L.R. Liguria 50/2012
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna numerose discipline settoriali liguri, tra cui contratti regionali, demanio e patrimonio, usi civici, personale, trasporto pubblico locale, urbanistica sismica, ambiente, sanità e altre materie. Contiene anche norme transitorie su prevenzione sismica e misure di salvaguardia costiera, oltre a regole puntuali per il TPL solo per l’anno 2013. Alcune disposizioni sono oggi abrogate o superate.
Disposizioni collegate alla finanziaria 2013 della Regione Liguria
Disposizioni collegate alla finanziaria 2013 della Regione Liguria
Il provvedimento interviene su molteplici settori dell’ordinamento regionale ligure, aggiornando discipline già esistenti e introducendo alcune regole transitorie e interpretative. Una parte rilevante riguarda il personale regionale, il trasporto pubblico locale, la materia sismica e vari profili di ambiente, demanio e patrimonio.
Personale regionale e cessazione dal servizio
La legge disciplina il collocamento a riposo dei dipendenti e dirigenti della Giunta regionale in coerenza con i requisiti pensionistici statali vigenti. In generale, la cessazione avviene al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o, se anteriore, al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, purché sia stato raggiunto il requisito anagrafico dei 65 anni previsto dalla normativa regionale richiamata.
Per i dipendenti e dirigenti che, entro il 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti pensionistici previsti dalla disciplina anteriore al d.l. 201/2011, il collocamento a riposo avviene al compimento del 65° anno di età.
Il rapporto di lavoro prosegue fino all’ultimo giorno del mese in cui i requisiti sono maturati; la cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
Per i contratti di Segretario generale e di Direttore generale, se stipulati con soggetti che hanno già acquisito o acquisiranno i requisiti pensionistici di cui sopra, la scadenza non può andare oltre il 31 dicembre dell’anno di fine legislatura oppure, se anteriore, oltre l’ultimo giorno del mese di compimento dei 70 anni.
È inoltre prevista la possibilità per l’Amministrazione, per motivate esigenze organizzative e nel rispetto dei limiti della normativa vigente, di accettare domande di trattenimento in servizio per un massimo di due anni oltre il termine ordinario, comunque non oltre il mese di compimento dei 70 anni.
All’atto dell’assunzione, dipendenti e dirigenti devono dichiarare per iscritto tutti i precedenti rapporti di lavoro, il servizio militare e i periodi riscattati o valorizzabili ai fini pensionistici.
Avvalimento di uffici di altre amministrazioni
La Regione può avvalersi, per funzioni amministrative e attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici dotati di idonea organizzazione, anche ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Il rapporto è regolato da convenzione, che definisce in particolare:
- il ristoro dovuto all’ente avvalso, nei limiti delle spese effettivamente sostenute;
- la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione pubblica esercitata in comune.
Trasporto pubblico locale su gomma: disciplina per il 2013
Per garantire la continuità del servizio, le province e il Comune di Genova devono prorogare e gestire i contratti di servizio nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2013, fino al subentro del nuovo affidatario.
Per l’anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo percentuali predeterminate. I bacini indicati sono cinque e ricevono le quote stabilite dalla norma.
Gli enti titolari dei contratti di servizio devono trasmettere alla Regione:
- i dati delle campagne annuali di rilevazione, invernali ed estive, sulla frequentazione dei servizi;
- i dati quantitativi ed economici del monitoraggio dei servizi resi;
- una relazione annuale sul rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
L’inadempimento a tali obblighi comporta, per ciascun soggetto, una riduzione del 10% delle risorse assegnate al bacino di traffico.
Servizi minimi di trasporto per il 2013
La legge definisce, per l’anno 2013, i criteri di garanzia dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Sono inclusi, in particolare, i collegamenti:
- tra stazioni ferroviarie e aree gravitanti su di esse, per l’adduzione al servizio ferroviario;
- tra aeroporto di Genova e centro città, anche in funzione dell’interscambio con il trasporto ferroviario e su gomma.
In ambito urbano, i servizi minimi devono assicurare collegamenti:
- con le scuole nelle fasce del pendolarismo scolastico;
- con i centri sanitari pubblici al mattino e negli orari di visita;
- con i principali uffici pubblici nelle fasce del pendolarismo lavorativo;
- con impianti sportivi, ricreativi ed enti culturali principali, in occasione di eventi di particolare interesse regionale.
La distanza tra fermate in ambito urbano è fissata orientativamente a 500 metri.
In ambito extraurbano, i servizi minimi devono garantire una coppia di corse per i centri o gli ambiti abitati con popolazione di almeno 50 abitanti; nelle zone a domanda debole tali corse possono essere svolte con modalità alternative di trasporto. Anche qui la distanza tra la fermata più vicina e il centro abitato è indicata intorno a 500 metri.
Demanio, patrimonio e usi civici
La legge contiene un’interpretazione autentica della disciplina regionale sul demanio e patrimonio, chiarendo che alcune disposizioni della l.r. 2/2012 si riferiscono esclusivamente ai beni del demanio e patrimonio della Regione Liguria, di proprietà originaria o derivata, dopo il completamento dei processi di trasferimento previsti dal d.lgs. 85/2010.
In materia di usi civici viene soppressa una limitazione testuale relativa all’Albo regionale; viene inoltre inserita una nuova disposizione nell’ambito della legge regionale di settore.
Ambiente, biodiversità, protezione civile e qualità del territorio
Numerose modifiche riguardano la disciplina ambientale e di protezione civile, tra cui:
- interventi sulla l.r. 18/1999 in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
- modifiche alla l.r. 9/2000 sulla protezione civile e l’antincendio;
- aggiornamenti alla l.r. 20/2006 sull’ARPA Liguria;
- integrazioni alla l.r. 28/2009 sulla biodiversità.
È inoltre adottata un’interpretazione autentica della l.r. 18/1999: la previsione riferita agli adempimenti per le grandi derivazioni è da intendersi estesa anche agli adempimenti dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006, anche quando lo sbarramento sia al servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.
Disciplina sismica e opere in zona sismica
La legge interviene in modo significativo sulla l.r. 29/1983, introducendo e sostituendo varie disposizioni relative alle costruzioni in zone sismiche. Nel regime transitorio si prevede che, nelle more dei provvedimenti attuativi regionali, continuino ad applicarsi i provvedimenti già assunti dalla Giunta regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale sulle norme tecniche per le costruzioni e sulle costruzioni in zone sismiche.
Successivamente viene specificato che la Giunta regionale deve adottare il provvedimento previsto dall’art. 5-bis, lettere a), b) e c), entro il 30 settembre 2013; decorso tale termine, i lavori relativi agli interventi di cui all’art. 6-bis, comma 1, sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. 380/2001.
È inoltre stabilito che la valutazione di incidenza è obbligatoria per le opere di ripristino ex art. 109, comma 3, del d.lgs. 152/2006 che non comportino aumento di cubatura delle opere preesistenti, quando siano soggette a mera comunicazione all’autorità competente.
Misure di salvaguardia costiera
Le misure di salvaguardia approvate nel 2009 in materia di difesa delle coste e degli abitati costieri dall’erosione marina restano efficaci fino al 31 dicembre 2015.
Sanità e altri settori oggetto di aggiornamento normativo
La legge apporta inoltre modifiche puntuali a diverse discipline regionali, tra cui:
- presidi sanitari e socio-sanitari;
- interventi in materia di usura e sovraindebitamento;
- organizzazione turistica regionale;
- attività estrattiva;
- riordino del servizio sanitario regionale;
- norme su igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.
Alcune disposizioni risultano poi espressamente abrogate nel testo consolidato riportato, tra cui l’articolo sull’interpretazione autentica dell’art. 25-bis della l.r. 59/2009 e l’articolo relativo alle funzioni in materia di difesa della costa della l.r. 13/1999.
Stato di attualità delle disposizioni
Il provvedimento contiene molte norme di modifica a leggi regionali vigenti, ma alcune parti hanno natura temporanea o sono già state superate da abrogazioni successive. In particolare, risultano oggi non più attuali le disposizioni riferite esclusivamente all’anno 2013, le misure transitorie legate al completamento della disciplina sismica e le norme già espressamente abrogate nel testo consolidato.
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