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Legge

L.R. Liguria 49/2012

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili

Normativa regionaleL.R. Liguria 49/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento ligure alla disciplina nazionale su armonizzazione contabile e controlli, istituisce il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria e ne disciplina composizione, funzioni, durata, compensi e incompatibilità. Molte modifiche sanitarie e contabili riguardano norme oggi abrogate o superate da discipline successive.

Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria e adeguamenti contabili in ambito sanitario e di bilancio

Adeguamento contabile e controlli regionali

La legge regionale della Liguria interviene sull’ordinamento contabile e sul sistema dei controlli, con particolare attenzione al bilancio regionale e alla gestione sanitaria. Il nucleo più rilevante del provvedimento è l’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria, in attuazione della normativa statale sull’armonizzazione contabile e sui controlli.

Interventi sul settore sanitario regionale

Le modifiche alla legge regionale n. 41 del 2006 e alla legge regionale n. 10 del 1995 incidono sull’assetto economico-finanziario e di controllo del Servizio sanitario regionale. Il testo consolidato mostra tuttavia numerose disposizioni sostituite, omissate o abrogate, segno di un impianto in larga parte superato da interventi successivi.

Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria

È istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria, quale organo di controllo contabile previsto in attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nell’elenco regionale dei candidati; con la stessa procedura sono nominati anche i supplenti. I componenti eleggono al proprio interno il Presidente.

Il Collegio svolge funzioni di vigilanza e referto, tra cui:

  • parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, assestamento e variazione, sul rendiconto generale e sui relativi allegati;
  • verifiche di cassa almeno trimestrali;
  • controllo a campione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, incluse entrate, spese, contratti, beni, documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
  • vigilanza sulla certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno;
  • controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
  • certificazioni connesse alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione, secondo il d.lgs. 118/2011 e i relativi decreti attuativi.

I pareri su bilancio, assestamento, variazioni e allegati devono contenere un giudizio motivato su congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni; il parere sul rendiconto attesta la corrispondenza con le risultanze della gestione e può formulare rilievi e proposte di miglioramento.

Funzionamento, durata e compensi

Il Collegio opera collegialmente, su iniziativa del Presidente, che convoca le sedute. Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; le sedute sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Il Collegio adotta un proprio regolamento di funzionamento.

La durata dell’incarico è di cinque anni dalla nomina; in caso di sostituzione di un componente in corso di mandato, il subentrante resta in carica per il residuo periodo del Collegio. L’incarico cessa per dimissioni, decadenza o revoca; la revoca è possibile, previo contraddittorio, per grave inadempienza o per assenze superiori a due sedute annue. È prevista la responsabilità dei componenti per la veridicità delle attestazioni e l’obbligo di riservatezza.

Il compenso annuo di ciascun componente è fissato in euro 21.000, con maggiorazione del 30% per il Presidente; spetta inoltre il rimborso delle spese documentate, entro il limite massimo annuo del 50% del compenso, al netto di IVA e oneri previdenziali.

Requisiti, esclusioni e incompatibilità

Possono essere iscritti nell’elenco regionale coloro che possiedono la qualifica di revisore legale e una specifica qualificazione in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

Non possono essere nominati componenti del Collegio, tra gli altri:

  • consiglieri regionali, membri della Giunta, amministratori di enti e agenzie regionali, e chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti, nonché coniugi, parenti e affini entro il quarto grado;
  • parlamentari, ministri e sottosegretari, membri delle istituzioni europee, amministratori pubblici locali del territorio regionale, dirigenti politici e sindacali nazionali o regionali, dipendenti regionali e degli enti dipendenti, e chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • soggetti in condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.

Sono incompatibili con l’incarico coloro che abbiano rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali con la Regione, con enti da essa dipendenti o controllati, o con gli enti locali del territorio regionale.

Elenco regionale dei revisori e disciplina transitoria

Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria. In prima applicazione, l’elenco deve essere costituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e la nomina dei componenti del Collegio deve intervenire entro 45 giorni dalla costituzione dell’elenco.

La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, adotta inoltre il provvedimento previsto per l’assetto applicativo del nuovo sistema entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime delle norme previgenti e efficacia temporale

Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni del Titolo IV della l.r. 28/1994 continuano ad applicarsi, ma solo se compatibili con quanto disposto dall’art. 13 della l.r. 10/2008, come modificato dalla presente legge.

Il testo consolidato riporta inoltre varie abrogazioni o modifiche puntuali di disposizioni precedenti in materia sanitaria e contabile. Diversi articoli richiamati risultano poi espressamente abrogati da leggi regionali successive, con conseguente riduzione dell’attualità complessiva dell’intervento originario.

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