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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1795

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce in modo uniforme nell’Unione la procedura con cui l’organismo di regolamentazione valuta se un nuovo servizio ferroviario passeggeri incida in modo significativo sull’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Definisce notifiche, termini, informazioni da fornire, criteri di valutazione, regole di riservatezza e cooperazione tra organismi di regolamentazione, anche per i servizi internazionali. L’esito può portare al rilascio, alla modifica, alla concessione condizionata o al rifiuto dell’accesso all’infrastruttura. Il testo sostituisce il precedente regime del regolamento (UE) n. 869/2014, adattandolo all’apertura del mercato dei servizi ferroviari nazionali di passeggeri.

Procedura e criteri per valutare se un nuovo servizio ferroviario passeggeri compromette l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

Ambito di applicazione

Si applica ai nuovi servizi ferroviari per passeggeri non svolti nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, quando uno Stato membro limita il diritto di accesso all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE perché esistono contratti di servizio pubblico sul medesimo percorso o su un percorso alternativo. Riguarda sia servizi nazionali sia internazionali, inclusi i servizi commerciali dello stesso operatore che esegue il contratto di servizio pubblico, e disciplina il procedimento dinanzi all’organismo di regolamentazione competente. Sono rilevanti anche i casi in cui il contratto di servizio pubblico sia in corso di aggiudicazione o contenga diritti di esclusiva; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2019, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 dal 12 dicembre 2020.

Procedura e criteri per l’esame dell’equilibrio economico dei servizi ferroviari passeggeri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 attua l’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE e disciplina la valutazione dell’impatto di un nuovo servizio ferroviario passeggeri sull’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Il contesto è l’apertura del mercato dei servizi nazionali di trasporto ferroviario passeggeri, che impone di conciliare accesso al mercato, tutela del servizio pubblico e salvaguardia degli eventuali diritti di esclusiva concessi agli operatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai casi in cui uno Stato membro limiti l’accesso all’infrastruttura per nuovi servizi ferroviari passeggeri, quando sul medesimo itinerario o su un percorso alternativo esistono uno o più contratti di servizio pubblico. La disciplina riguarda sia nuovi servizi nazionali sia internazionali, nonché i servizi commerciali dello stesso operatore che esegue il contratto di servizio pubblico, se il servizio proposto non rientra nel contratto medesimo.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, è "nuovo servizio ferroviario per passeggeri" un servizio a orario regolare interamente nuovo oppure una modifica sostanziale di un servizio esistente, soprattutto se aumenta frequenze o fermate, purché non sia prestato nell’ambito di un contratto di servizio pubblico. L’"esame dell’equilibrio economico" è il procedimento affidato all’organismo di regolamentazione per stabilire se il nuovo servizio comprometta il contratto di servizio pubblico. Sono richiamate inoltre le definizioni di contratto di servizio pubblico, autorità competente, incidenza finanziaria netta e diritto di esclusiva tratte dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

Notifica del nuovo servizio e avvio del procedimento

Il richiedente deve notificare la propria intenzione entro il termine previsto dall’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE mediante un modulo standard pubblicato dall’organismo di regolamentazione. La notifica deve contenere informazioni dettagliate sul richiedente, sull’itinerario, sulla data di avvio, sugli orari, sulla frequenza, sulla capacità e sul materiale rotabile, oltre a un piano di esercizio che copra almeno i primi tre anni e, se possibile, i primi cinque. L’organismo di regolamentazione pubblica il modulo e lo comunica alle autorità competenti, alle imprese interessate e ai gestori dell’infrastruttura entro 10 giorni dalla ricezione di una notifica completa; se la notifica è incompleta, concede fino a 10 giorni lavorativi per integrarla.

Richiesta di esame, termini e gestione dei casi con gara in corso

La richiesta di esame può essere presentata dai soggetti legittimati dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE entro i relativi termini. Se, al momento della notifica, il contratto di servizio pubblico è in fase di aggiudicazione mediante gara e il termine per le offerte è scaduto, è possibile chiedere l’esame anche con riferimento al futuro contratto. In tale ipotesi, l’organismo di regolamentazione può sospendere il procedimento fino a 12 mesi dalla notifica o fino alla conclusione della gara, se anteriore. In assenza di richiesta tempestiva, l’accesso è trattato dal gestore dell’infrastruttura secondo la procedura ordinaria di assegnazione della capacità.

Informazioni e poteri istruttori dell’organismo di regolamentazione

Chi chiede l’esame deve allegare prove del rischio di compromissione dell’equilibrio economico e, se è l’autorità competente o l’impresa che esegue il contratto, una copia del contratto di servizio pubblico. L’organismo di regolamentazione può richiedere ulteriori elementi a tutte le parti interessate: previsioni di traffico, domanda e ricavi, metodologie di calcolo, piano commerciale, dati su costi e margini, strategie tariffarie e di bigliettazione, specifiche del materiale rotabile, piani di sviluppo dell’infrastruttura e accordi quadro pertinenti. Le informazioni devono essere fornite in formato elettronico, salvo eccezioni giustificate.

Riservatezza

Il regolamento tutela le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Le parti devono motivare sin dalla trasmissione i dati da non divulgare, che possono riguardare competenze tecniche, piano commerciale, costi, prezzi, fonti di approvvigionamento e quote di mercato. L’organismo di regolamentazione deve espungere tali dati dalla decisione pubblicata; se non condivide la richiesta di riservatezza, deve motivare per iscritto la propria posizione almeno due settimane prima della decisione finale. La questione è soggetta a controllo giurisdizionale nazionale.

Criteri di valutazione dell’equilibrio economico

La valutazione non si limita ai singoli servizi, ma riguarda il contratto di servizio pubblico nel suo complesso e per l’intera durata. L’organismo di regolamentazione considera se il nuovo servizio produca un’incidenza negativamente notevole sulla redditività dei servizi pubblici o sul costo netto per l’autorità competente. In concreto, devono essere valutati la variazione di costi e ricavi, gli effetti di rete, le possibili reazioni concorrenziali, l’impatto su investimenti, il valore dei diritti di esclusiva, il livello di compensazione e i meccanismi di condivisione dei rischi. Devono inoltre essere presi in considerazione i vantaggi netti per i clienti nel breve e medio termine, la qualità/prestazioni del servizio e l’effetto sulla pianificazione oraria. Il regolamento esclude l’applicazione rigida di soglie quantitative predefinite e richiede una metodologia oggettiva adeguata alle specificità nazionali.

Diritti di esclusiva e possibili condizioni di accesso

Se l’impresa che esegue il contratto di servizio pubblico beneficia di diritti di esclusiva, tali diritti non impediscono automaticamente l’accesso di un nuovo operatore: l’accesso può essere concesso se non compromette l’equilibrio economico del contratto. Qualora la valutazione sia negativa, l’organismo di regolamentazione deve indicare eventuali modifiche del servizio proposto, come frequenze, percorso, fermate o orari, che renderebbero possibile l’accesso; può anche formulare raccomandazioni all’autorità competente su altre misure non direttamente riferite al nuovo servizio.

Esito del procedimento e pubblicità della decisione

La decisione finale può concedere, modificare, concedere con condizioni o rifiutare il diritto di accesso. Se il caso riguarda un nuovo servizio ferroviario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE, si applica l’articolo 11 bis della medesima direttiva. Nei casi transitori con gara in corso, l’eventuale accesso è concesso solo a tempo determinato. La decisione viene notificata in versione non riservata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito dell’organismo di regolamentazione.

Cooperazione tra organismi di regolamentazione nei servizi internazionali

Per i nuovi servizi internazionali, gli organismi di regolamentazione competenti devono coordinarsi: si informano reciprocamente della notifica, verificano eventuali incongruenze, si scambiano le richieste di esame e i risultati delle rispettive valutazioni, in modo da consentire osservazioni prima della conclusione del procedimento. La cooperazione deve rispettare la riservatezza e le informazioni ricevute possono essere utilizzate solo per il caso concreto.

Contributi, metodologia e rapporti con il precedente regime

Lo Stato membro o l’organismo di regolamentazione può imporre un contributo al soggetto che chiede l’esame. La metodologia di valutazione deve essere pubblica, chiara, trasparente e non discriminatoria; gli organismi sono inoltre chiamati a scambiare esperienze e migliori pratiche nell’ambito della rete di regolatori prevista dalla direttiva 2012/34/UE. Il regolamento (UE) n. 869/2014 è abrogato dal 12 dicembre 2020, ma continua ad applicarsi in via transitoria a determinate notifiche ricevute dopo il 1o gennaio 2019, se i servizi potevano realisticamente iniziare prima di tale data.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2019, in modo da coordinarsi con l’orario ferroviario che inizia il 12 dicembre 2020. Trattandosi di regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento disciplina in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per stabilire se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico nel trasporto ferroviario sia compromesso da un nuovo servizio ferroviario per passeggeri (articolo 1).

Ambito di applicazione

Si applica quando uno Stato membro limita l’accesso all’infrastruttura per nuovi servizi ferroviari passeggeri tra un dato punto di partenza e una destinazione, in presenza di uno o più contratti di servizio pubblico sullo stesso percorso o su un percorso alternativo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE (articolo 2).

Definizioni chiave

Definisce, tra l’altro, "nuovo servizio ferroviario per passeggeri" (servizio a orario regolare interamente nuovo o modifica sostanziale di un servizio esistente, in particolare per frequenza o fermate, non svolto in ambito di servizio pubblico), "esame dell’equilibrio economico", "contratto di servizio pubblico", "autorità competente", "incidenza finanziaria netta" e "diritto di esclusiva" (articolo 3).

Notifica del nuovo servizio

Il richiedente deve notificare la propria intenzione ai gestori dell’infrastruttura e agli organismi di regolamentazione entro il termine dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. La notifica avviene tramite modulo standard pubblicato dall’organismo di regolamentazione e contiene dati identificativi, licenze e certificati di sicurezza, itinerario, data di avvio, orari/frequenza/capacità e informazioni sul materiale rotabile. Le informazioni devono coprire almeno i primi tre anni, preferibilmente cinque. La notifica completa deve essere trasmessa agli altri soggetti interessati entro 10 giorni; le domande incomplete possono essere integrate entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi (articolo 4).

Termini per chiedere l’esame dell’equilibrio economico

Le richieste possono essere presentate dai soggetti legittimati dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE entro i termini previsti da tale disposizione. Se il contratto di servizio pubblico è in corso di aggiudicazione mediante gara e il termine per le offerte è già scaduto, l’esame può essere richiesto anche in relazione al futuro contratto. Se nessuna richiesta è presentata nei termini, l’organismo di regolamentazione ne informa il richiedente e il gestore dell’infrastruttura, che procede con la domanda di accesso secondo la procedura ordinaria (articolo 5).

Diritti di esclusiva nei contratti di servizio pubblico

L’esistenza di diritti di esclusiva non impedisce il rilascio dell’accesso a un nuovo servizio passeggeri, purché l’accesso non comprometta l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico; l’organismo di regolamentazione deve considerare il valore di tali diritti nella propria analisi (articolo 6).

Informazioni necessarie per l’esame

Il soggetto che chiede l’esame deve fornire dati identificativi, contatti, prove del rischio di compromissione dell’equilibrio economico e, se del caso, il contratto di servizio pubblico. L’organismo di regolamentazione può richiedere informazioni aggiuntive all’autorità competente, all’impresa che esegue il contratto, al richiedente e al gestore dell’infrastruttura, incluse previsioni di traffico, domanda e ricavi, piano commerciale, tariffe, bigliettazione, caratteristiche del materiale rotabile, costi operativi, resilienza e capacità infrastrutturale (articolo 7).

Riservatezza e tutela delle informazioni commerciali sensibili

L’organismo di regolamentazione non divulga informazioni sensibili sotto il profilo commerciale; tali informazioni devono essere motivate come riservate al momento della trasmissione. Prima della notificazione e pubblicazione della decisione, l’organismo deve espungere i dati riservati. Se ritiene non accoglibili i motivi di riservatezza, comunica la decisione per iscritto almeno due settimane prima dell’adozione della decisione finale; la decisione sulla riservatezza è soggetta a controllo giurisdizionale (articolo 8).

Procedimento e termini decisionali

L’organismo di regolamentazione può chiedere informazioni supplementari entro un mese dalla ricezione della richiesta di esame; se, a sei settimane dal termine per le richieste di capacità, le informazioni sono ancora incomplete, decide sulla base degli elementi disponibili, potendo respingere la domanda se insufficienti. Deve adottare la decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti e comunque prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità; la decisione va comunicata al gestore dell’infrastruttura. Per i casi con contratto di servizio pubblico in gara, l’esame può essere sospeso fino a 12 mesi dalla notifica o fino alla conclusione della procedura di gara, se anteriore (articolo 9).

Criteri di valutazione dell’equilibrio economico

L’equilibrio economico è compromesso se il nuovo servizio incide in modo notevolmente negativo sulla redditività dei servizi del contratto di servizio pubblico o sul costo netto per l’autorità competente. La valutazione riguarda il contratto nel suo complesso e l’intera durata contrattuale. L’organismo deve considerare la variazione di costi e ricavi, gli effetti di rete, le reazioni concorrenziali, l’impatto su investimenti pertinenti, il valore di eventuali diritti di esclusiva, il livello di compensazione e i meccanismi di ripartizione dei rischi, oltre ai vantaggi netti per i clienti, alle prestazioni/qualità del servizio e alla pianificazione dell’orario (articolo 10).

Esito dell’esame e condizioni di accesso

A seguito dell’esame, l’organismo decide se il diritto di accesso sia concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato. Se l’equilibrio economico è compromesso, indica eventuali modifiche al nuovo servizio (ad esempio frequenze, percorso, fermate, orario) che consentirebbero l’accesso e può formulare raccomandazioni all’autorità competente su altre modifiche non connesse al nuovo servizio. Per i nuovi servizi ferroviari di cui all’articolo 3, paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE, si applica anche l’articolo 11 bis della direttiva. Nei casi di contratto in gara, l’accesso eventualmente concesso è temporaneo fino alla conclusione del successivo esame; la decisione è notificata in versione non riservata e pubblicata (articolo 11).

Cooperazione tra organismi di regolamentazione per servizi internazionali

Per i nuovi servizi di trasporto internazionale di passeggeri, l’organismo competente informa gli altri organismi interessati, verifica le eventuali incongruenze, comunica la richiesta di esame dell’equilibrio economico e scambia i risultati delle rispettive analisi per consentire osservazioni prima della conclusione. La cooperazione deve rispettare la riservatezza e le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione (articolo 12).

Contributi e metodologia

Lo Stato membro o l’organismo di regolamentazione può imporre un contributo a carico del soggetto che chiede l’esame. La metodologia di valutazione deve essere chiara, trasparente, non discriminatoria e pubblicata sul sito web dell’organismo; gli organismi si scambiano esperienze e migliori pratiche nella rete prevista dalla direttiva 2012/34/UE (articoli 13 e 14).

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 è abrogato dal 12 dicembre 2020. Tuttavia continua ad applicarsi alle notifiche ricevute dopo il 1o gennaio 2019 solo se presentate con anticipo sufficiente per consentire l’avvio dei servizi prima del 12 dicembre 2020 (articolo 15).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2019, in tempo utile per l’orario di servizio che inizia il 12 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 16).

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