L.R. Liguria 21/2009
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 21 del 2009 modifica la legge regionale n. 1/2005 sui rapporti fra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, intervenendo su due disposizioni dell’assetto convenzionale e organizzativo. Si tratta di modifiche normative permanenti, senza termini temporali specifici indicati nel testo fornito.
Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Regione Liguria e Università di Genova
Modifiche alla disciplina dei rapporti fra Regione Liguria e Università di Genova
La legge regionale 5 giugno 2009, n. 21 interviene sulla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, che disciplina i rapporti fra la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 502/1992. Il testo fornito contiene esclusivamente modifiche puntuali a due articoli della legge del 2005, senza ulteriori dettagli sul contenuto dei commi sostituiti.
Oggetto dell’intervento normativo
La legge ha una finalità meramente modificativa e aggiornativa della disciplina previgente sui rapporti istituzionali tra Regione e Università. In particolare, essa:
- sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. n. 1/2005;
- sostituisce il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. n. 1/2005.
Contenuto e portata delle modifiche
Dal testo disponibile non emergono i contenuti sostanziali delle nuove disposizioni, perché le parti modificate sono indicate come omissis. È quindi possibile ricavare soltanto che il legislatore regionale ha aggiornato la disciplina relativa a:
- un profilo regolato dall’articolo 4 della legge quadro del 2005;
- un ulteriore profilo regolato dall’articolo 5 della medesima legge.
La disciplina risultante è quella derivante dalla sostituzione dei commi indicati, da applicarsi nel territorio della Regione Liguria.
Ambito applicativo e rilievo pratico
L’atto non contiene norme transitorie, scadenze, limiti temporali o misure di attuazione nel testo fornito. Si tratta di una modifica legislativa che integra stabilmente l’ordinamento regionale, ma il suo contenuto concreto non è desumibile oltre il dato formale della sostituzione di due commi.
Attualità dell’atto
La legge non appare deprecata in sé, poiché modifica una disciplina di rapporti istituzionali che può mantenere rilievo applicativo. Tuttavia, dal solo estratto disponibile non è possibile verificare l’eventuale successiva abrogazione o ulteriore modifica delle disposizioni sostituite.
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