Messaggio numero 84 del 9-3-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, nei casi di lavoro subordinato svolto durante la mobilità con assegno integrativo ex art. 9, comma 5, legge n. 223/1991, la pensione va calcolata sulla base della contribuzione figurativa prevista per l’indennità di mobilità e dell’eventuale integrazione figurativa, non sulla somma erogata come assegno integrativo. Richiama le circolari n. 3/1992, n. 180/1997 e n. 105/1997 per confermare criteri di accredito, rivalutazione e applicazione della norma.
Assegno integrativo e calcolo della pensione per lavoratori in mobilità
Assegno integrativo e determinazione della pensione nei periodi di mobilità
Il documento affronta il trattamento, ai fini pensionistici, dei lavoratori che durante il periodo di percezione dell’indennità di mobilità hanno svolto un’attività lavorativa subordinata con inquadramento retributivo inferiore rispetto alle mansioni del precedente rapporto di lavoro. In tali casi, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è stato corrisposto l’assegno integrativo. Il quesito posto riguarda se tale importo debba essere incluso nel calcolo della pensione, in particolare nella determinazione della retribuzione media settimanale.
Quadro normativo richiamato
Il testo richiama innanzitutto l’articolo 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina il calcolo della contribuzione accreditabile nei periodi di godimento dell’indennità di mobilità. Vengono inoltre richiamati:
- la circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto 7;
- la circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto 9;
- la circolare n. 180 del 17 luglio 1997;
- la circolare n. 105 del 5 maggio 1997.
Contribuzione figurativa durante l’indennità di mobilità
Secondo le istruzioni della circolare n. 3/1992, la misura dei contributi accreditabili per i periodi di percezione dell’indennità di mobilità deve essere calcolata sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale preso a riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità stessa. Tale contribuzione figurativa:
- va attribuita per l’intero periodo di percezione dell’indennità di mobilità;
- deve essere rivalutata secondo i criteri indicati dalla circolare n. 180 del 17 luglio 1997.
Trattamento dell’assegno integrativo
Per i periodi in cui viene corrisposto l’assegno integrativo, la circolare n. 3/1992, punto 9, precisa che devono essere accreditati contributi figurativi in quota integrativa. Tale quota è pari alla differenza tra:
- il contributo figurativo intero spettante per il periodo di mobilità;
- il contributo obbligatorio dovuto in relazione all’attività lavorativa svolta.
Ambito di applicazione dell’art. 9, comma 5, legge n. 223/1991
La circolare n. 105 del 5 maggio 1997 è richiamata per precisare che la disposizione dell’articolo 9, comma 5, trova applicazione ogniqualvolta il livello retributivo del lavoro offerto sia inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato conclusosi con il collocamento in mobilità, indipendentemente dalla misura percentuale della differenza retributiva.
Conseguenze sul calcolo della pensione
Alla luce dei criteri richiamati, il documento conclude che il trattamento pensionistico deve essere liquidato o ricostituito utilizzando la contribuzione figurativa determinata e rivalutata secondo le regole sopra indicate. Ne deriva che l’assegno integrativo non viene considerato come importo da includere direttamente nel calcolo della retribuzione media settimanale, ma rileva attraverso il meccanismo della contribuzione figurativa integrativa prevista dalla disciplina richiamata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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