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Legge

L.R. Liguria 33/2009

Adeguamenti della legislazione regionale

Normativa regionaleL.R. Liguria 33/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 33/2009 apporta modifiche puntuali a diverse norme regionali in materia di istruzione e formazione, consiglieri regionali, gruppi consiliari, bonifiche di siti contaminati, strutture turistico-ricettive e disposizioni finanziarie. In particolare, abroga gli artt. 10 e 12 della L.R. 10/2009. Il testo ha natura prevalentemente modificativa ed è in gran parte superato dalle successive consolidazioni delle leggi richiamate.

Adeguamenti e modifiche di varie leggi regionali liguri

Adeguamenti della legislazione regionale

La legge regionale Liguria 6 agosto 2009, n. 33 interviene in modo puntuale su più testi normativi regionali, aggiornandone singole disposizioni in materia di istruzione, trattamento dei consiglieri regionali, funzionamento dei gruppi consiliari, bonifiche di siti contaminati, strutture turistico-ricettive e disposizioni finanziarie. Si tratta di una legge prevalentemente modificativa, con efficacia limitata alla disciplina regionale ligure e oggi in larga parte assorbita nei testi consolidati successivi.

Istruzione, formazione e orientamento

La legge modifica alcune disposizioni della L.R. 11 maggio 2009, n. 18, relativa al sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento. In particolare:

  • viene modificata la lettera b) del comma 1 dell’art. 33;
  • viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell’art. 33;
  • viene modificato il comma 1 dell’art. 36;
  • l’art. 37 è sostituito integralmente;
  • viene modificata la lettera a) del comma 4 dell’art. 38.

Il contenuto sostanziale delle modifiche non è riportato nel testo fornito, ma la legge incide sulla disciplina organizzativa e funzionale del sistema educativo regionale.

Trattamento e fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali

È modificato l’art. 4-bis della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3, testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali. La legge:

  • modifica il comma 1 dell’art. 4-bis;
  • aggiunge il comma 2-bis all’art. 4-bis.

Si tratta quindi di un intervento puntuale sul regime del fondo e sul trattamento dei consiglieri regionali.

Funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari

Per la L.R. 19 dicembre 1990, n. 38, testo unico sul funzionamento e sull’assegnazione di personale ai gruppi consiliari, la legge interviene sull’art. 4-bis:

  • modifica il comma 3;
  • al comma 5 sopprime le parole «verificando altresì le indicazioni di cui all’articolo 4».

Il testo segnala anche una rettifica successiva pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 23 settembre 2009, n. 16, per il comma 3 e per la soppressione di cui al comma 5.

Bonifiche di siti contaminati

La L.R. 9 aprile 2009, n. 10, in materia di bonifiche di siti contaminati, è modificata in più punti:

  • all’art. 8 sono modificate la lettera b) e la lettera e) del comma 1;
  • all’art. 8 è aggiunta la lettera b-bis) al comma 3;
  • l’art. 9, comma 1, è modificato;
  • gli artt. 10 e 12 sono abrogati;
  • l’art. 25 è sostituito integralmente.

Per effetto della legge, dunque, alcune disposizioni originarie della L.R. 10/2009 cessano di avere efficacia, mentre altre vengono riformulate.

Strutture turistico-ricettive e balneari

La legge modifica l’art. 31, comma 2, della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, recante il testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Il contenuto della modifica non è riprodotto nel testo disponibile, ma l’intervento riguarda la disciplina regionale del settore turistico-balneare.

Disposizioni finanziarie regionali

Viene inoltre modificato l’art. 15-quater della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43, legge finanziaria 2009:

  • è sostituita la rubrica dell’articolo;
  • è modificato il comma 1.

L’intervento riguarda quindi una norma di natura finanziaria già inserita nella manovra 2009.

Valutazione di attualità

La legge ha carattere essenzialmente modificativo e non contiene una disciplina autonoma di durata. Tuttavia, per la sua datazione e per il fatto che interviene su norme di dettaglio già ampiamente consolidate, il suo uso diretto oggi è limitato; nella prassi rilevano soprattutto i testi coordinati delle leggi modificate. Per questo può considerarsi, sul piano operativo, in larga parte superata.

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