Circolare numero 40 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.A.L.P. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro per le imprese aderenti. Sono disciplinate le modalità di riscossione, la misura del contributo, i costi del servizio, i versamenti all’associazione, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni operative-contabili con l’istituzione di specifici codici e conti. Viene inoltre precisato il rendiconto annuale da trasmettere entro il 31 maggio dell’anno successivo e la facoltà di recesso o sospensione in presenza di determinate condizioni.
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.A.L.P. per la riscossione, tramite UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinati la modalità di esazione, la misura del contributo, i costi del servizio, i versamenti all’associazione, le clausole di responsabilità, la durata della convenzione e le istruzioni contabili e operative per la gestione dei flussi.
Quadro convenzionale e finalità
In data 5 dicembre 2014 INPS e Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione si applica ai contributi previsti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale è effettuata dall’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che l’esazione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.
Il contributo è considerato versato esclusivamente per l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata a titolo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contribuzione previdenziale ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Eventuali variazioni annuali dei costi devono essere comunicate per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Sono inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, inclusi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale della CONF.A.L.P., senza riconoscimento di interessi o altri titoli, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione. Il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche dell’Istituto mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.
L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene un’ampia clausola di salvaguardia a favore dell’INPS. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, comprese le ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a procedure già in corso o eseguite alla data di stipula.
L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità, anche in relazione all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
In caso di controversie giudiziarie in cui l’INPS sia convenuto o chiamato in causa per questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, determinate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta ferma anche la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente richiesta.
Istruzioni operative: codice W370 e flusso UNIEMENS
Alle imprese aderenti alla CONF.A.L.P. è attribuito il nuovo codice “W370”. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale “W370”, con significato “Ass. Contr. CONF.A.L.P”, secondo le istruzioni operative richiamate dalla circolare.
Istruzioni contabili
I contributi di assistenza contrattuale evidenziati nel flusso UNIEMENS con il codice “W370” sono imputati al conto GPA25459. Contestualmente, al fine di rilevare il debito verso la Confederazione, la procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35459 a GPA11459 per un importo pari a quello rilevato in avere sul conto GPA25459.
I saldi dei conti GPA25459 e GPA35459 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza e la coerenza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive pervenute tramite UNIEMENS, i conti GPA25459 e GPA35459 devono essere movimentati, con codice documento “95”, soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accrediti e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una destinata alle imprese che hanno versato il contributo, una da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla CONF.A.L.P. al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti devono essere imputati in dare al conto GPA11459; a tale conto vanno altresì addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11459 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.A.L.P. un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione GPA11459, GPA25459 e GPA35459.
Punti principali
Stipula della convenzione e finalità
Il 5 dicembre 2014 INPS e CONF.A.L.P. hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione disciplina il servizio di riscossione dei contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione e le relative modalità operative e contabili.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. Tuttavia, la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo; per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva. L’INPS considera versato soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS.
Imputazione dei versamenti e compensazione del debito
Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro sul versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso dell’associazione
Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS, le somme riscosse al netto dei costi del servizio. Contestualmente mette a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con il periodo contributivo e l’importo. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, le somme restano accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. L’Istituto è sollevato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse ai propri compiti istituzionali.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro per gli effetti dell’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, anche con riferimento alla restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenziosi giudiziari relativi ai rapporti associativi, nei limiti dei compensi professionali previsti dalla normativa vigente. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se sopravvengano nuove disposizioni che rendano opportuno un nuovo testo. Resta inoltre la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque possibile il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
Istruzioni operative: codice convenzionale e flusso UNIEMENS
Alle imprese aderenti alla CONF.A.L.P. è attribuito il codice di nuova istituzione “W370”. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale “W370”, con significato “Ass. Contr. CONF.A.L.P”, e il relativo elemento contributivo previsto dalle istruzioni tecniche richiamate nella circolare.
Istruzioni contabili e movimentazione dei conti
I contributi di assistenza contrattuale esposti con il codice “W370” sono imputati al conto GPA25459. Contestualmente, per rilevare il debito verso CONF.A.L.P., la procedura registra la scrittura in partita doppia GPA35459 a GPA11459 per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25459. I saldi dei conti GPA25459 e GPA35459 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento “95” soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accrediti e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta in triplice copia: una per le imprese versanti, una per l’ufficio contabile della sede e una agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11459, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e, se dovuta, dell’imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11459 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.A.L.P. un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11459, GPA25459 e GPA35459.
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