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Legge

L.R. Basilicata 13/2025

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E DEGLI ANZIANI, DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEL GARANTE DELLA NATURA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata il Difensore civico e vari Garanti regionali (vittime di reato, persone ristrette, salute e anziani, infanzia e adolescenza, disabilità, natura), ne disciplina elezione, incompatibilità, funzioni, relazioni, indennità e rapporti con enti locali. Abroga la L.R. 1/2024 ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Istituzione dei Garanti regionali e del Difensore civico della Basilicata

Istituzione del Difensore civico e dei Garanti regionali in Basilicata

La legge disciplina l’organizzazione, la nomina e le funzioni di una pluralità di autorità di garanzia della Regione Basilicata: Difensore civico, Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante per il diritto alla salute e degli anziani, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante delle persone con disabilità e Garante della natura. Gli uffici operano presso il Consiglio regionale e svolgono funzioni di tutela non giurisdizionale dei diritti nel territorio regionale.

Assetto organizzativo, autonomia e sedi

Le figure di garanzia operano in autonomia e indipendenza. Possono utilizzare, per esigenze di decentramento, le sedi periferiche della Regione previa intesa tra Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale. La struttura di supporto è costituita nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che ne definisce la dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il personale assegnato supporta l’attività degli uffici di garanzia; possono inoltre essere utilizzati funzionari regionali come referenti nelle sedi decentrate, con calendario di presenze periodiche. È prevista anche la possibilità di avvalersi degli uffici regionali e, nei limiti del bilancio, di esperti, pareri e consulenze.

Elezione, requisiti, durata e incompatibilità

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale tra cittadini con laurea in discipline giuridiche e con determinate esperienze professionali qualificate; i Garanti sono eletti dal Consiglio tra soggetti con comprovata esperienza nelle materie di competenza e con laurea magistrale attinente, salvo il Garante delle persone con disabilità, per il quale è richiesta solo la comprovata esperienza nella materia. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Tutti gli incarichi durano cinque anni e non sono rieleggibili.

Sono previste ineleggibilità per titolari di cariche politiche e istituzionali, dirigenti di partiti e sindacati, vertici sanitari e soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sugli enti interessati; sono altresì ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali. L’incarico è incompatibile con situazioni di conflitto di interessi attuale e concreto e con l’esercizio di attività politica; sopravvenute cause di incompatibilità comportano invito a rimuoverle entro 15 giorni e, in difetto, decadenza deliberata dal Consiglio entro i 30 giorni successivi. È prevista revoca per gravi o ripetute violazioni di legge con maggioranza dei due terzi e rinuncia con preavviso scritto di tre mesi.

Relazioni, audizioni, accesso e rapporti con gli enti locali

Difensore civico e Garanti presentano ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione sull’attività svolta al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette ai consiglieri e al Presidente della Giunta. La relazione è discussa in Consiglio, pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale regionale e diffusa ampiamente. Le autorità di garanzia possono inviare relazioni anche su questioni urgenti o di particolare importanza e possono essere ascoltate dalle commissioni, dal Consiglio e dalla Giunta.

Possono formulare raccomandazioni alle autorità competenti, cui Regione ed enti dipendenti devono rispondere entro 30 giorni. Hanno diritto di accesso agli uffici e alla documentazione necessaria per svolgere le funzioni. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che approva l’atto d’intesa con il Difensore civico e i Garanti assumendone i costi.

Trattamento economico

Al Difensore civico e ai Garanti spetta un compenso annuo omnicomprensivo pari al 30% dell’indennità complessiva lorda del consigliere regionale. È riconosciuto il trattamento di missione per gli spostamenti fuori sede per ragioni d’ufficio. Il compenso comprende ogni onere erariale, previdenziale e assistenziale.

Compiti del Difensore civico

Il Difensore civico tutela legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, contribuendo alla salvaguardia della dignità della persona e dei suoi diritti e interessi. Interviene d’ufficio o su richiesta contro provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni e irregolarità di uffici e servizi della Regione, degli enti e aziende dipendenti o vigilati, del servizio sanitario regionale e, su convenzione, degli enti locali. Può anche formulare proposte di riforma legislativa o amministrativa e sollecitarne l’attuazione.

Può assistere persone in particolare disagio sociale, economico, culturale o di integrazione sociale per agevolarne i rapporti con la pubblica amministrazione. Svolge inoltre funzioni di informazione e supporto contro discriminazioni razziali, etniche e religiose verso stranieri immigrati, ricevendo segnalazioni, raccordandosi con le reti territoriali e con l’UNAR, acquisendo dati e supportando l’attivazione dei servizi competenti.

Procedimento della difesa civica e tutela dell’accesso

L’intervento del Difensore civico è gratuito e privo di formalità. Può essere attivato da interessati, enti, associazioni e formazioni sociali dopo ragionevoli tentativi di rimozione del problema, oppure d’ufficio. Dopo una valutazione preliminare, il Difensore civico può chiedere informazioni, accedere agli atti, convocare il responsabile del procedimento, cercare un accordo tra le parti e sollecitare l’adozione dell’atto dovuto o la correzione di irregolarità.

Il responsabile del procedimento deve presentarsi e rispondere entro 20 giorni alle richieste scritte. Esaurita l’istruttoria, il Difensore formula rilievi, suggerimenti e, se necessario, termini per definire il procedimento. Se le osservazioni non sono accolte o non vi è risposta, possono essere informati gli organi competenti anche ai fini disciplinari.

Il Difensore civico interviene anche a tutela del diritto di accesso documentale e dell’accesso civico, compresi gli atti degli enti locali nei casi previsti dalla normativa statale.

Coordinamento della difesa civica

La Regione promuove la cooperazione tra difesa civica regionale, organismi nazionali ed europei e difensori civici territoriali. Il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione e reciproca informazione con difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo e con organismi internazionali e istituzioni, anche universitarie, impegnate nei diritti umani.

Garante delle vittime di reato

Il Garante delle vittime di reato tutela l’effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, in piena autonomia e indipendenza. L’ambito riguarda le persone fisiche residenti nel territorio regionale vittime di specifici reati del codice penale; per alcuni delitti indicati dalla legge la tutela si estende anche ai fatti commessi nel territorio nazionale o extranazionale. La nozione di vittima comprende, se la persona offesa è deceduta, anche i parenti entro il secondo grado, il coniuge, l’adottante/adottato e il convivente stabile.

Il Garante fornisce assistenza pronta e gratuita, collabora con le strutture regionali per l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici, promuove la corretta applicazione della normativa in materia di dati personali, favorisce strutture di orientamento e assistenza, propone misure migliorative e può intervenire nei procedimenti amministrativi per assicurare conoscenza degli atti e rispetto di procedure e termini. Promuove inoltre iniziative con enti locali, aziende sanitarie, scuole, istituzioni e associazioni.

Su richiesta informa le vittime su denuncia o querela, assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, patrocinio a spese dello Stato, risarcimento e altri benefici previsti dalla normativa. La rappresentanza legale diretta delle vittime è espressamente vietata.

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Questo Garante tutela l’effettivo esercizio dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in relazione ai servizi pubblici regionali e alle attività connesse. L’azione è rivolta verso amministrazione regionale, enti pubblici regionali, gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati e, per specifiche competenze, verso enti locali e aziende sanitarie.

Interviene su segnalazione o d’iniziativa, assicura il supporto per salute, istruzione, formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo, verifica il regolare corso dei procedimenti amministrativi regionali, segnala fattori di rischio o danno, supporta il diritto di accesso, promuove iniziative informative e culturali, formula osservazioni su interventi legislativi o amministrativi, può visitare gli istituti di pena nel rispetto della normativa statale e interviene in caso di inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni dovute.

Garante per il diritto alla salute e degli anziani

Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani svolge le funzioni previste dalla legge statale n. 24/2017 in tema di sicurezza delle cure. Può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie, direttamente o tramite delegato, per segnalare disfunzioni dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Acquisisce gli atti, anche in forma digitale, verifica la fondatezza della segnalazione e, se necessario, interviene chiedendo all’amministrazione di provvedere tempestivamente; può anche effettuare accessi presso strutture sanitarie con il supporto dell’ufficio ispettivo sanitario e sociosanitario regionale.

Per la tutela degli anziani collabora con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, esprime pareri non vincolanti su proposte regionali, coordina la propria attività con figure omologhe nazionali, promuove iniziative culturali e sociali, monitora la programmazione televisiva e le altre comunicazioni audiovisive in collaborazione con il CORECOM, promuove protocolli d’intesa con università, tribunali, ordini professionali, forze dell’ordine e associazioni, favorisce centri diurni per anziani con Alzheimer, vigila su strutture residenziali, fornisce consulenza informativa, segnala reati perseguibili d’ufficio, promuove tutela extragiurisdizionale, sottopone casi di violazione all’autorità competente, attiva iniziative per migliorare la qualità della vita e della salute e chiede l’accesso ai documenti amministrativi.

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Il Garante assicura nel territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, in coerenza con la normativa internazionale, eurounitaria, costituzionale e nazionale richiamata dalla legge. Promuove una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, collabora con reti nazionali e internazionali e con la conferenza nazionale di settore, verifica pari opportunità di accesso alle cure e all’istruzione, favorisce la mediazione, segnala situazioni di rischio o pregiudizio, rappresenta i diritti dell’infanzia nelle sedi regionali, promuove la giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, la partecipazione dei minori alla vita pubblica, l’educazione ai media, il controllo sulla comunicazione televisiva, stampa e telematica, la tutela contro discriminazioni e abusi, l’istituzione di elenchi per tutori e curatori, interventi per minori nel circuito penale, sostegno a tutori e curatori, verifica su minori stranieri anche non accompagnati, raccolta dati e formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo.

Promuove inoltre, con gli enti locali e in raccordo con la consulta regionale e con il Comitato italiano per l’UNICEF, iniziative contro uso di alcol e droga e contro sfruttamento e abuso sessuale dei minori.

Tutela, curatela e strumenti procedurali per i minori

Il Garante promuove la cultura della tutela e della curatela, anche mediante corsi di formazione. Nello svolgimento delle funzioni può stipulare intese con ordini professionali e organismi del settore, intrattenere rapporti di studio e ricerca, collegarsi con le amministrazioni e con le autorità giudiziarie, prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti ai sensi della legge n. 241/1990, oltre a segnalare alle autorità competenti le violazioni di diritti in danno dei minori.

Garante delle persone con disabilità

Il Garante delle persone con disabilità svolge funzioni analoghe a quelle previste dalla legge n. 24/2017 per la sicurezza delle cure e può essere adito gratuitamente per segnalare disfunzioni della sanità e sociosanità. Verifica le segnalazioni, acquisisce gli atti, interviene presso l’amministrazione e può accedere alle strutture sanitarie con supporto dell’ufficio ispettivo regionale.

L’Ufficio mira ad assicurare la piena attuazione dei diritti individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della legge n. 104/1992, dello Statuto regionale e della legge regionale n. 38/2014 sull’Osservatorio regionale. L’attività è svolta in autonomia e indipendenza.

Il Garante promuove dignità, autonomia, integrazione in famiglia, scuola, lavoro e società; accessibilità dei servizi; collaborazione con enti locali e scuole; raccolta segnalazioni; azioni contro discriminazioni; pari opportunità di genere; informazione sui diritti; supporto tecnico e legale agli operatori sociali; uso dell’elenco degli amministratori di sostegno; proposte e pareri su atti normativi; ispezioni per verificare l’assenza di barriere architettoniche. Riceve segnalazioni tramite il sito istituzionale, segnala violazioni lavorative, svolge informazione antidiscriminatoria, sostiene studi e ricerche, può attivare interventi sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per fatti commessi in danno di persone con disabilità, riferisce semestralmente a Giunta e commissioni consiliari e collabora con l’Osservatorio nazionale e quello regionale.

Garante della natura

Il Garante della natura svolge funzioni di monitoraggio e sollecitazione per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, di supporto a persone fisiche e giuridiche nei rapporti con la pubblica amministrazione in materia ambientale, paesaggistica e di patrimonio storico-artistico, di presidio per un’azione amministrativa ambientale efficace e di proposta per migliorarne la qualità.

Opera in autonomia e indipendenza, in stretta collaborazione con le direzioni regionali competenti. Può segnalare irregolarità, carenze, omissioni, abusi e ritardi, sollecitare la collaborazione degli uffici, indicare soggetti responsabili anche ai fini disciplinari, chiedere informazioni e chiarimenti, promuovere studi, ricerca, formazione e collaborazioni.

Può essere adito gratuitamente da singoli, persone giuridiche, enti, associazioni e formazioni sociali dopo ragionevoli tentativi di soluzione, da enti civici/provinciali e organismi regionali, oppure d’ufficio, anche su atti o procedimenti conclusi. Può convocare le parti per mediazione, formulare rilievi e fissare termini, chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di atto dovuto omesso, e il ricorso amministrativo o giurisdizionale non ne limita l’intervento. Non può intervenire su richiesta di consiglieri regionali.

Rapporti reciproci tra Garanti e Difensore civico

I Garanti e il Difensore civico si trasmettono reciprocamente le segnalazioni relative a situazioni di interesse comune e coordinano la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.

Disposizioni finanziarie, abrogazione ed entrata in vigore

Gli oneri della legge sono quantificati in massimo 110.000 euro annui e sono coperti mediante risorse già destinate alla legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1, ora abrogata. La nuova legge abroga integralmente la L.R. n. 1/2024, che regolava una precedente e analoga istituzione delle figure di garanzia.

L’entrata in vigore avviene il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il testo risulta aggiornato e coordinato con la L.R. 30 dicembre 2025, n. 57, che modifica alcuni commi e lettere della disciplina.

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