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Legge

L.R. Basilicata 31/2010

"Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art.73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n.7- Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i."

Normativa regionaleL.R. Basilicata 31/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 31/2010 adegua l’ordinamento al d.lgs. 150/2009 e modifica norme su conferimento degli incarichi dirigenziali, valutazione della performance, graduatorie e alcuni profili del personale regionale. Include anche disposizioni puntuali su domande al 30 maggio 2010 e su uffici stampa e gruppi consiliari. Diversi commi e articoli risultano poi abrogati o dichiarati incostituzionali.

Adeguamento della disciplina regionale su personale, dirigenza e valutazione della performance

Adeguamento della normativa regionale su personale, dirigenza e performance

La legge regionale della Basilicata interviene sul sistema regionale di organizzazione del personale, sugli incarichi dirigenziali e sui meccanismi di valutazione della performance, coordinandoli con il d.lgs. 150/2009 e, in via generale, con il d.lgs. 165/2001. Le disposizioni operano esclusivamente nell’ambito della Regione Basilicata e dei soggetti regionali richiamati dal testo.

Finalità e quadro generale

Il provvedimento mira a riordinare e razionalizzare la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi statutari regionali. Per quanto non disciplinato espressamente, si applica la normativa statale sul pubblico impiego, in particolare il d.lgs. 165/2001 e sue modifiche.

Incarichi dirigenziali e ruolo unico della dirigenza

La disciplina regionale sugli incarichi dirigenziali presso Giunta regionale e Consiglio regionale si fonda sui principi di efficacia ed efficienza e sui criteri previsti dalla normativa statale. Nell’assegnazione degli incarichi devono essere valutati natura e complessità degli obiettivi, attitudini e capacità professionali del dirigente, risultati precedenti, competenze organizzative ed esperienze di direzione, anche maturate all’estero o nel privato, purché pertinenti.

La legge prevede che:

  • al conferimento e al passaggio tra incarichi diversi non si applichi l’art. 2103 c.c.;
  • la Giunta regionale applichi, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi, nel rispetto della professionalità acquisita;
  • il provvedimento di conferimento sia accompagnato da contratto individuale con oggetto, obiettivi e durata dell’incarico;
  • la durata sia correlata agli obiettivi e comunque compresa tra 3 e 5 anni, salvo durata inferiore se coincidente con il pensionamento dell’interessato;
  • il rinnovo avvenga solo in modo espresso;
  • il trattamento economico sia definito nel contratto nel rispetto dell’art. 24 del d.lgs. 165/2001, del CCNL e della contrattazione integrativa.

È inoltre istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo unico della dirigenza regionale, nel quale confluiscono, in prima applicazione, i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli enti strumentali regionali. Il rapporto di lavoro resta in capo all’ente di appartenenza. La Giunta deve disciplinarne modalità di costituzione e tenuta con apposita delibera entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

Per gli enti strumentali, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale attingendo dal ruolo unico, sentiti i legali rappresentanti degli enti, fermo restando il rispetto delle dotazioni organiche.

Conferimenti a soggetti esterni e incarichi a tempo determinato

La legge consente, entro limiti percentuali, il ricorso a dirigenti non appartenenti al ruolo unico regionale e a soggetti esterni all’amministrazione. In particolare:

  • fino al 10% della consistenza del ruolo unico può essere utilizzato per incarichi di dirigente generale e dirigente degli uffici a dirigenti a tempo indeterminato di altre amministrazioni pubbliche, compresi alcuni enti strumentali regionali e aziende sanitarie regionali, mediante fuori ruolo, comando o distacco;
  • per incarichi a tempo determinato di dirigente generale e dirigente degli uffici, i limiti sono rispettivamente del 5% e del 10% della consistenza del ruolo unico.

Gli incarichi a termine sono riservati a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non reperibile nei ruoli regionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali o con alta specializzazione scientifica/professionale, ovvero provenienti da ricerca, docenza universitaria, magistrature o ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae.

Per gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici è richiesto il previo avviso pubblico e una selezione che accerti esperienza pluriennale e specifica professionalità; la Giunta deve fissare criteri, titoli e punteggi assicurando imparzialità e trasparenza.

Ufficio di Gabinetto del Presidente

L’Ufficio di Gabinetto è qualificato come ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione ed è posto alle sue dirette dipendenze, in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali. Il Capo di Gabinetto è scelto dal Presidente intuitu personae tra dirigenti dell’ente o soggetti esterni in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti sui conferimenti esterni.

L’incarico di Capo di Gabinetto è fiduciario, dura al massimo quanto il mandato effettivo del Presidente ed è revocabile anticipatamente per cessazione del rapporto fiduciario.

Conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali e personale apicale

Nel testo consolidato compaiono anche disposizioni che consentono, in presenza di determinate condizioni organizzative e finanziarie, l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali a dipendenti regionali del comparto in possesso dei requisiti richiesti; analogamente è prevista la copertura temporanea di posti dirigenziali vacanti con dipendenti apicali del comparto, previa concertazione sindacale. Tuttavia tali previsioni risultano colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale e non sono utilmente applicabili.

Autorità regionale per la valutazione e il merito / Organismo indipendente di valutazione

È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale, con funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance per Giunta, Consiglio, enti e organismi subregionali e, su richiesta, per enti strumentali e locali.

L’Autorità opera come organo terzo e imparziale, in autonomia, e svolge funzioni di monitoraggio, valutazione e supporto al sistema regionale della performance. In particolare:

  • monitora il sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e redige una relazione annuale;
  • valida la relazione sulla performance, se redatta in forma sintetica e comprensibile ai cittadini, e ne assicura la pubblicazione;
  • verifica la differenziazione delle valutazioni individuali e dei premi economici, proponendo correzioni o segnalando gravi difformità;
  • propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
  • definisce linee guida metodologiche per la misurazione e valutazione delle performance;
  • promuove e attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione per quanto riferiti al sistema performance;
  • verifica i risultati e le buone pratiche sulle pari opportunità;
  • propone e coordina iniziative formative nelle materie di competenza.

Il testo consolidato attribuisce inoltre, su mandato del Presidente della Giunta, ulteriori funzioni ispettive, di audit, di analisi di impatto delle politiche pubbliche, di partecipazione dei cittadini e di analisi comparative, con programmazione annuale concordata con la Direzione Generale Presidenza della Giunta.

L’Autorità sostituisce i servizi di controllo interno e si compone di tre membri nominati dalla Giunta d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, scelti tra esperti di elevata professionalità. Requisiti, selezione, durata e compenso sono demandati a un atto della Giunta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La segreteria tecnica è assicurata da personale regionale o in distacco funzionale; entro 90 giorni l’Autorità adotta un disciplinare di organizzazione e funzionamento da sottoporre ad approvazione.

Utilizzo delle graduatorie e programmazione delle assunzioni

La legge disciplina l’utilizzo delle graduatorie già approvate per coprire posti vacanti nelle categorie B, C e D, nel rispetto dei limiti assunzionali statali. Per il triennio 2010-2012 la programmazione delle assunzioni viene aggiornata consentendo l’utilizzo o lo scorrimento delle graduatorie approvate da Giunta e Consiglio entro il 31 dicembre 2009, relative a concorsi pubblici o selezioni verticali bandite prima della pubblicazione del d.lgs. 150/2009.

La disciplina è estesa, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli enti strumentali, nei limiti della loro capacità assunzionale.

Riconoscimento del servizio pregresso del personale

Il testo originario prevedeva il riconoscimento, ai fini contributivi, del servizio pregresso di talune categorie di personale già utilizzato prima dell’immissione nei ruoli regionali e assunto a tempo indeterminato dopo i concorsi richiamati. Questa previsione risulta però dichiarata costituzionalmente illegittima e non è quindi utilizzabile.

Termini per domande connesse alla legge regionale 42/2009

Ai fini dell’art. 73 della l.r. 42/2009, sono considerate tempestive le domande presentate entro il 30 maggio 2010. Si tratta di una disposizione con efficacia ormai esaurita, riferita a un termine già spirato.

Uffici stampa della Regione

La legge modifica la disciplina degli uffici stampa regionali. I direttori degli uffici stampa sono nominati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, tra gli iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti.

L’incarico:

  • è conferito senza selezione o comparazione;
  • si attiva con contratto individuale;
  • dura quanto la legislatura in cui è conferito;
  • può essere risolto anticipatamente per giustificati motivi o secondo il contratto;
  • prevede un trattamento economico pari a quello del caporedattore maggiorato di indennità di funzione, comunque non superiore a quello di un dirigente di ufficio;
  • se conferito a un giornalista già in servizio presso gli uffici stampa regionali, comporta aspettativa con conservazione della posizione giuridica;
  • se perdura per almeno cinque anni, consente l’attribuzione della qualifica di caporedattore.

Personale dei gruppi consiliari

Viene ampliata la dotazione di personale comandato o distaccato per i gruppi consiliari, con un sistema proporzionato al numero di consiglieri componenti il gruppo:

  • 1–2 consiglieri: una unità, purché non vi siano incarichi di vertice specificati dalla norma;
  • 3–5 consiglieri: una unità;
  • 6–8 consiglieri: due unità;
  • oltre 8 consiglieri: tre unità.

Abrogazioni, coordinamento e applicazione

La legge abroga le disposizioni regionali incompatibili con la nuova disciplina. Le norme in materia di dirigenza e performance hanno subito nel tempo ulteriori modifiche e in alcuni casi sostituzioni da parte di leggi regionali successive, mentre taluni commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Profili di attualità dell’atto

L’atto ha ormai un rilievo applicativo limitato, perché molte sue disposizioni sono riferite a termini e programmazioni passate oppure risultano successivamente modificate, sostituite o dichiarate costituzionalmente illegittime. Restano utili soprattutto le parti consolidate sulla disciplina degli incarichi dirigenziali, del ruolo unico, dell’organismo di valutazione e degli uffici stampa, nei limiti della normativa regionale vigente coordinata con gli interventi successivi.

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