Cassazione Civile, Ordinanza n. 23256/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (costruttore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 27 luglio 1996 con cui due privati avevano ceduto un terreno a una società, la quale si era impegnata a realizzare cinque villini e un garage, trasferendo in corrispettivo ai cedenti la proprietà di uno dei villini e quote di altri beni. Dopo la consegna del villino assegnato, i proprietari lamentavano la presenza di gravi vizi e difetti costruttivi, chiedendo l’eliminazione delle fonti di danno e il risarcimento dei costi di ripristino. Il Tribunale aveva qualificato il contratto come do ut facias ad effetti obbligatori e aveva rigettato la domanda per decadenza e prescrizione ai sensi dell’art. 1667 c.c. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la domanda fosse stata impostata come azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. e che la prospettazione di una responsabilità ex art. 1669 c.c. costituisse domanda nuova; aveva inoltre dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di appello relativo all’offerta reale e alle spese sostenute in esecuzione di altra sentenza. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente; omesso esame della natura e gravità dei vizi; violazione del principio iura novit curia per avere il giudice d’appello trascurato il fatto storico; violazione degli artt. 1669 e 2058 c.c. perché l’azione ex art. 1669 consentirebbe anche la condanna all’esecuzione delle opere o al pagamento del relativo costo; violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 1215 c.c. per l’erronea declaratoria di genericità del motivo sull’offerta reale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi, perché ha rilevato un vizio preliminare dell’impugnazione: la notifica del ricorso era stata effettuata dal difensore del ricorrente a se stesso, quale difensore dell’altra parte avente la medesima posizione e di altri soggetti che non risultavano parti del giudizio di appello, ma non alla società intimata, che era la vera controparte. In mancanza di notifica alla parte vittoriosa e di una valida instaurazione del contraddittorio, non operava alcun effetto conservativo né vi erano i presupposti per l’integrazione del contraddittorio. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai giudici di merito come disciplina della garanzia per vizi dell'opera e come base per ritenere maturate decadenza e prescrizione
invocato dal ricorrente come disciplina della responsabilità del costruttore per gravi difetti; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito per la declaratoria di inammissibilità
richiamato per sostenere la possibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica o il costo delle opere di eliminazione dei vizi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto come parametro della nullità per motivazione apparente o contraddittoria
richiamato in relazione al requisito di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per i vizi di nullità della sentenza e di violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato per sostenere il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti
richiamato per la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello ritenuto generico
invocato per contestare la statuizione di genericità dell’appello
richiamato in relazione all’offerta reale e alla pretesa invalidità della stessa
evocati dal ricorrente per negare la validità dell’offerta reale in assenza dei presupposti di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
richiamato nella giurisprudenza citata sulla integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario
Massime di principio
- L’impugnazione per cassazione è inammissibile quando il ricorso non sia notificato alla parte effettivamente controinteressata e non si instaura validamente il contraddittorio con la controparte processuale.
- Nei giudizi con pluralità di parti legate da litisconsorzio necessario o da cause inscindibili, l’effetto conservativo dell’impugnazione presuppone che l’atto sia stato notificato almeno a una delle controparti processuali; non è sufficiente una notifica effettuata a soggetti che non rivestono il ruolo di controparte nel grado impugnato.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e la corretta individuazione del rimedio applicabile restano questioni di diritto, ma la loro deduzione non può supplire ai requisiti processuali indispensabili per l’ammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo di appello per genericità, la censura in cassazione deve comunque superare i preliminari requisiti di rituale notificazione e contraddittorio; in mancanza, la Corte non esamina il merito delle doglianze.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, non si procede alla regolazione delle spese in assenza di costituzione dell’intimato, restando ferma l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Come è indicizzato
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