L.R. Liguria 48/2012
Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 48/2012 adegua l’ordinamento regionale ai vincoli statali su finanza e funzionamento degli enti locali, intervenendo su trattamento economico di consiglieri e assessori, finanziamento dei gruppi consiliari e razionalizzazione di enti e organismi regionali. Molte misure operano dal 1° gennaio 2013 o dalla X legislatura; alcune norme su gruppi e vitalizi valgono solo fino alla naturale scadenza della IX legislatura.
Adeguamento dell'ordinamento ligure al d.l. 174/2012 su consiglieri, gruppi consiliari e razionalizzazione di enti regionali
Adeguamento dell’ordinamento regionale ai vincoli di finanza pubblica
La legge regionale della Liguria n. 48 del 2012 interviene per adeguare l’ordinamento regionale al d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, con particolare riferimento al trattamento economico degli organi politici, al funzionamento dei gruppi consiliari e alla razionalizzazione di enti e organismi regionali.
Trattamento economico di consiglieri e assessori regionali
La disciplina regionale sul trattamento economico dei consiglieri viene riscritta per recepire i nuovi vincoli statali. È confermata, a decorrere dalla X legislatura, l’abrogazione degli assegni vitalizi già prevista dalla l.r. 35/2011. Restano salvi i trattamenti già in erogazione e quelli maturati per i consiglieri e gli assessori aventi diritto della IX legislatura o cessati entro tale legislatura.
Per i consiglieri rieletti nella X legislatura o in quelle successive, la nuova elezione non produce ulteriori effetti giuridici ed economici rispetto a quanto già maturato ai fini del vitalizio. Quanto all’assegno di fine mandato, la nuova misura si applica, salvo quanto già maturato alla data di entrata in vigore della legge, ai consiglieri e agli assessori in carica nelle legislature precedenti alla X.
Dal 1° gennaio 2013 agli assessori esterni in carica dalla IX legislatura sono riconosciuti, per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettativa e le altre tutele previste per i consiglieri regionali, esclusa la disciplina dell’assegno vitalizio. Fino alla naturale scadenza della IX legislatura, il contributo obbligatorio per gli assegni vitalizi è calcolato sull’indennità di carica, indipendentemente dalle trattenute previste dalla normativa regionale modificata.
Finanziamento e funzionamento dei gruppi consiliari
La legge ridisegna la disciplina del finanziamento, dell’organizzazione e del personale dei gruppi consiliari. Dal 1° gennaio 2013 le spese per le attività istituzionali dei gruppi, comprese quelle di studio, editoria e comunicazione, sono finanziate con il contributo previsto dalla nuova disciplina regionale, nei limiti e per le finalità indicate dalla normativa statale richiamata.
È vietata la contribuzione per partiti e movimenti politici. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura restano fermi i finanziamenti ai gruppi già composti da un solo consigliere o che divengano successivamente così composti, nei limiti del regolamento interno del Consiglio regionale. Fino alla stessa scadenza, la disciplina si applica anche ai consiglieri che ricoprono l’incarico di vice presidente del gruppo.
L’Ufficio di Presidenza può inoltre ridurre, dal 1° gennaio 2013 e fino alla naturale scadenza della IX legislatura, le risorse erogate nel 2012 entro il limite massimo del 30%, per salvaguardare i finanziamenti relativi ai contratti stipulati entro la IX legislatura; tali risorse sono destinate esclusivamente alle spese per il personale previste dalla normativa statale richiamata.
Autonomia del Consiglio regionale
La legge modifica anche la disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale, introducendo ulteriori previsioni sull’organizzazione interna e sul controllo del bilancio dell’Assemblea legislativa. Fino all’approvazione dell’ultimo rendiconto relativo alla naturale scadenza della IX legislatura, il collegio già in carica continua a esercitare, oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità, anche il controllo sulle restanti Aree Previsionali di Base del bilancio dell’Assemblea.
Razionalizzazione di enti, agenzie e organismi regionali
Per contenere la spesa pubblica e migliorare efficacia ed efficienza, la Regione prevede la soppressione, l’accorpamento o comunque la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie e organismi del settore regionale allargato individuati dalla Giunta regionale, con varie esclusioni.
La disciplina non si applica agli enti del settore sanitario regionale, all’ARPAL e all’ARS per i contributi derivanti dal Fondo sanitario, né agli enti che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi o culturali. Sono esclusi anche il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, la Centrale regionale di acquisto e l’Agenzia sanitaria regionale, già soppressi o accorpati da precedenti leggi.
Sono poi introdotte regole specifiche per gli enti parco: essi devono ridurre i costi complessivi degli apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali, e la Giunta regionale e gli enti parco devono individuare entro il 30 settembre 2013 le opportune forme di razionalizzazione, anche tramite servizi centralizzati. Nel definire tali interventi si tiene conto delle riduzioni di spesa già conseguite, dei maggiori costi derivanti da nuove funzioni e dal trasferimento di personale, nonché delle economie ottenibili dalla riduzione di almeno il 20% delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013.
La Regione promuove inoltre l’accorpamento di enti culturali analoghi di derivazione regionale, provinciale o comunale, anche privati, per realizzare economie di struttura. Per alcuni enti specifici, come l’Istituto Regionale per la Floricoltura e l’Agenzia regionale per la promozione turistica In Liguria, è prevista una riduzione del 20% degli oneri finanziari. Al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense non possono essere concessi contributi a carico della Regione.
La legge prevede inoltre, entro il 30 settembre 2013, l’istituzione di un unico ente per i servizi per l’impiego, le politiche formative, il lavoro, l’istruzione e il diritto allo studio, nel quale confluiscono le competenze di Liguria Lavoro e dell’ARSSU, con successione nei rapporti giuridici attivi e passivi.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogati l’articolo 37 della l.r. 3/1987 e gli articoli 8 bis e 9 della l.r. 38/1990. Le disposizioni sui gruppi consiliari entrano in vigore per l’esercizio finanziario 2013; quelle sull’istituzione del nuovo ente per il lavoro e il diritto allo studio dalla X legislatura; le restanti disposizioni dal 1° gennaio 2013, con alcune eccezioni espressamente riferite alla X legislatura e alle previsioni transitorie della IX legislatura.
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