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Legge

L.R. Liguria 30/2009

Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale

Normativa regionaleL.R. Liguria 30/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Liguria promuove la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali, nonché studi di fattibilità per tratte viarie strategiche. Disciplina conferenze di servizi, finanza di progetto, concessioni, pedaggi/canoni, misure di salvaguardia e un fondo per gli studi. Molte disposizioni su procedura e approvazione dei progetti sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 2010.

Promozione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali in Liguria e di studi di fattibilità per tratte viarie strategiche

Promozione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali in Liguria

La legge disciplina, per il territorio della Regione Liguria, la promozione e la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali, oltre alla fattibilità di tratte viarie strategiche. L’intervento è orientato a rafforzare la rete infrastrutturale regionale con il coinvolgimento delle autonomie locali e, ove necessario, con accordi interregionali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali per rendere più efficiente la rete infrastrutturale ligure. In aggiunta, incentiva la fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Rientrano nella disciplina:

  • le autostrade o porzioni di autostrada che insistono solo sul territorio regionale e assolvono prevalentemente a esigenze di mobilità regionale;
  • le tratte autostradali di raccordo tra autostrade regionali e rete nazionale o di altre Regioni;
  • le infrastrutture ferroviarie realizzate sul territorio regionale su iniziativa della Regione, anche su proposta di terzi;
  • le tratte ferroviarie di collegamento tra infrastrutture regionali e rete nazionale o di altre Regioni.

Accordi con altre Regioni

Per assicurare la connessione delle reti autostradali e ferroviarie regionali con quelle delle Regioni limitrofe, la Liguria promuove appositi accordi interregionali.

Realizzazione delle autostrade regionali

La realizzazione delle autostrade regionali avviene in coerenza con la pianificazione territoriale e la programmazione strategica regionale e con l’intesa generale quadro con il Governo. La Regione opera attraverso intese con gli enti locali interessati e mediante ricorso alla finanza di progetto secondo la normativa sui contratti pubblici richiamata dalla legge.

La Regione può inoltre trasferire i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore a un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da costituire in forma societaria, eventualmente partecipato anche da altre Regioni e da ANAS S.p.A.

Procedura progettuale e finanza di progetto

La disciplina prevede una sequenza procedimentale basata su studio di fattibilità, progetto preliminare, conferenza di servizi e successiva gara per la concessione.

Tuttavia, diverse disposizioni centrali della procedura sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 2010, n. 186. In particolare risultano colpiti:

  • il comma 2 e il comma 3 dell’articolo sulla realizzazione delle autostrade regionali;
  • l’intero articolo sull’affidamento tramite finanza di progetto;
  • l’articolo sulla valutazione del progetto preliminare, nella parte relativa anche alle autostrade;
  • l’articolo sulla concessione di autostrada regionale;
  • vari commi dell’articolo sul progetto definitivo infrastrutturale.

Per il resto, il testo consolidato mantiene il riferimento a conferenze di servizi, approvazione di progetti e rilievi urbanistici, ma tali previsioni devono essere lette tenendo conto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale riportate nel testo.

Conferenza di servizi e progetto preliminare

Per le infrastrutture richiamate dalla legge, la Regione indice una conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare, volta all’acquisizione di intese, assensi, pareri e altri atti necessari.

Il progetto preliminare deve indicare, con adeguata cartografia:

  • le aree impegnate;
  • le fasce di rispetto;
  • le misure di salvaguardia;
  • le caratteristiche prestazionali;
  • le specifiche funzionali;
  • i limiti di spesa.

La conferenza serve a definire le condizioni di fattibilità dell’intervento. In via ordinaria si conclude entro 90 giorni dalla conferenza referente; se l’opera è soggetta a VIA, il termine sale a 150 giorni e la valutazione di impatto ambientale è resa nel medesimo procedimento.

Le determinazioni della conferenza sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e rese note con altri mezzi idonei. Dalla pubblicazione scattano le misure di salvaguardia.

Effetti dell’approvazione del progetto preliminare

Secondo il testo della legge, l’approvazione del progetto preliminare avrebbe comportato:

  • variante ai piani territoriali regionali e provinciali o agli strumenti urbanistici comunali;
  • apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

La legge prevede anche che la mancata partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute, della pubblica incolumità, della difesa nazionale, della pubblica sicurezza e immigrazione non produca silenzio-assenso.

Concessione dell’autostrada regionale

La disciplina prevede che, sulla base del progetto preliminare definito in conferenza, la Giunta regionale indìca la gara per l’affidamento della concessione, avente a oggetto progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell’infrastruttura.

La convenzione deve regolare i rapporti:

  • giuridici;
  • economici;
  • finanziari;
  • patrimoniali; tra Regione e concessionario, nonché i rapporti con eventuali concessionari di autostrade nazionali o regionali connessi all’opera.

La durata della concessione può superare i 30 anni, se necessario per garantire l’equilibrio economico dell’operazione. La Giunta esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla realizzazione delle opere e sul rispetto della concessione.

Le autostrade realizzate ai sensi della legge entrano nel demanio regionale e, alla scadenza della concessione, tornano nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di conservazione.

Progetto definitivo e approvazione finale

La disciplina prevede poi una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, con possibile ricorso anche alla conferenza urbanistica se occorrono varianti di pianificazione.

Il progetto definitivo dovrebbe contenere una relazione del progettista sulla conformità al progetto preliminare o sulle ragioni di eventuali scostamenti, nonché la verifica delle prescrizioni VIA. L’approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità e vale anche come titolo edilizio.

In caso di dissenso su materie urbanistico-territoriali o paesistico-ambientali espresso da Regioni, Province, Comuni o altri enti non statali, la decisione viene rimessa a una Commissione composta dai rappresentanti degli enti interessati. La Commissione decide a maggioranza, di regola entro 30 giorni, estensibili a 90 nei casi complessi; in caso di parità prevale il voto della Regione.

Tariffe di pedaggio per le autostrade regionali

La Giunta regionale determina gli importi massimi delle tariffe di pedaggio e i criteri di adeguamento, tenendo conto delle specificità socio-territoriali e di parametri quali:

  • costo complessivo dell’infrastruttura;
  • livello di fruizione;
  • durata della concessione;
  • costi di gestione e manutenzione;
  • costi ambientali, congestione e incidentalità, fino a un massimo del 5% della tariffa convenzionata;
  • livello e qualità dei servizi;
  • corrispettivo percentuale sui ricavi previsto nel bando;
  • proventi di esercizi accessori;
  • ulteriori oneri della concessione.

Misure di salvaguardia urbanistica

Dalla pubblicazione delle determinazioni della conferenza sul progetto preliminare e fino all’approvazione del progetto definitivo, e comunque per non più di cinque anni, sulle aree interessate opera un regime di salvaguardia. Questo regime impedisce modifiche urbanistiche volte a consentire l’edificazione e impone ai Comuni di sospendere le determinazioni su istanze edilizie incompatibili con il progetto infrastrutturale.

Infrastrutture ferroviarie regionali

Per le infrastrutture ferroviarie regionali, la legge definisce la rete ferroviaria realizzata sul territorio regionale su iniziativa della Regione, anche su proposta di terzi, costituita da:

  • piattaforma ferroviaria;
  • opere civili;
  • impianti tecnologici per trazione, segnalamento e sicurezza.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le autostrade regionali in materia di progettazione, conferenze di servizi, approvazione e salvaguardia.

Canoni per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria

La Giunta regionale determina l’importo massimo del canone per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale, nel rispetto dei parametri del decreto legislativo n. 188 del 2003 e tenendo conto di elementi analoghi a quelli previsti per il pedaggio autostradale, in particolare:

  • costo di realizzazione;
  • durata della concessione;
  • costi di gestione e manutenzione;
  • qualità dei servizi;
  • proventi da esercizi accessori;
  • altri oneri della concessione.

Viabilità strategica regionale e studi di fattibilità

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua tratte viarie di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio e finanzia studi di fattibilità per la loro realizzazione o il loro miglioramento.

Fondo per gli studi di fattibilità

È istituito un fondo per coprire le spese degli studi di fattibilità relativi a:

  • autostrade regionali;
  • infrastrutture ferroviarie regionali;
  • tratte viarie strategiche.

Il fondo serve a agevolare la progettazione delle opere previste dalla legge.

Regime complessivo e attualità della disciplina

La legge conserva rilievo soprattutto come quadro di principio sulla promozione delle infrastrutture regionali liguri e sulla possibilità di finanziare studi di fattibilità. Tuttavia, le parti più operative su procedura, concessione e approvazione dei progetti risultano in larga misura incise dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010, richiamata nel testo consolidato.

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