Regolamento (UE) 2018/1794
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1794 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro applicativo della RICA/FADN per chiarire quando le schede aziendali sono ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria e per rafforzare il criterio dell’80% di copertura nelle circoscrizioni RICA e negli Stati membri. Introduce inoltre una disciplina più precisa sul termine per la convalida dei dati contabili, esprimendolo in 40 giorni lavorativi e consentendo una proroga eccezionale e motivata da parte della Commissione. Le modifiche si applicano dall’esercizio contabile 2018.
Modifica le modalità di applicazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA/FADN) per la determinazione dell’ammissibilità delle schede aziendali e per la maggiorazione della retribuzione forfettaria ai fini dei dati contabili.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola dell’Unione europea, in relazione alla trasmissione, convalida e ammissibilità delle schede aziendali e al calcolo della retribuzione forfettaria spettante per l’esercizio contabile. Le modifiche incidono sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 e si applicano a decorrere dall’esercizio contabile 2018; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni soggettive ulteriori rispetto alla disciplina specifica delle circoscrizioni RICA e degli Stati membri che non raggiungono la soglia minima di aziende contabili.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla RICA/FADN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1794 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 istitutivo della rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea. L’obiettivo è chiarire le regole di ammissibilità delle schede aziendali ai fini della retribuzione forfettaria e rendere più preciso il termine entro il quale i dati contabili possono essere corretti o convalidati per beneficiare della maggiorazione della retribuzione.
Contesto e finalità della modifica
Dai considerando emerge che la Commissione intende assicurare un’applicazione equa della riduzione all’80% prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 quando una circoscrizione RICA o uno Stato membro non raggiunge il numero minimo di aziende contabili. Viene inoltre chiarito che il termine di due mesi previsto per la convalida delle schede va espresso in giorni lavorativi nello Stato membro interessato; la Commissione può prorogarlo in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano gli Stati membri che partecipano alla rete RICA/FADN e incidono sulla gestione delle schede aziendali, sul loro controllo di qualità e sulla determinazione della retribuzione forfettaria spettante. L’applicazione decorre dall’esercizio contabile 2018, mentre l’entrata in vigore formale avviene il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Ammissibilità delle schede aziendali e soglia dell’80%
Con la modifica dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 viene introdotta una precisazione importante: le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede trasmesse superiore a quello stabilito per quella circoscrizione nell’allegato II non possono essere utilizzate per compensare la mancata trasmissione di schede in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro abbia presentato meno dell’80% del numero di aziende contabili richiesto. In sostanza, la norma impedisce meccanismi di compensazione tra circoscrizioni e rafforza il rispetto della soglia minima di copertura.
Termine per la convalida dei dati contabili e maggiorazione della retribuzione
Il nuovo articolo 14, paragrafo 4, stabilisce che la maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l’esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall’esercizio contabile 2019. La condizione è che i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 e risultino debitamente compilati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009.
La verifica deve avvenire al momento della presentazione dei dati alla Commissione oppure entro 40 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro che i dati non sono stati debitamente compilati. In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine. La data finale del periodo di 40 giorni lavorativi, o delle eventuali proroghe, deve essere confermata per iscritto tra la Commissione e l’organo di collegamento dello Stato membro interessato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 20 novembre 2018 ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano solo a decorrere dall’esercizio contabile 2018. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusione della compensazione delle schede aziendali non trasmesse
All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 viene aggiunto un comma che stabilisce che le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell’allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell’80% del numero di aziende contabili richiesto. La modifica mira a evitare compensazioni tra circoscrizioni e ad assicurare un’applicazione equa della riduzione prevista dal regolamento (CE) n. 1217/2009.
Maggiorazione della retribuzione forfettaria e termine di convalida
L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è sostituito. La maggiorazione della retribuzione forfettaria prevista al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l’esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall’esercizio contabile 2019 se i dati contabili sono stati verificati dalla Commissione e risultano debitamente compilati al momento della presentazione o entro 40 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro che i dati non sono debitamente compilati. La Commissione può prorogare tale periodo in casi eccezionali e debitamente giustificati; la data di scadenza del periodo, o delle eventuali proroghe, è confermata per iscritto tra la Commissione e l’organo di collegamento dello Stato membro interessato.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1793
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1795
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1796
- Regolamento · 20 nov 2018Regolamento (UE) 2018/2032
- Regolamento · 19 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1786
- Regolamento · 19 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1833
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →