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Legge

L.R. Calabria 17/2004

Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria guide, istruttori, centri di immersione, addestramento e associazioni subacquee, istituendo un Albo regionale, requisiti di accesso, procedure di iscrizione, rinnovo e sanzioni. Prevede norme transitorie per l’iscrizione dei soggetti già operanti entro 90 giorni dall’entrata in vigore. L’atto è tuttora di interesse operativo salvo eventuali modifiche successive non riportate.

Disciplina degli operatori del turismo subacqueo in Calabria

Disciplina degli operatori del turismo subacqueo in Calabria

La legge regionale disciplina l’attività degli operatori del turismo subacqueo nel territorio della Calabria, con particolare riguardo ai requisiti per guide, istruttori, centri di immersione e addestramento e associazioni senza scopo di lucro. Restano ferme le competenze dell’autorità marittima in materia di sicurezza e usi marittimi, mentre sono escluse le attività sportive svolte dalle federazioni CONI.

Ambito di applicazione e definizioni

La nozione di immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo comprende attività ecosostenibili di osservazione dell’ambiente marino sommerso, diurna o notturna. Se svolte con autorespiratore o in apnea, tali attività devono essere esercitate da persone munite di brevetto subacqueo e nei limiti, procedure e standard previsti dal brevetto.

La legge definisce inoltre:

  • il brevetto subacqueo come attestato di addestramento rilasciato da un istruttore, previo corso teorico-pratico, ed emesso da organizzazione didattica riconosciuta a livello nazionale o comunitario;
  • l’organizzazione didattica come impresa o associazione, italiana o straniera, a diffusione nazionale o comunitaria, con oggetto esclusivo o principale la formazione e l’addestramento subacqueo;
  • l’istruttore subacqueo come il soggetto abilitato che insegna tecniche di immersione, anche in più specializzazioni, potendo svolgere anche l’attività di guida;
  • la guida subacquea come il soggetto abilitato che accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto;
  • i centri di immersione e di addestramento come soggetti dotati di risorse logistiche, organizzative e strumentali per offrire servizi specializzati con standard di sicurezza e rispetto delle norme infortunistiche e ambientali.

Albo regionale e articolazione interna

Presso la Regione Calabria è istituito l’Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo, articolato nelle sezioni:

  • guide subacquee;
  • istruttori subacquei;
  • centri di immersione e di addestramento subacqueo;
  • associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee.

L’Albo comprende anche una sezione dedicata alle organizzazioni didattiche nazionali o comunitarie per l’attività subacquea ed è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Requisiti per guide e istruttori subacquei

L’esercizio dell’attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo in Calabria è subordinato all’iscrizione nella relativa sezione dell’Albo regionale. Per l’iscrizione sono richiesti:

  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o di altro Stato UE, con equiparazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa sull’immigrazione;
  • assenza di condanne ostative ex art. 11 del testo unico di pubblica sicurezza, salvo riabilitazione;
  • diploma di scuola dell’obbligo o titolo estero equipollente;
  • brevetto di istruttore o guida rilasciato, previo esame teorico-pratico, da organizzazione didattica iscritta all’Albo;
  • polizza di responsabilità civile;
  • idoneità psicofisica.

Requisiti e regole per i centri di immersione e addestramento

L’apertura e l’esercizio dei centri in Calabria richiedono l’iscrizione nella specifica sezione dell’Albo regionale. I centri devono disporre di:

  • partita IVA;
  • iscrizione alla Camera di Commercio o ad altro registro previsto;
  • sede idonea per le attività teoriche;
  • attrezzature specifiche conformi alle norme antinfortunistiche e in perfetto stato di funzionamento;
  • dotazioni di pronto soccorso;
  • copertura assicurativa di responsabilità civile.

Le succursali o filiali di centri con sede principale in altra regione italiana o in altro Stato UE sono soggette alle medesime disposizioni. Nell’esercizio dell’attività i centri devono avvalersi di guide e istruttori iscritti all’Albo. La Giunta regionale definisce i criteri di verifica dei requisiti relativi a sede, attrezzature e pronto soccorso, sentite le categorie degli operatori.

Associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro, a carattere nazionale, regionale o locale, che svolgono continuativamente attività subacquea per i propri associati, per operare in Calabria devono essere iscritte all’Albo regionale e possedere i requisiti relativi a sede, attrezzature, pronto soccorso e assicurazione. Anche queste associazioni devono avvalersi di guide e istruttori iscritti all’Albo.

Procedura di iscrizione, rinnovo e cancellazione

La domanda di iscrizione all’Albo è presentata al dirigente della struttura regionale competente, che con proprio decreto definisce per ciascuna sezione lo schema tipo delle domande e la documentazione da allegare.

L’iscrizione è disposta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda; decorso inutilmente il termine, la domanda si intende accolta e il responsabile del procedimento comunica l’assenso entro i 10 giorni successivi.

La cancellazione o sospensione dall’Albo è disposta in caso di perdita dei requisiti o di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

L’iscrizione si rinnova mediante presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti; per guide e istruttori va allegata anche la certificazione di idoneità psicofisica.

Denominazioni, tesserino e pubblicità dell’iscrizione

La Regione rilascia a guide e istruttori iscritti un tesserino identificativo recante la sezione di appartenenza e il numero progressivo.

La denominazione “centro di immersione o di addestramento subacqueo”, anche nelle traduzioni straniere, è riservata ai soggetti iscritti nella corrispondente sezione dell’Albo. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome.

Nei centri e nelle sedi delle associazioni deve essere esposta in modo visibile copia dell’attestazione di iscrizione all’Albo, con indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

Osservatorio regionale per il turismo subacqueo

È istituito l’Osservatorio regionale per il turismo subacqueo, con funzioni di monitoraggio continuo dell’applicazione della legge, tutela del patrimonio marino, naturalistico e archeologico della Calabria e promozione di sinergie tra gli operatori del turismo regionale.

L’Osservatorio ha potestà autonoma di indagine e proposta ed è composto da rappresentanti dell’amministrazione regionale, delle associazioni iscritte all’Albo, del Consorzio CALABRIA SUB, delle associazioni degli albergatori e delle società di gestione aeroportuale. Il segretario è un funzionario dell’Assessorato al turismo. I componenti svolgono l’incarico a titolo onorifico e l’organismo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato al turismo.

Tariffe

Le associazioni di categoria comunicano entro il 30 novembre di ogni anno alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare nell’anno successivo, a soli fini di informazione turistica.

Sanzioni amministrative e misure accessorie

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • violazione delle regole di sicurezza e corretto esercizio da parte degli iscritti all’Albo: da 1.000 a 2.500 euro;
  • utilizzo di guide o istruttori non autorizzati da parte di centri o associazioni: da 1.000 a 4.000 euro;
  • esercizio dell’attività senza iscrizione nella sezione competente dell’Albo: da 1.000 a 3.000 euro;
  • uso della denominazione riservata senza iscrizione: da 1.500 a 3.000 euro.

Per le violazioni delle norme di sicurezza, delle ordinanze delle Capitanerie di porto o delle ordinanze di tutela ambientale, gli iscritti possono essere sospesi dall’Albo da 1 mese a 1 anno; in caso di recidiva può essere disposta la cancellazione con divieto di nuova iscrizione per almeno 3 anni. Se è pendente un procedimento penale conseguente a incidente avvenuto durante attività turistico-ricreativa o didattica, la sospensione può andare da 6 a 18 mesi. Dell’applicazione della sanzione va data comunicazione all’organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto.

Le sanzioni regionali si cumulano con eventuali sanzioni penali o amministrative statali. Per accertamento e irrogazione si applica la normativa regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Norme transitorie e prima applicazione

In prima applicazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge possono essere iscritti nella sezione guide e istruttori i soggetti che, alla data di entrata in vigore:

  • siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo sui requisiti;
  • abbiano conseguito brevetti di guida o istruttore rilasciati da organizzazioni didattiche nazionali o comunitarie;
  • abbiano esercitato l’attività negli ultimi 24 mesi.

Entro 90 giorni possono essere iscritti anche i centri di immersione e addestramento che abbiano esercitato l’attività per almeno due anni negli ultimi cinque e possiedano i requisiti previsti, nonché le associazioni senza scopo di lucro nelle medesime condizioni e con i requisiti richiesti.

Per tali iscrizioni, in prima applicazione, il possesso dei requisiti relativi a sede, attrezzature e pronto soccorso può essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di conformità alla normativa vigente.

I modelli di domanda sono pubblicati nel B.U.R.C. entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge.

Abrogazioni e decorrenza

Con l’entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia le precedenti norme incompatibili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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