L.R. Liguria 23/2009
Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione l’attività di acconciatore: requisiti per l’esercizio, SCIA al SUAP comunale, responsabilità tecnica, regole per sedi, domicilio e prestazioni fuori sede, controlli e sanzioni. Prevede anche formazione, abilitazione, incentivi per aree svantaggiate e norme transitorie legate all’attuazione regionale e comunale.
Disciplina dell'attività di acconciatore in Regione
Disciplina regionale dell’attività di acconciatore
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, l’attività professionale di acconciatore in attuazione della normativa statale di riferimento. Definisce i requisiti per l’esercizio, la formazione professionale, le competenze comunali e provinciali e il regime sanzionatorio, con alcune disposizioni transitorie e di coordinamento.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina si applica a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, ovunque l’attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato. La legge formula anche criteri generali per le iniziative di formazione professionale e disciplina le funzioni amministrative dei comuni.
Esercizio dell’attività e requisiti organizzativi
L’attività di acconciatore è subordinata al possesso dell’abilitazione professionale prevista dalla legge statale ed è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del comune territorialmente competente. L’attività deve essere svolta in forma di impresa; se esercitata in forma di impresa artigiana, comporta l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane.
Per ogni sede deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione, scegliendolo tra titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente.
Luoghi di esercizio e limiti operativi
L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, purché i locali rispettino i requisiti di igiene, sanità e sicurezza, con particolare attenzione a ingressi e servizi igienici separati.
È inoltre consentita l’attività presso la sede del cliente in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità. È ammessa anche nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme, o in altri luoghi convenzionati con pubbliche amministrazioni, nonché per fini didattici o dimostrativi.
Non è consentito lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio.
Servizi accessori consentiti
Le imprese di acconciatura possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche, affini e altri beni accessori inerenti ai trattamenti e servizi effettuati. In tal caso non si applicano le discipline del commercio richiamate dalla legge regionale e dal testo unico regionale sul commercio.
Oltre ai servizi previsti dalla legge statale, le imprese possono svolgere solo prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitate a laccatura e limatura delle unghie.
Formazione e abilitazione professionale
L’abilitazione professionale si consegue mediante il superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto alternativamente da:
- un corso di qualificazione di due anni seguito da un corso di specializzazione prevalentemente pratico oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di acconciatura, da svolgere entro due anni;
- un inserimento di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da svolgere entro cinque anni, seguito da un corso di formazione teorica; il periodo di inserimento si riduce a un anno, da svolgere entro due anni, se preceduto da apprendistato della durata prevista dal contratto collettivo nazionale.
L’abilitazione è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per la gestione dei corsi e degli esami. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce contenuti dei programmi, programmazione e organizzazione degli esami, composizione della commissione e standard professionali e formativi.
Competenze delle Commissioni provinciali per l’artigianato
Le Commissioni provinciali per l’artigianato svolgono funzioni di accertamento dei requisiti per l’accesso all’esame tecnico-pratico, delle esperienze professionali dei barbieri che chiedono il riconoscimento dell’abilitazione, dei requisiti per l’ammissione ai corsi di riqualificazione e all’esame previsto dalla normativa statale, nonché formulano il parere obbligatorio nei procedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell’attività per imprese artigiane.
Incentivi e fondo per le aree svantaggiate
La Regione favorisce lo sviluppo del settore e istituisce un fondo per sostenere le imprese di acconciatore ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica, al fine di migliorare la qualità dei servizi nelle aree territorialmente svantaggiate.
Il fondo opera tramite prestiti rimborsabili per spese relative a beni materiali e immateriali. Criteri, modalità e termini di concessione sono definiti con provvedimento della Giunta regionale. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali e nel rispetto del regime de minimis.
Segnalazione certificata di inizio attività
La SCIA deve essere presentata al SUAP del comune competente unitamente alla documentazione che attesti l’abilitazione professionale e il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Nel locale in cui si esercita l’attività deve essere esposta copia della SCIA con il timbro di protocollo del Comune. Se l’attività è svolta presso il domicilio o nei luoghi consentiti fuori sede, il titolare o il personale incaricato deve portare con sé copia della SCIA.
Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attività
L’attività può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune competente; eventuali proroghe sono ammissibili solo per gravi motivi secondo le procedure stabilite dal regolamento comunale.
In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve possedere l’abilitazione e presentare la SCIA al Comune.
Se il titolare muore o si trova in stato di invalidità permanente, inabilitazione o interdizione, gli eredi possono proseguire provvisoriamente l’attività per il tempo necessario a conseguire l’abilitazione, purché l’attività sia svolta da soggetti già abilitati.
La cessazione dell’attività va comunicata al Comune entro sessanta giorni.
Regolamenti comunali e disciplina locale
I comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano regolamenti che disciplinano i procedimenti relativi alle modificazioni dell’attività e ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione. I regolamenti devono inoltre stabilire:
- requisiti urbanistici, superfici minime e requisiti dimensionali dei locali;
- destinazioni d’uso;
- requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e norme per gli addetti;
- modalità di utilizzo e conservazione di attrezzature, strumenti e prodotti;
- orari, pubblicità degli stessi e calendario di apertura;
- obbligo e modalità di esposizione delle tariffe professionali.
Vigilanza, controlli e sanzioni
Il Comune esercita vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività, ferme restando le competenze delle ASL in materia igienico-sanitaria.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 50 a 250 euro per esercizio senza SCIA e per mancato rispetto delle disposizioni su orari e tariffe;
- da 150 a 775 euro per violazione delle norme igienico-sanitarie.
L’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni sono delegate ai comuni, cui spettano i relativi proventi. Le sanzioni sono irrogate secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative e nella misura prevista dalla legge statale.
Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione
Se mancano i requisiti igienico-sanitari o l’attività è svolta in contrasto con il regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio e può disporre la sospensione fino all’adeguamento.
Se il termine decorre inutilmente, il Comune emana il divieto di prosecuzione dell’attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l’artigianato, per le imprese artigiane, oppure al Registro delle imprese, per le imprese non artigiane.
Se l’attività è esercitata senza abilitazione professionale o senza altro requisito necessario, o in violazione di altre disposizioni della legge regionale o statale, il Comune emana direttamente il divieto di prosecuzione. Per le imprese artigiane il provvedimento è adottato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l’artigianato.
Disposizioni finali e transitorie
Fino all’approvazione della delibera regionale prevista per i contenuti dei corsi e dell’abilitazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le precedenti leggi statali in materia di barbiere e parrucchiere, nonché la normativa del 1984 sugli acconciatori. I corsi di qualificazione già in corso proseguono fino alla chiusura dell’anno formativo.
I soggetti che hanno completato il primo anno di tali corsi accedono di diritto al secondo anno del nuovo corso; chi ha completato il secondo anno può scegliere tra corso di specializzazione e periodo di inserimento.
Chi, alla data di entrata in vigore della legge statale, possedeva la qualifica di barbiere può ottenere l’abilitazione frequentando il corso di riqualificazione o sostenendo l’esame. Chi, alla data di entrata in vigore della legge regionale, possedeva la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna acquisisce di diritto la qualifica di acconciatore ed è equiparato ai soggetti abilitati.
Fino all’adozione dei regolamenti comunali continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo l’immediata disapplicazione dei vincoli sulle distanze minime, sui parametri numerici relativi ad altri esercizi dello stesso tipo e sull’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva la delibera attuativa e definisce anche il corso di riqualificazione professionale previsto dalla legge statale.
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