L.R. Liguria 24/2009
Rete di fruizione escursionistica della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina la REL ligure, con Carta inventario, criteri di inserimento dei percorsi, regole di uso, manutenzione, finanziamento, vigilanza e sanzioni. Prevede interventi per fruibilità e sicurezza, norme specifiche per Alta Via dei Monti Liguri e mountain bike. Restano rilevanti i regimi transitori per la prima formazione della Carta inventario; l’atto è tuttora applicabile, salvo parti abrogate o superate.
Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL)
Rete di fruizione escursionistica della Liguria
La legge disciplina la Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL), limitata al territorio regionale ligure, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i percorsi escursionistici e le attrezzature connesse. La disciplina punta a favorire fruizione sostenibile, turismo eco-compatibile, accessibilità e tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale.
Finalità e ambito della rete
La REL è concepita come sistema di percorsi e infrastrutture di supporto per l’accessibilità e l’interpretazione del paesaggio ligure. La legge mira in particolare a:
- promuovere la fruizione delle aree rurali;
- sostenere lo sviluppo turistico eco-compatibile;
- valorizzare escursionismo e attività culturali, sportive e ricreative all’aria aperta;
- coordinarsi con la normativa statale e regionale in materia ambientale, paesaggistica e di aree protette.
L’asse portante della rete è l’Alta Via dei Monti Liguri, con le sue connessioni ai percorsi di rilievo nazionale e internazionale, ai percorsi costieri, alle aree protette e ai siti Natura 2000.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, i percorsi escursionistici sono itinerari destinati ad attività turistiche, ricreative e sportive del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere, sentieri, strade e infrastrutture forestali permanenti, prevalentemente fuori dai centri urbani e riservati al transito non motorizzato. Le attrezzature comprendono ricoveri, presidi, segnaletica, aree di sosta, punti informativi, percorsi attrezzati e percorsi accessibili.
È definita anche l’Alta Via dei Monti Liguri come sistema di itinerari lungo lo spartiacque tirrenico-padano, con itinerario principale, collegamenti e terminali di tappa, individuati dalla Carta inventario.
Struttura della REL e criteri di individuazione
La REL comprende percorsi di interesse:
- interregionale, regionale e provinciale;
- locale, ricadenti nel territorio di uno o pochi comuni.
Nella selezione dei percorsi si privilegiano aree marginali o poco turistiche, territori con valori tradizionali e paesaggistici, il recupero della viabilità pedonale storica, l’accessibilità con trasporto pubblico e la tutela di aree fragili anche tramite limitazioni di accesso.
Possono essere inseriti nella rete i percorsi che siano:
- compresi nell’Alta Via dei Monti Liguri;
- inclusi nei piani delle aree protette e nei siti Natura 2000;
- parte di sistemi locali o provinciali individuati dagli enti competenti;
- di particolare interesse storico, ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico o turistico-sportivo;
- individuati da CAI Liguria o FIE;
- funzionali all’interconnessione dei percorsi della rete;
- utili alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica.
I percorsi sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche, vicinali o interpoderali di uso pubblico; solo per garantire la continuità possono essere integrati con tratti di strada privata.
Carta inventario dei percorsi escursionistici
La Carta inventario è l’atto centrale del sistema: individua, classifica e pianifica i percorsi della REL ed è riferimento per la pianificazione territoriale regionale e provinciale.
È gestita in formato digitale tramite SITAR e costituita da dati cartografici, amministrativi e iconografici. La Giunta regionale ne cura costituzione e aggiornamento, potendo acquisire proposte da:
- province;
- Città metropolitana;
- unioni di comuni;
- enti Parco;
- comuni, per i percorsi locali.
Le proposte devono essere formulate anche sulla base delle indicazioni di CAI, FIE, ATC, CA, GAL e di altre associazioni interessate. I proponenti devono inoltre dichiarare la proprietà delle strade interessate e indicare i soggetti incaricati di monitoraggio e manutenzione.
Possono essere iscritti solo i percorsi per i quali siano stati individuati i soggetti responsabili di monitoraggio e manutenzione; per i percorsi interni ad aree protette il compito è riservato agli enti Parco. L’iscrizione non esclude i rischi propri dell’attività escursionistica in ambiente impervio o montano e i proponenti devono segnalare eventuali pericoli; la Regione adotta linee guida informative sui rischi e sull’autoprotezione.
La delibera di approvazione della Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi e la relativa efficacia decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. Se non è possibile garantire l’accessibilità, la Giunta può modificare o cancellare i percorsi iscritti.
Pubblico interesse, tratti privati e uso dei percorsi
I percorsi della REL sono dichiarati di pubblico interesse per la fruizione ambientale, didattica e di tutela del territorio, nonché per la valorizzazione di valori naturalistici, paesaggistici e culturali.
Per l’inserimento di tratti di strada privata occorre:
- parere regionale sulla rilevanza del tratto;
- accordo d’uso con il proprietario, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo;
- in mancanza di accordo e di soluzioni alternative, imposizione della servitù di uso pubblico per il transito escursionistico.
Nei tratti privati iscritti nella Carta inventario è consentito solo il transito escursionistico, con divieto di bivacco, abbandono rifiuti, rumori molesti, disturbo al bestiame e danni alla proprietà. È consentito l’accesso ai soggetti incaricati di ripristino, manutenzione, segnalazione e attuazione dei progetti. I proprietari o titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per lavori di ripristino o di governo dei boschi secondo l’accordo con i proponenti.
Linee guida regionali e rapporti con la pianificazione
La Giunta regionale predispone linee guida per:
- realizzazione e posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale;
- standard minimi qualitativi delle attrezzature.
I riferimenti tecnici richiamati sono le linee guida dell’Alta Via dei Monti Liguri, quelle del CAI e i principi della Federazione europea escursionismo. Gli strumenti territoriali e urbanistici regionali, provinciali e comunali devono recepire il sistema dei percorsi della Carta inventario.
Alta Via dei Monti Liguri
Per l’Alta Via dei Monti Liguri la legge prevede che Regione, enti locali ed enti Parco, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantiscano fruibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria e promuovano progetti per servizi, conoscenza, divulgazione e marketing.
La Regione assicura il coordinamento per mantenere l’unitarietà del sistema, fermo il rispetto della normativa ambientale e dei regimi delle aree protette.
Interventi finanziabili e soggetti attuatori
La Giunta regionale può finanziare, nei limiti di bilancio, interventi e attività secondo queste priorità:
- controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi iscritti;
- interventi per fruibilità e sicurezza, soprattutto sull’Alta Via e sulla rete primaria regionale e interregionale;
- integrazione con il trasporto pubblico locale e sviluppo del trasporto integrativo;
- promozione e marketing territoriale della REL.
I criteri di riparto delle risorse e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta. I progetti sono predisposti dal soggetto coordinatore di settore, d’intesa con enti locali ed enti Parco e con la collaborazione di CAI e FIE; l’attuazione spetta a province, Città metropolitana, unioni di comuni, enti Parco e comuni per i percorsi locali. Tali enti possono avvalersi, tramite convenzioni, di CAI, FIE, ATC, CA, associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, della ricettività turistica e di altri soggetti previsti dalla normativa montana.
La Regione concede contributi ai soggetti attuatori. Dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non possono essere concessi contributi o fondi regionali, neppure in cofinanziamento, per interventi su percorsi escursionistici non iscritti alla Carta inventario.
Norme di comportamento sulla REL
Sulla REL sono vietati, in sintesi:
- abbandono di rifiuti;
- rumori molesti, salvo attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o interventi autorizzati;
- fuochi liberi all’aperto fuori dalle aree attrezzate;
- campeggio o bivacco liberi, salvo emergenza o diversa regolamentazione;
- danneggiamento, alterazione o chiusura di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico iscritti nella REL, salvo temporanee interruzioni per lavori;
- danneggiamento o asportazione di segnaletica, cartelli, ricoveri, rifugi, aree di sosta e arredi.
L’utente deve considerare i rischi oggettivi e soggettivi dell’escursionismo, valutare il proprio stato fisico e le proprie capacità tecniche, osservare la segnaletica e i divieti, usare adeguata attrezzatura e assumersi la responsabilità dei rischi derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia. La frequentazione avviene sotto la responsabilità dell’escursionista.
È vietata la segnalazione difforme dei percorsi escursionistici, salvo segnalazioni provvisorie per specifiche manifestazioni autorizzate, da rimuovere entro dieci giorni dalla fine dell’evento. È inoltre vietato il transito con mezzi motorizzati sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri iscritti in Carta inventario, salvo le deroghe previste dalla legge regionale sulla circolazione fuoristrada. Per l’Alta Via dei Monti Liguri la deroga non si applica, salvo gli itinerari di collegamento e previo parere obbligatorio e vincolante del proponente e del manutentore. L’attività venatoria lungo la REL segue la normativa regionale sulla caccia.
Mountain bike e tracciati dedicati
La legge disciplina in modo specifico la mountain bike e i relativi servizi. I percorsi sono classificati in:
- strade carreggiabili;
- sentieri, mulattiere o tratturi;
- single track;
- bike park.
La mountain bike è ammessa liberamente sulle strade carreggiabili, anche se coincidenti con percorsi escursionistici; sui sentieri o mulattiere di uso pubblico, salvo diverso provvedimento del sindaco per la sicurezza di pedoni e ciclisti; e su quelli privati solo se non vi sia diniego del proprietario o del conduttore. I single track e i bike park sono ad uso esclusivo, salvo diniego dei proprietari o conduttori, con obbligo di cartellonistica che vieti il transito ai pedoni agli accessi e agli incroci.
La mountain bike è sempre vietata:
- sui terreni coltivati;
- sui percorsi nelle 48 ore successive a forti piogge;
- nelle ore notturne senza illuminazione adeguata;
- sui terreni per i quali vi sia diniego del proprietario o conduttore.
È consentito anche l’uso di e-bike se conformi alla nozione di velocipede del codice della strada. I biker devono dare precedenza a pedoni e cavalli, rispettare segnaletica e condizioni del percorso, prestare soccorso in caso di sinistro e fornire le proprie generalità. È obbligatorio il casco omologato CE EN 1078.
I bike park possono essere realizzati anche per discipline diverse dal downhill, devono avere specifici percorsi e regolamenti di fruizione, essere gestiti da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA, e svolgersi in aree delimitate e controllate.
La Regione, sentita la federazione ciclistica, stabilisce criteri e principi per l’individuazione dei percorsi, per il rilascio dei tesserini a pagamento e per i regolamenti dei tracciati dedicati, nonché le modalità di segnalazione dei percorsi e dei divieti. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette individuano i percorsi. L’autorizzazione per la realizzazione o modifica dei percorsi esclusivi e dei bike park spetta ai comuni interessati, nel rispetto delle linee regionali e della normativa ambientale. Per i percorsi esclusivi e i bike park si procede con avviso pubblico, notifica ai proprietari e facoltà di diniego.
Consorzi per tracciati esclusivi mountain bike
Gli enti locali possono costituire consorzi con soggetti iscritti al RUNTS o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per gestire, promuovere e manutenere i tracciati a uso esclusivo per mountain bike.
Tali consorzi possono:
- rilasciare tesserini a pagamento per l’accesso;
- adottare un regolamento d’uso.
I proventi dei tesserini devono essere destinati per almeno il 50% a promozione e manutenzione dei percorsi; la restante parte copre costi dei consorzi e ulteriori interventi di interesse pubblico, tra cui salvaguardia boschiva, manutenzione della viabilità funzionale al servizio di risalita, accessibilità e sentieristica.
Sanzioni amministrative
La violazione delle norme di comportamento comporta sanzioni pecuniarie differenziate, tra cui:
- da 50 a 500 euro per rifiuti, rumori molesti, fuochi liberi e bivacco/campeggio abusivi;
- da 100 a 1.000 euro per danni a segnaletica, ricoveri, rifugi e arredi;
- da 250 a 2.500 euro per danneggiamento o chiusura di strade e sentieri;
- da 50 a 500 euro per mancata rimozione della segnaletica provvisoria;
- da 100 a 600 euro per transito motorizzato non consentito;
- da 500 a 5.000 euro per violazioni delle norme sui tracciati mountain bike;
- da 1.000 a 6.000 euro per gare o manifestazioni motoristiche non autorizzate o per violazione delle specifiche limitazioni.
L’accertamento delle violazioni comporta la cessazione immediata dell’attività vietata, il ripristino dello stato dei luoghi e la risistemazione ambientale, con possibile intervento sostitutivo di province, comuni o enti Parco e rivalsa delle spese sul trasgressore.
Vigilanza
La Regione vigila sull’osservanza delle norme di comportamento e gestisce le sanzioni amministrative. Si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica e della guardia venatoria. Il controllo e l’accertamento sono affidati agli organi e soggetti competenti in materia venatoria, ittica e ambientale.
Regime transitorio e disposizioni finanziarie finali
La Giunta regionale doveva costituire la prima Carta inventario entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge; se le proposte non arrivavano entro 180 giorni dalla richiesta, poteva procedere autonomamente. In fase iniziale, fino alla formazione della Carta inventario, le risorse in conto capitale potevano essere impiegate solo per i percorsi già ricompresi tra quelli indicati dalla disciplina transitoria.
La disciplina finanziaria è contenuta in una norma finale non riportata nel dettaglio; risulta inoltre abrogata la precedente disciplina sui criteri e sulla misura degli interventi finanziari.
Valutazione di attualità
La legge resta una disciplina di settore ancora utile per la gestione della rete escursionistica ligure, della Carta inventario, dei contributi e delle regole su escursionismo e mountain bike. Tuttavia alcune disposizioni sono state modificate, altre abrogate e parte del regime transitorio è ormai esaurito.
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