e ornamentali, in ambiente agricolo ed extra agricolo, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida:
- durante la fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
- durante la fioritura delle piante erbacee consociate o spontanee presenti dentro o ai bordi della coltura, salvo trinciatura o rimozione preventiva delle stesse;
- in presenza di secrezioni extrafloreali di interesse mellifero.
Al di fuori di tali divieti, i trattamenti devono rispettare etichetta, schede di sicurezza, PAN e normativa statale e europea. La Giunta, sentite le organizzazioni agricole e la Commissione apistica regionale, può individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali limitare ulteriormente l’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario, definendo tempi e ambito di applicazione.
Gli episodi di mortalità, moria o spopolamento degli alveari devono essere segnalati tempestivamente al Servizio veterinario, che svolge campionamenti, indagini e accertamenti anche con l’Istituto Zooprofilattico e Marche Agricoltura Pesca.
Distanze degli apiari e disciplina del nomadismo
Le distanze degli apiari sono regolate dall’articolo 896-bis del codice civile. Inoltre, al fine di ottimizzare le risorse nettarifere, gli apiari composti da almeno cinquanta alveari devono mantenere una distanza minima di duecento metri l’uno dall’altro.
Il nomadismo è definito come la conduzione dell’allevamento apistico tramite l’utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari. Chi lo pratica deve rispettare la disciplina statale sulla movimentazione degli apiari. La Giunta regionale, sentita la Commissione apistica regionale, disciplina le modalità di movimentazione nel territorio regionale per tale attività.
Programma assicurativo
La Giunta regionale favorisce la costituzione di un tavolo tra associazioni di categoria, consorzi apistici e consorzi di difesa riconosciuti nelle Marche per promuovere e sostenere un programma assicurativo a copertura dei rischi dell’attività apistica. Il programma può riguardare, tra l’altro, danni da epizoozie, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, emergenze climatiche e ambientali.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per le principali violazioni della disciplina apistica regionale:
- omessa registrazione dell’attività o attività svolta con registrazione sospesa o revocata: da 750 a 7.500 euro;
- inosservanza delle disposizioni statali richiamate sull’identificazione e registrazione degli apiari: da 150 a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare;
- violazione della disciplina sull’allevamento familiare: da 750 a 7.500 euro;
- violazione dei divieti e delle prescrizioni sull’uso dei fitofarmaci: da 300 a 3.000 euro;
- inosservanza delle distanze degli apiari: da 150 a 500 euro;
- violazione delle regole sul nomadismo: da 500 a 5.000 euro e rimozione immediata dell’apiario;
- per la prima contestazione di alcune irregolarità in materia di identificazione, l’autorità può assegnare un termine non superiore a quindici giorni per regolarizzare;
- per le violazioni non specificamente sanzionate si applica la sanzione da 150 a 500 euro.
Vigilanza, procedimento e destinazione dei proventi
Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza della legge sono esercitate dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, ferme restando le competenze degli altri soggetti previsti dalla normativa generale sugli illeciti amministrativi. Le sanzioni sono irrogate e introitate dall’ASUR secondo la legge regionale n. 33/1998. I relativi proventi sono destinati alle finalità della legge stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 19 nov 2012L.R. Marche 32/2012
- Legge · 12 nov 2012L.R. Marche 31/2012
- Legge · 26 nov 2012L.R. Marche 36/2012
- Legge · 26 nov 2012L.R. Marche 35/2012
- Legge · 26 nov 2012L.R. Marche 34/2012
- Legge · 27 nov 2012L.R. Marche 37/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →