L.R. Basilicata 6/2025
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2018, N. 35 (NORME DI ATTUAZIONE DELLA PARTE IV DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DI SITI INQUINATI – NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 – NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 6/2025 integra la disciplina sui rifiuti imponendo, prima del rilascio del titolo autorizzativo per nuove istanze di impianti di smaltimento o recupero, anche pericolosi, la presentazione di un quadro economico-finanziario asseverato e di una dichiarazione bancaria sulle risorse o linee di credito del proponente. Entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.
Requisiti finanziari per nuove autorizzazioni di impianti di smaltimento o recupero rifiuti
Requisiti finanziari per nuove autorizzazioni di impianti rifiuti
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina attuativa in materia di gestione dei rifiuti e bonifica, introducendo un ulteriore requisito documentale per le nuove istanze di realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi. La novità riguarda la fase precedente al rilascio del titolo autorizzativo e mira a rafforzare la verifica della solidità economico-finanziaria del proponente.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica esclusivamente alle nuove istanze di realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, nel territorio della Regione Basilicata. Non risulta riferita, nel testo fornito, a procedure già definite o a impianti diversi da quelli oggetto di nuova autorizzazione.
Documentazione da presentare all’autorità competente
Prima del rilascio del titolo autorizzativo, la società proponente deve presentare all’autorità competente:
- un quadro economico-finanziario del progetto;
- una attestazione di congruità del quadro economico-finanziario, rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico bancario, oppure da una società di revisione;
- una dichiarazione di un istituto bancario che attesti la disponibilità, in capo al proponente, di risorse finanziarie o di linee di credito proporzionate all’investimento necessario per realizzare l’impianto.
Finalità e contenuto sostanziale del controllo
La norma introduce un controllo preventivo sulla capacità finanziaria del soggetto proponente, richiedendo sia la validazione tecnica del piano economico sia una conferma bancaria della disponibilità di mezzi o credito adeguati all’investimento. In questo modo la procedura autorizzativa viene subordinata a una dimostrata sostenibilità economica dell’intervento.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Non è previsto, nel testo fornito, un regime transitorio specifico.
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