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Provvedimento

Deliberazione n. 572 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente con cui era stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica del provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Facebook e Instagram.

Ratifica del blocco urgente della diffusione di materiale sessualmente esplicito su Facebook e Instagram

Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited e trae origine da una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003. La segnalazione concerneva il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, attraverso le piattaforme Facebook e Instagram.

Quadro normativo

L’art. 144-bis del Codice privacy attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante possa essere diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione.

Dalla documentazione esaminata è risultata verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie prevista dalla disposizione sul cosiddetto revenge porn. Il materiale oggetto della segnalazione è stato trasmesso alle piattaforme in formato hash, funzionale all’individuazione e al blocco del contenuto senza necessità di renderlo direttamente accessibile o identificabile.

Misure urgenti adottate il 20 luglio 2026

Con determinazione n. 396 del 20 luglio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited le seguenti misure:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • limitazione della conservazione a soli fini probatori;
  • durata della conservazione pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire tale non identificabilità.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 20 luglio 2026.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 23 luglio 2026, ha ratificato la determinazione n. 396/2026.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti già disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Sanzioni

Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria. Il contenuto è esclusivamente cautelare e prescrittivo: mira a impedire la diffusione del materiale segnalato e a disciplinare l’eventuale conservazione dello stesso per finalità probatorie.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso tramite Facebook e Instagram.

Intervento d’urgenza del dirigente

Con determinazione n. 396 del 20 luglio 2026, il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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