Messaggio numero 2829 del 14-09-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra i benefici fiscali introdotti dall’articolo 1, commi 4-8, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinati ai percettori di redditi da lavoro dipendente o di prestazioni sostitutive, con esclusione delle pensioni e delle pensioni integrative e complementari. La somma non imponibile spetta, secondo percentuali differenziate, per redditi complessivi fino a 20.000 euro; l’ulteriore detrazione spetta per redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro. Sono disciplinati i controlli e i conguagli a carico dei sostituti d’imposta, il recupero delle somme non spettanti, la procedura di rinuncia in corso di implementazione, le modalità di erogazione dal mese di ottobre 2026 e le registrazioni contabili INPS.
Istruzioni INPS sull’erogazione automatica dal mese di ottobre 2026 della somma non imponibile e dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di Bilancio 2025.
Benefici fiscali introdotti dalla legge di Bilancio 2025
Il documento fornisce le istruzioni operative e contabili per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dall’articolo 1, commi 4-8, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di Bilancio 2025. Le misure sono riconosciute automaticamente dai sostituti d’imposta, senza necessità di domanda da parte del beneficiario, e riguardano determinati percettori di redditi di lavoro dipendente o di prestazioni sostitutive di tali redditi.
Sono previste due agevolazioni alternative, determinate sulla base del reddito complessivo annuo:
- una somma non imponibile, comunemente definita bonus aggiuntivo, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i soggetti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.
Sono esclusi i redditi di pensione indicati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). I benefici spettano anche ai titolari di prestazioni e indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, purché assoggettate a tassazione ordinaria.
Somma non imponibile per redditi fino a 20.000 euro
L’articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 riconosce, ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
La somma è calcolata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale determinata secondo le seguenti fasce:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno, come previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge di Bilancio 2025. La misura è determinata sulla base del reddito di lavoro dipendente e non richiede che il contribuente disponga di imposta lorda capiente.
Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro
L’articolo 1, comma 6, della legge di Bilancio 2025 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, o di reddito sostitutivo del lavoro dipendente sottoposto a tassazione ordinaria, con reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
La detrazione è rapportata al periodo di lavoro ed è determinata come segue:
- 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e non supera 32.000 euro;
- il prodotto tra 1.000 euro e il rapporto tra 40.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000 euro e non supera 40.000 euro.
Per i redditi superiori a 32.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 40.000 euro. La fruizione è subordinata alla presenza di sufficiente imposta lorda, al netto delle altre detrazioni eventualmente riconosciute. In caso di capienza parziale, l’ulteriore detrazione spetta nei limiti dell’imposta disponibile.
Per la determinazione del reddito complessivo di riferimento il documento rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, relativa alle novità introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Soggetti esclusi e soggetti interessati
Le agevolazioni non spettano ai titolari dei redditi indicati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.
Sono inoltre escluse le pensioni integrative e complementari, in quanto considerate redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR, ma non redditi sostitutivi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
I benefici si applicano invece alle prestazioni aventi natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, purché non pensionistiche e soggette a tassazione ordinaria. Tra gli esempi indicati rientrano:
- prestazioni di accompagnamento alla pensione;
- APE sociale;
- isopensione;
- assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo;
- indennità derivanti da contratti di espansione.
Il beneficio può spettare anche quando il soggetto percepisce contemporaneamente una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e una pensione. In tal caso, il reddito complessivo è determinato sommando gli importi delle due prestazioni e tale valore determina la misura dell’agevolazione, pur restando esclusa la pensione come fonte autonoma del beneficio.
L’esempio riportato riguarda un titolare di APE sociale pari a 18.000 euro annui e di pensione ai superstiti pari a 8.000 euro annui. Il reddito complessivo è pari a 26.000 euro e spetta l’ulteriore detrazione di 1.000 euro, poiché il reddito complessivo è inferiore a 32.000 euro.
Obblighi del sostituto d’imposta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2025, i sostituti d’imposta indicati dagli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono automaticamente i benefici al momento dell’erogazione delle retribuzioni o delle prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente.
Il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza delle agevolazioni in sede di conguaglio, calcolando gli importi sulla base dei dati reddituali disponibili. Qualora risulti che un beneficio è stato erogato indebitamente, deve procedere al recupero delle somme.
Quando l’importo non spettante supera 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari importo, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva cui si applicano gli effetti del conguaglio.
Regole di conguaglio e recupero
In sede di conguaglio si applicano le seguenti modalità operative:
- se la somma non imponibile è stata erogata, ma il reddito complessivo supera 20.000 euro e non supera 40.000 euro, viene recuperato l’importo della somma erogata, al netto dell’ulteriore detrazione spettante;
- se l’ulteriore detrazione è stata erogata, ma il reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, viene riconosciuto il bonus aggiuntivo e viene recuperata la detrazione, compensando gli importi a debito e a credito;
- se l’ulteriore detrazione risulta non spettante perché il reddito complessivo supera 40.000 euro, viene recuperato l’intero importo indebitamente riconosciuto;
- se l’importo da recuperare supera 60 euro, il recupero avviene in dieci rate.
L’articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 2025 consente ai sostituti d’imposta di compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma non imponibile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Erogazione, decorrenza e determinazione mensile
I benefici fiscali saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026.
Con la mensilità di ottobre 2026 saranno corrisposte anche, limitatamente alla somma non imponibile, le somme maturate dal 1° gennaio 2026. Per l’ulteriore detrazione, invece, le somme maturate saranno definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno secondo le regole sopra indicate.
Dopo la prima erogazione, l’importo spettante sarà determinato con cadenza mensile.
Per la somma non imponibile:
- la percentuale applicabile viene individuata mensilmente determinando il cosiddetto reddito annuale teorico secondo le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2025;
- il beneficio viene ricalcolato mensilmente sulla base della percentuale individuata;
- eventuali variazioni determinano un conguaglio;
- non è necessaria la capienza in termini di imposta lorda.
Per l’ulteriore detrazione:
- il reddito complessivo viene determinato mensilmente sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto;
- la detrazione è riconosciuta solo in presenza di imposta lorda capiente dopo l’applicazione delle altre detrazioni;
- in caso di capienza parziale, il beneficio è riconosciuto entro il limite dell’imposta disponibile.
Rinuncia ai benefici
È in corso di implementazione, presso la Piattaforma Fiscale, una procedura per rinunciare alla somma non imponibile e all’ulteriore detrazione.
La procedura sarà resa disponibile:
- sul portale intranet, per gli operatori dell’Istituto;
- sul portale internet www.inps.it, per l’utilizzo diretto da parte dei cittadini.
La procedura sarà analoga a quelle già previste per il trattamento integrativo e per il bonus IRPEF di 80 euro introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rilascio del servizio e le relative istruzioni operative saranno comunicati con un successivo messaggio.
Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili relative alla somma non imponibile prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 devono essere effettuate utilizzando i conti di partite di giro già in uso:
- GPA35869;
- GPA00869;
- GPA25869;
- GPA35879;
- GPA11879;
- GPA25879.
L’onere derivante dall’erogazione della somma non imponibile per conto dello Stato viene rilevato sul conto GPA35869 dalla procedura gestita dalla Prestazione. La procedura trasmette automaticamente i dati alla Piattaforma Fiscale, consentendo il recupero presso l’Erario delle somme erogate ai beneficiari.
L’accertamento del credito verso lo Stato per le somme anticipate ai beneficiari viene rilevato sul conto GPA00869, in contropartita del conto GPA25869. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile o a fine anno per gli eventuali conguagli, dalla Direzione generale su disposizione della Prestazione.
Il credito viene successivamente recuperato mediante compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, con chiusura del conto GPA00869.
Le somme eventualmente non spettanti ai percettori vengono rilevate sul conto GPA25879 e recuperate sulla cedola pensionistica dalla Prestazione. Quest’ultima trasmette i dati alla Piattaforma Fiscale per il riversamento all’Erario. Il debito verso lo Stato viene rilevato, presso la sede 0001 – Direzione Generale, sui conti GPA35879 e GPA11879, per il successivo versamento alle scadenze previste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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