Messaggio numero 2758 del 08-09-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento ammette le imprese indicate nell’Allegato n. 1, destinatarie dei decreti ministeriali di ammissione, alla fruizione delle riduzioni contributive previste dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996. L’INPS deve attribuire il codice di autorizzazione 1W; le imprese che operano con Uniemens devono esporre il codice causale L972 e l’importo dello sgravio, effettuando il conguaglio entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio. Per le imprese cessate o sospese è prevista la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/vig. Gli oneri sono contabilizzati al conto GAW37354.
Istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, per periodi conclusi entro il 30 novembre 2025.
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà e CIGS
Il documento disciplina le modalità operative per usufruire dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L’agevolazione riguarda i contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e interessa le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La circolare n. 143 del 14 novembre 2025 aveva fornito le istruzioni per le imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si erano conclusi entro il 31 marzo 2025. Il presente documento estende l’ammissione alle imprese indicate nell’Allegato n. 1, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.
Imprese interessate e misura dell’agevolazione
Sono ammesse al beneficio le imprese indicate nell’Allegato n. 1 e destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive. La fruizione avviene mediante le operazioni di conguaglio contributivo descritte nel documento.
Gli importi indicati nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese rappresentano il limite massimo dell’agevolazione utilizzabile. Entro tale limite, possono essere conguagliate esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 della circolare INPS n. 143/2025.
Adempimenti delle Strutture territoriali INPS
La procedura per ottenere la riduzione contributiva deve essere avviata su iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territorialmente competente dell’INPS deve verificare la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro, in particolare del decreto direttoriale di ammissione al beneficio.
A seguito dell’accertamento, la Struttura territoriale attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il seguente significato: azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ai sensi della legge n. 608/1996.
Compilazione del flusso Uniemens
Le imprese destinatarie dei provvedimenti ministeriali, indicate nell’Allegato n. 1, devono esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato.
A tal fine devono valorizzare gli elementi previsti nella denuncia aziendale utilizzando:
- il codice causale "L972", già in uso, con il significato di arretrato conguaglio dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, anno 2024;
- l’importo corrispondente alla riduzione contributiva spettante.
Il documento precisa che lo sgravio è finanziato con le risorse statali stanziate per l’anno 2024.
Termine per le operazioni di conguaglio
In conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
Il termine riguarda le imprese che operano con il sistema Uniemens e che intendono recuperare le quote di sgravio effettivamente spettanti entro il limite massimo indicato nei decreti direttoriali.
Imprese sospese o cessate
Le imprese aventi diritto al beneficio che abbiano sospeso o cessato l’attività non possono effettuare il recupero con le ordinarie modalità di esposizione nel flusso corrente. Per usufruire dello sgravio spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/vig.
Istruzioni contabili
Gli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, finanziati con le risorse statali stanziate per l’anno 2024 e identificati nel flusso Uniemens dal codice causale "L972", devono essere contabilizzati al conto GAW37354.
Il documento rinvia, per la disciplina contabile del conto, alle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 143/2025.
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