L.R. Liguria 32/2009
Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione, sostegno e promozione di iniziative per l’integrazione europea, gemellaggi, scambi culturali e professionali, collaborazioni con enti territoriali europei e non, nonché attività del Consiglio regionale. Molte disposizioni operative e contributive sono state abrogate nel 2016; restano le finalità generali e alcune previsioni istituzionali, in un quadro ormai poco applicabile.
Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea
Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea, la conoscenza reciproca tra popoli europei e il rafforzamento dei rapporti tra enti territoriali e istituzioni scolastiche e universitarie. Il testo consolidato conserva soprattutto gli obiettivi generali e alcune competenze istituzionali, mentre le principali disposizioni su piano e contributi risultano abrogate.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione promuove l’identità civica europea e la reciproca comprensione tra i popoli, contribuendo alla costruzione dell’unità politica europea. In questa prospettiva sostiene iniziative che favoriscano:
- la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea;
- il rafforzamento delle relazioni tra Comuni e Province del territorio regionale e quelli di altri Stati membri dell’Unione europea o di Stati in procinto di aderirvi.
Competenze e strumenti di azione della Regione
Per realizzare tali finalità, la Regione può attivare diverse forme di cooperazione e promozione culturale e istituzionale. In particolare:
- intrattiene rapporti con organizzazioni e associazioni tra amministrazioni territoriali degli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle attività dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi europei;
- promuove studi, ricerche e iniziative rivolte soprattutto ai giovani per sviluppare una coscienza civica europea;
- attiva e promuove scambi culturali e professionali con Stati, Regioni e altre pubbliche amministrazioni dell’Unione europea;
- stipula protocolli di collaborazione e forme di partenariato con Stati, Regioni e altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione europea, per creare stabili canali di scambio culturale;
- sostiene, anche insieme a istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni sul tema dell’Europa dei cittadini e della cittadinanza europea.
Sostegno a Province, Comuni, scuole e università
La Regione sostiene e promuove le attività di Province e Comuni del territorio regionale, con particolare riguardo a:
- gemellaggi con Comuni, Province o altri enti territoriali di Stati membri dell’Unione europea, nonché di Stati destinatari della politica europea di vicinato o di altri continenti;
- scambi finalizzati all’arricchimento culturale e professionale con i medesimi enti.
La legge estende inoltre il sostegno ai gemellaggi e agli scambi tra istituzioni universitarie e istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri Paesi.
Iniziative del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa è autorizzato a promuovere direttamente accordi e iniziative di gemellaggio o scambio con le assemblee legislative degli Stati, delle Regioni e di altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione europea. La finalità è favorire la reciproca conoscenza del funzionamento delle rispettive istituzioni.
Disposizioni abrogate e regime attuale
Nel testo consolidato risultano abrogati l’articolo relativo al piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea e l’articolo sui contributi a sostegno di gemellaggi e iniziative in tema di integrazione europea, per effetto della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33.
Di conseguenza non sono più presenti, nel testo vigente, le regole originarie su:
- approvazione del Piano delle iniziative;
- individuazione degli interventi da finanziare;
- disciplina dei contributi specifici.
Norme transitorie e applicazione
Le disposizioni transitorie originarie prevedevano, in prima applicazione, l’approvazione del Piano da parte della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, l’individuazione degli interventi da finanziare entro 120 giorni dall’approvazione del Piano. Tali previsioni hanno oggi rilievo solo storico, perché collegate ad articoli poi abrogati.
Le attività e le procedure previste dalla legge devono comunque svolgersi secondo la legislazione statale in materia.
Aspetti finanziari
La norma finanziaria è riportata nel testo come omissis e non consente di ricostruire ulteriori regole operative o limiti di spesa dal contenuto fornito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 ago 2009L.R. Liguria 30/2009
- Legge · 6 ago 2009L.R. Liguria 31/2009
- Legge · 6 ago 2009L.R. Liguria 33/2009
- Legge · 6 ago 2009L.R. Liguria 34/2009
- Legge · 6 ago 2009L.R. Liguria 35/2009
- Legge · 14 lug 2009L.R. Liguria 29/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →