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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, fondato su risultanze di rapporti bancari. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente/inidonea della sentenza d'appello in relazione all'eccezione di tardività del ricorso originario; (2) violazione dell'art. 153 c.p.c. per erronea applicazione della rimessione in termini, ritenuta dalla CTR a favore della contribuente che aveva allegato di essersi trovata assente dal domicilio per le festività natalizie e di avere appreso in ritardo della notifica; (3) violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 e 2700 c.c., motivo che resta tuttavia assorbito. L'Agenzia ha sostenuto che la sentenza d'appello non avesse verificato il necessario presupposto della tempestività del ricorso e che la rimessione in termini fosse stata riconosciuta in assenza dei relativi presupposti, in modo non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione apparente e sull'erronea applicazione della rimessione in termini: la CTR si era limitata a richiamare massime giurisprudenziali senza spiegare perché esse fossero pertinenti al caso concreto, nonostante le specifiche deduzioni dell'Ufficio circa la data di notifica dell'avviso e quella di ricezione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il mezzo attraverso cui sono state dedotte le violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una decadenza non imputabile e una reazione tempestiva della parte; in ambito tributario il relativo vaglio deve essere severo.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata nel terzo motivo, relativo ai termini e agli effetti dell'accertamento; il motivo è stato assorbito.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Norma invocata nel terzo motivo, relativo ai termini e agli effetti dell'accertamento IVA; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2700 c.c.

    Norma invocata nel terzo motivo con riferimento all'efficacia probatoria dell'atto pubblico; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali astratti, senza confrontarli con i fatti di causa e senza spiegare perché siano applicabili alla fattispecie concreta, è affetta da motivazione apparente e quindi censurabile in cassazione.
  • La rimessione in termini può operare anche rispetto a decadenze connesse all'impugnazione di atti sostanziali, ma richiede la prova di una causa non imputabile della decadenza e, soprattutto, una reazione tempestiva della parte una volta cessato l'impedimento.
  • In materia tributaria il riconoscimento della scusabilità dell'errore e della rimessione in termini deve essere sottoposto a un vaglio particolarmente rigoroso, non potendo fungere da strumento surrettizio per neutralizzare un termine di decadenza espressamente previsto dalla legge.
  • Quando l'appellante deduce specificamente la tardività del ricorso originario e documenta le date rilevanti, il giudice di merito deve verificare e motivare espressamente sulla tempestività dell'impugnazione prima di applicare istituti di rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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