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Legge

L.R. Liguria 31/2009

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico - venatoria

Normativa regionaleL.R. Liguria 31/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale su edilizia e soprattutto sulla fauna omeoterma e sul prelievo venatorio, modificando la l.r. 29/1994 e il calendario venatorio regionale triennale di cui alla l.r. 12/2008. Trattandosi di modifiche puntuali a norme ancora più ampie, opera solo nei limiti delle disposizioni introdotte nel 2009.

Adeguamento della normativa regionale faunistico-venatoria

Adeguamento della normativa faunistico-venatoria regionale

La legge regionale 6 agosto 2009, n. 31 interviene sull’ordinamento della Regione Toscana in materia faunistico-venatoria e, in misura minore, sull’attività edilizia. Il provvedimento apporta modifiche puntuali a leggi regionali preesistenti, aggiornando la disciplina del prelievo venatorio e del calendario venatorio regionale triennale.

Interventi sulla disciplina dell’attività edilizia

La legge introduce nella disciplina regionale dell’attività edilizia nuove previsioni all’art. 21 della l.r. 16/2008, mediante l’inserimento delle lettere e-bis) ed e-ter) nel comma 1. Il testo consolidato non riporta il contenuto sostanziale delle nuove lettere, ma segnala un adeguamento puntuale della normativa edilizia regionale.

Modifiche alla normativa regionale sulla fauna e sul prelievo venatorio

Il nucleo principale dell’atto riguarda la l.r. 29/1994, recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio. La legge:

  • sostituisce integralmente l’art. 12;
  • sostituisce il comma 13 dell’art. 29;
  • modifica la disciplina dell’art. 34, con soppressione di alcune specie indicate alla lettera c) del comma 1, inserimento della lettera d-bis) nel comma 1 e soppressione del comma 3;
  • modifica il comma 1 dell’art. 35 e inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
  • modifica il comma 1 dell’art. 49;
  • sostituisce il comma 3 dell’art. 51.

Poiché il testo fornito è consolidato ma privo del contenuto integrale delle disposizioni sostituite o inserite, il presente riassunto dà conto degli effetti sistematici delle modifiche senza ricostruire analiticamente le singole norme non riportate.

Calendario venatorio regionale triennale

La legge interviene anche sulla l.r. 12/2008, che disciplina il calendario venatorio regionale triennale, modificando la lettera f) del comma 1 dell’art. 1. L’atto dunque aggiorna una normativa già destinata a regolare un arco temporale triennale, e la sua utilità pratica va valutata nel quadro del periodo di validità del calendario venatorio interessato e delle successive eventuali revisioni.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge ha efficacia nel territorio della Regione Toscana e opera come intervento di aggiornamento di norme già vigenti. Per sua natura è un atto di modifica di disposizioni settoriali; nella realtà applicativa il suo contenuto rileva nei limiti in cui le norme richiamate non siano state ulteriormente sostituite o superate da interventi successivi.

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