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Legge

L.R. Calabria 52/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il

Normativa regionaleL.R. Calabria 52/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 52/2009 modifica la precedente legge regionale n. 31/2009 sul reclutamento del personale per i presidi idraulici, eliminando un inciso, ridefinendo le modalità di assunzione part-time tramite procedure selettive e confermando la copertura a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Modifiche alla disciplina regionale sul reclutamento del personale per i presidi idraulici

Modifiche alla disciplina sul reclutamento per i presidi idraulici

La legge regionale della Calabria interviene sulla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, che disciplina il reclutamento del personale destinato ai presidi idraulici. Il provvedimento aggiorna in particolare i criteri di selezione e ribadisce la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale.

Oggetto e finalità dell'intervento

La modifica è finalizzata a garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, assicurando la disponibilità del personale necessario allo svolgimento delle attività dei presidi idraulici sul territorio calabrese.

Reclutamento del personale

L'Afor è autorizzata ad assumere personale part-time con specifiche qualifiche funzionali al servizio, e precisamente:

  • sorvegliante;
  • addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati;
  • ufficiale idraulico.

Le assunzioni avvengono mediante procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006, e successive modificazioni e integrazioni. Le selezioni si svolgono presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ciascuna provincia, in relazione al fabbisogno dei singoli presidi idraulici.

Copertura finanziaria

La legge stabilisce che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dal bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non risultano previsti ulteriori termini temporali di applicazione nel testo fornito.

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