L.R. Liguria 22/2009
Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava, per la Regione indicata, l’attuazione degli artt. 146, 148 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, regolando funzioni amministrative, pareri, controlli e contributi in materia paesaggistica. È stata però abrogata dalla L.R. 13/2014, salvo il regime transitorio previsto da quella stessa legge e ferme restando le norme regionali sull’autorizzazione unica provinciale.
Attuazione regionale delle funzioni paesaggistiche e dei relativi interventi di tutela e sanzione
Attuazione regionale delle funzioni paesaggistiche
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’attuazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di beni culturali e paesaggio, con particolare riferimento alle funzioni di tutela paesaggistica, ai procedimenti autorizzatori e agli aspetti sanzionatori e finanziari connessi.
Ambito di applicazione e funzioni interessate
Il provvedimento riguarda l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 146, 148 e 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La disciplina regionale si inserisce nel quadro delle competenze amministrative in materia paesaggistica, organizzando l’azione degli enti coinvolti nei procedimenti di autorizzazione, controllo e gestione delle attività con rilevanza paesaggistica.
Disciplina sostanziale e procedimentale
La legge detta regole per l’attuazione regionale delle procedure connesse alla tutela del paesaggio, compresi i profili relativi alle autorizzazioni e ai controlli previsti dal Codice. La norma coordina l’esercizio delle funzioni regionali e degli altri soggetti pubblici competenti, in modo da dare attuazione organica al sistema di tutela paesaggistica sul territorio regionale.
Aspetti economici e contributivi
Il testo include anche il richiamo alla disciplina dei contributi e degli effetti finanziari collegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, nei limiti delle previsioni regionali richiamate dalla legge e dal quadro statale di riferimento. Non emergono dal testo fornito ulteriori elementi specifici su importi, criteri o modalità applicative.
Regime di vigenza e obsolescenza
La legge risulta espressamente abrogata dall’articolo 16 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13. Restano tuttavia salve le disposizioni transitorie previste dall’articolo 15 della medesima legge di abrogazione e le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale. Per effetto dell’abrogazione e della sua natura ormai superata, il provvedimento deve considerarsi non più attuale e sostanzialmente obsoleto.
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