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Legge

L.R. Liguria 51/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)

Normativa regionaleL.R. Liguria 51/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2013 della Liguria fissa il livello di indebitamento per il 2013, proroga un’autorizzazione a contrarre mutui, impone vincoli di spesa a Regione ed enti del settore allargato, disciplina tributi regionali e addizionale IRPEF 2012, istituisce fondi per edilizia/social housing e patrimonio, e rinvia la copertura alla legge di bilancio 2013-2015. Molte misure hanno efficacia limitata all’anno 2013 o all’anno d’imposta 2012.

Legge finanziaria 2013 della Regione Liguria: misure di bilancio, contenimento della spesa e tributi regionali

Legge finanziaria 2013 della Regione Liguria

Il provvedimento reca le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria per l’esercizio 2013 e contiene misure di finanza pubblica, contenimento della spesa, gestione patrimoniale e disciplina di alcuni tributi regionali. La maggior parte delle norme ha efficacia limitata al 2013 o, per l’addizionale IRPEF, all’anno d’imposta 2012.

Indebitamento e obiettivi di finanza regionale

La legge determina per il 2013 il livello massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio in 179 milioni di euro. Proroga inoltre per il 2013 l’autorizzazione alla contrazione di mutui o altra forma di indebitamento destinata a coprire il saldo finanziario negativo dell’esercizio 2007.

Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla legge e dalla gestione del bilancio devono essere prioritariamente destinate al conseguimento degli obiettivi di indebitamento netto indicati nella programmazione economico-finanziaria regionale 2013-2015. La gestione del bilancio 2013 deve altresì assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno secondo la normativa statale.

Programma investimenti in sanità

Per il 2013 il programma degli investimenti in sanità è finanziato per euro 155.604.255,55. La legge abroga inoltre una precedente disposizione della finanziaria 2012 relativa a tale materia.

Vincoli di spesa per Regione ed enti del settore regionale allargato

La legge introduce per il solo 2013 una serie di limiti di spesa parametrati, in via generale, agli impegni assunti nel 2011 per le medesime finalità. Tali limiti riguardano:

  • studi e incarichi di consulenza, con tetto pari al 50% della spesa impegnata nel 2011;
  • relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, entro il totale degli impegni 2011;
  • sponsorizzazioni, vietate per la Regione nel 2013;
  • trasferte, entro il 50% degli impegni 2011;
  • formazione del personale dirigente e dipendente, entro il totale degli impegni 2011;
  • acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, entro il 50% degli impegni 2011;
  • acquisto di mobili e arredi, entro il 20% degli impegni 2011.

Molte di queste misure si estendono agli enti del settore regionale allargato e, in alcuni casi, alle società in house, con esclusioni specifiche per Aziende sanitarie, ARPAL, funzioni sanitarie, attività istituzionali obbligatorie, fondi comunitari o vincolati e attività ispettive o di controllo. La legge prevede inoltre che incarichi conferiti da personale dipendente degli enti del settore regionale allargato a favore della Regione o di altri enti del medesimo settore siano gratuiti, salvo rimborso spese.

Razionalizzazione di uffici, locazioni passive e spazi

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale devono approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, con definizione delle superfici per addetto secondo i parametri del d.l. 95/2012. La Regione è inoltre tenuta a razionalizzare le locazioni passive.

Per le locazioni passive della Regione si applicano le regole del d.l. 95/2012; per i rinnovi dei contratti in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge si applica una riduzione almeno pari a quella prevista dal decreto. Per il 2013 la spesa complessiva per locazioni passive, manutenzioni e altri costi connessi all’uso degli immobili adibiti a ufficio delle strutture della Giunta è fissata nel 4% del valore complessivo degli immobili utilizzati, calcolato sui valori medi di mercato, con esclusione delle manutenzioni relative ai beni trasferiti ai sensi del d.lgs. 85/2010. La disciplina si estende anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house, con specifica considerazione di FI.L.S.E. S.p.A. e controllate come sistema.

Adempimenti attuativi e blocco delle spese

La Giunta regionale deve adottare entro 30 giorni i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa relativi a consulenze, pubblicità, trasferte, formazione, autovetture e mobili/arredi; fino a tale adozione non possono essere assunti i relativi impegni. Gli organi di vertice degli enti del settore regionale allargato devono adottare analoghi provvedimenti entro 60 giorni e trasmetterli alla Regione.

Gestione e valorizzazione del patrimonio regionale e di ARTE Genova

La legge istituisce un fondo alimentato dagli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non utilizzato direttamente per attività istituzionali o destinato ad altro uso, da destinare a investimenti immobiliari connessi all’attività istituzionale della Regione. È inoltre prevista la possibilità di alienare alcuni immobili ad ARTE Genova con modalità specifiche; ai trasferimenti e conferimenti si applicano le norme fiscali sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. In deroga alla disciplina regionale sul demanio e patrimonio, gli atti di compravendita con la Regione possono essere ricevuti da un notaio.

Per ARTE Genova è autorizzata la concessione di anticipazioni di cassa fino al 25% del patrimonio immobiliare, per la gestione del patrimonio e per le attività istituzionali. La disciplina non si applica ad alcuni immobili già oggetto di specifico trasferimento.

Riscossione tributi regionali e crediti di modesta entità

Per facilitare il pagamento dei tributi regionali, il dirigente competente può prevedere ulteriori modalità di riscossione, anche tramite strumenti elettronici e telematici. Per la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche sono ammessi, oltre ai soggetti già previsti, anche gli intermediari bancari autorizzati; la Giunta approva lo schema di convenzione e tali soggetti sono esonerati da garanzie specifiche.

Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati fino al 31 dicembre 2012 non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione se l’importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera 30 euro per ciascun credito e per periodo d’imposta, salvo ipotesi di violazioni reiterate o di mancato pagamento dell’intero tributo.

Tributi propri e addizionale regionale IRPEF per il 2012

La legge qualifica come tributi propri regionali quelli di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 68/2011, rinviando alle discipline statali e regionali vigenti sino all’adozione di una normativa regionale specifica per ciascun tributo. È inoltre previsto che, se non diversamente disposto, i rimborsi dei tributi regionali si concludano entro 180 giorni.

Per l’anno d’imposta 2012 l’addizionale regionale IRPEF è articolata così:

  • per redditi complessivi fino a 27.000 euro, si applica l’aliquota base senza maggiorazione regionale;
  • per redditi superiori a 27.000 euro, l’aliquota base è maggiorata dello 0,50%;
  • per redditi compresi tra 27.000,01 euro e 27.137,38 euro, è prevista una riduzione graduale dell’imposta;
  • il minor gettito stimato è compensato mediante revoca di una corrispondente autorizzazione di spesa sul bilancio 2012.

Altre disposizioni settoriali e fondi

La legge sopprime un termine massimo di durata previsto da una disciplina sul sistema centralizzato di acquisti del Servizio sanitario regionale. Istituisce inoltre presso FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana, finanziato con risorse regionali, statali e comunitarie e con eventuali economie dei programmi in corso, da destinare prioritariamente al completamento delle graduatorie dei programmi stessi.

Fondi speciali e copertura finanziaria

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da approvare nel corso del 2013 restano determinati secondo la tabella allegata alla legge, per il solo fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

La copertura delle spese previste dalla legge è rinviata alla legge di bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015.

Valutazione di attualità

La legge è oggi in larga parte superata perché contiene soprattutto autorizzazioni, limiti di spesa e disposizioni finanziarie riferite esclusivamente al 2013 o all’anno d’imposta 2012; resta utile principalmente come ricostruzione storica o per verifiche su effetti contabili e tributari del periodo considerato.

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