Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 107 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato che chiedeva la rimozione dai motori di ricerca di un articolo online contenente stralci di una conversazione privata e riferimenti alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Pur riconoscendo il rilievo pubblico dell’informazione e la legittimità dell’attività giornalistica, l’Autorità ritiene sproporzionato il pregiudizio derivante dalla reperibilità in rete del contenuto e ingiunge all’editore di adottare misure tecniche per impedire l’indicizzazione esterna dell’articolo, salvaguardando l’archivio storico del quotidiano. Dispone inoltre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, senza attribuire alla misura valore di precedente per futuri procedimenti.

More News Soc. Coop.: deindicizzazione di un articolo online su intercettazioni e ponte Morandi a tutela del diritto all’oblio

More News Soc. Coop. – deindicizzazione di un articolo online a tutela del diritto all’oblio

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo presentato dall’interessato nei confronti di More News Soc. Coop., editore del sito "www.lavocedigenova.it", in relazione a un articolo del 16 aprile 2021 contenente riferimenti a intercettazioni e alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Il procedimento origina dalla richiesta di deindicizzazione già avanzata dall’interessato all’editore e poi riproposta al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Origine della controversia e contenuto del trattamento

L’interessato ha dedotto di aver svolto per anni il ruolo di risk manager in Autostrade e di aver contribuito, prima del crollo del Ponte Morandi, a individuare un rischio di cedimento dell’infrastruttura. Ha riferito inoltre di essere stato sentito dalla Guardia di Finanza come persona informata sui fatti e non indagata. Il reclamo concerneva articoli reperibili in rete che riportavano stralci di una conversazione telefonica privata tra l’interessato e il padre, conversazione che gli articoli restituivano in modo tale da far percepire una sua possibile responsabilità nella vicenda giudiziaria.

Posizione dell’editore

More News Soc. Coop. ha sostenuto che la richiesta fosse infondata. Ha affermato di aver risposto alla diffida dell’interessato con motivazione trasparente e intelligibile, di avergli offerto la possibilità di replicare e di pubblicare un aggiornamento favorevole, e di aver trattato un fatto di sicuro interesse pubblico nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Secondo la società, l’interessato, per il ruolo svolto in Autostrade per l’Italia e nella vicenda del Ponte Morandi, doveva essere considerato soggetto di pubblico interesse, pur non essendo mai stato indagato o imputato.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento tra cronaca e tutela dei dati personali

Il Garante riconosce che gli articoli erano espressione del diritto/dovere di cronaca su un fatto di eccezionale interesse pubblico e impatto sociale, con conseguente applicazione delle norme sul trattamento a fini giornalistici di cui agli artt. 136 e ss. del Codice privacy e delle Regole deontologiche. In tale contesto, rileva che i dati emersi dalle indagini possono contribuire a ricostruire il quadro dei controlli e delle procedure relative all’infrastruttura.

Tuttavia, l’Autorità osserva che la riproduzione degli stralci della conversazione, anche nei titoli, era idonea a suggerire prima facie una responsabilità significativa dell’interessato nelle indagini sul crollo del Ponte Morandi, pur in assenza di elementi che la sostenessero nelle risultanze investigative e negli sviluppi del procedimento. Il Garante evidenzia inoltre che la sola rettifica, pur restando uno strumento di tutela previsto dalla legge sulla stampa, non era sufficiente a neutralizzare il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità online dei contenuti tramite motori di ricerca.

Decisione: fondamento del reclamo e deindicizzazione

Il reclamo è stato dichiarato fondato. L’Autorità ha ritenuto che, allo stato, fosse adeguato un intervento mirato consistente nell’adozione di misure tecniche per impedire l’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito, dell’articolo oggetto di procedimento, salvaguardando al contempo l’archivio storico del giornale. La soluzione è stata ritenuta coerente con il bilanciamento tra il diritto all’oblio invocato dall’interessato e la libertà di informazione dell’editore, richiamando gli artt. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR.

Provvedimenti accessori e registrazione interna

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, è stata disposta l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Il Garante ha tuttavia precisato che tale annotazione non dovrà essere considerata un precedente rilevante, in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare, ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, poiché la misura dipende dalle peculiarità del caso concreto.

Adempimenti richiesti e mezzi di impugnazione

In base all’art. 157 del Codice privacy, More News Soc. Coop. deve comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione all’ingiunzione. È richiamato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 166 del Codice per il mancato riscontro. Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e posizione dell’interessato

Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguardava l’esercizio del diritto all’oblio ex art. 17 GDPR in relazione a un articolo reperibile in rete che riportava stralci di un’intercettazione tra l’interessato e il padre, collegata alle indagini sul crollo del Ponte Morandi. L’interessato sosteneva che i contenuti online lo presentassero in modo pregiudizievole e non corretto, pur non essendo indagato o imputato, e chiedeva la deindicizzazione degli URL già domandata agli editori ma da questi respinta.

Difese dell’editore

More News Soc. Coop. ha sostenuto la non fondatezza della richiesta, affermando di aver risposto alla diffida dell’11/14 novembre 2021 motivando il diniego in modo chiaro e trasparente. Ha evidenziato di aver comunque offerto all’interessato la possibilità di replicare e di pubblicare un aggiornamento favorevole, non accolto dall’interessato. Secondo la società, l’articolo riguardava fatti di interesse pubblico, veri e essenziali, senza giudizi o critiche, e l’interessato era soggetto di pubblico interesse per il ruolo svolto in Autostrade per l’Italia e nella vicenda del Ponte Morandi.

Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e oblio

Il Garante richiama l’applicazione delle norme sul trattamento a fini giornalistici (artt. 136 e ss. Codice privacy e Regole deontologiche) e riconosce la rilevanza pubblica della vicenda. Tuttavia osserva che la pubblicazione degli stralci della conversazione, anche nei titoli, consente una lettura idonea a far apparire l’interessato come potenzialmente responsabile in modo significativo, pur in assenza di riscontri in tal senso nelle indagini e negli sviluppi processuali. La sola rettifica, pur strumento astrattamente idoneo a tutelare l’interessato, non esaurisce il bilanciamento quando la reperibilità online tramite motori di ricerca continua a produrre un pregiudizio sproporzionato.

Decisione e misura ordinata

Il reclamo è dichiarato fondato. Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a More News Soc. Coop. di adottare specifiche misure tecniche per impedire ai motori di ricerca esterni al sito www.lavocedigenova.it l’indicizzazione dell’articolo indicato, preservando l’archivio storico del giornale. La valutazione è riferita specificamente all’URL oggetto del procedimento e alla situazione concreta del caso.

Annotazione nel registro interno e effetti futuri

L’Autorità dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, l’annotazione delle misure adottate nel registro interno. Precisa però che tale annotazione non potrà valere come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti nei confronti dello stesso titolare, trattandosi di misura fondata sulle peculiarità del singolo caso.

Adempimenti e rimedi

Ai sensi dell’art. 157 Codice privacy, la società è invitata a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative adottate per eseguire l’ordine. È richiamata la sanzione amministrativa ex art. 166 Codice per il mancato riscontro. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodiritto all'oblioeditoria e giornalismodeindicizzazionepubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.