Regolamento (UE) 2018/1796
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di un gruppo di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si rende necessaria perché le procedure di rinnovo ex regolamento (UE) n. 844/2012 non si sono concluse prima della scadenza originaria delle approvazioni. Le nuove date di scadenza sono differenziate: per alcune sostanze al 31 dicembre 2019, per altre al 31 gennaio 2020 e per tritosulfuron al 30 novembre 2019.
Proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ossia amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron. Riguarda l’approvazione di sostanze attive ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’UE, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza anche per il SEE. Non introduce nuove approvazioni né disciplina tutti i prodotti fitosanitari in generale, ma soltanto la proroga dei termini di approvazione delle sostanze indicate.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in particolare, sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. La misura è adottata per evitare che alcune approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 844/2012.
Contesto normativo e finalità
Dai considerando emerge che le domande di rinnovo per le sostanze interessate sono state regolarmente presentate, ma la relativa valutazione ha subito ritardi dovuti a circostanze indipendenti dai richiedenti. La Commissione, richiamando l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritiene necessario prorogare i periodi di approvazione per prevenire una scadenza anticipata rispetto alla decisione sul rinnovo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente alcune sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari e già presenti nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze interessate sono: amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron. Il testo non introduce nuovi criteri di approvazione né disciplina in generale l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ma si limita a modificare le date di scadenza di approvazioni già esistenti.
Modifica delle scadenze di approvazione
L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza indicate nel regolamento (UE) n. 540/2011 con nuove scadenze differenziate:
- al 31 gennaio 2020: mecoprop-P, pyraclostrobin, clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, metiram, oxamil e dimossistrobina;
- al 31 dicembre 2019: amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, lenacil, picloram, piriprossifen, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P e fenpropidin;
- al 30 novembre 2019: tritosulfuron.
Coordinamento con le procedure di rinnovo
Il regolamento precisa che, qualora in esito alla procedura di rinnovo la Commissione adotti un atto di non rinnovo perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la data di scadenza sarà quella già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, la data di entrata in vigore dell’atto di non rinnovo. Se invece il rinnovo viene concesso, la Commissione si adopera per fissare la data di applicazione più vicina possibile, tenendo conto delle circostanze del caso.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica riguarda esclusivamente la proroga delle date di scadenza dell’approvazione di specifiche sostanze attive già incluse nell’elenco delle sostanze approvate.
Proroga dei periodi di approvazione
L’allegato sostituisce le precedenti date di scadenza con nuove scadenze. Sono prorogate al 31 gennaio 2020 le approvazioni di mecoprop-P, pyraclostrobin, clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, metiram, oxamil e dimossistrobina. Sono prorogate al 31 dicembre 2019 le approvazioni di amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, lenacil, picloram, piriprossifen, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P e fenpropidin. Tritosulfuron è prorogato al 30 novembre 2019.
Ragioni della proroga
I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Poiché le approvazioni sarebbero scadute prima della decisione sul rinnovo, la Commissione interviene ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per evitare un vuoto normativo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Coordinamento con eventuali esiti delle procedure di rinnovo
I considerando chiariscono che, se la Commissione adotta successivamente un regolamento di non rinnovo per una sostanza elencata, la data di scadenza viene fissata alla data prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece il rinnovo è concesso, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1793
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1794
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1795
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/2032
- Regolamento · 19 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1786
- Regolamento · 19 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1833
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →