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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1833

Regolamento (UE) 2018/1833 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi battenti bandiera danese

Normativa europea32018R1833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente 2018 per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a per la Danimarca e dispone la conseguente chiusura della pesca per tale stock. Dal 28 settembre 2018 le navi danesi non possono più esercitare attività di pesca sullo stock interessato né conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca della molva (Molva molva) nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi battenti bandiera danese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca che effettuano attività di pesca dello stock LIN/03 A (molva, Molva molva) nelle acque dell'Unione della zona 3a. La disciplina opera dal 28 settembre 2018, data di chiusura indicata nell'allegato, e comporta il divieto delle attività di pesca e delle operazioni connesse sulle catture effettuate dopo tale data. Rileva nel quadro del contingente assegnato per il 2018 ai sensi del regolamento (UE) 2018/120; non disciplina altri stock o altri Stati membri.

Divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi danesi

Il regolamento attua la chiusura di uno stock ittico nel quadro del regime unionale di controllo della pesca, in ragione dell'esaurimento del contingente 2018. La base giuridica richiamata è l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, mentre il considerando ricorda che il regolamento (UE) 2018/120 ha fissato le possibilità di pesca per il 2018.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente la Danimarca e lo stock LIN/03 A, corrispondente alla molva (Molva molva), nelle acque dell'Unione della zona 3a. La chiusura decorre dal 28 settembre 2018, data indicata nell'allegato, e opera per le navi battenti bandiera danese nonché per quelle immatricolate in Danimarca.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato nell'allegato per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito dalla data di chiusura. La conseguenza giuridica è la cessazione della possibilità di utilizzare il contingente residuo dopo tale data.

Divieti operativi

L'articolo 2 introduce il divieto di svolgere attività di pesca sullo stock interessato a partire dalla data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura: comprende anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 28 settembre 2018. In pratica, qualsiasi operazione successiva alla chiusura sulle catture dello stock è preclusa alle unità danesi interessate.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formulazione tipica degli atti regolamentari UE.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2018

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Danimarca per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nell'allegato stesso, cioè il 28 settembre 2018.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dalla data di chiusura, le navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca non possono effettuare attività di pesca dello stock LIN/03 A nelle acque dell'Unione della zona 3a. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticontrollo della pescarisorse ittiche

Testo integrale

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