Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 2/2010

Modifica del comma 2, dell’articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale individua le scuole di specializzazione mediche finanziate ai sensi della l.r. 19/2009 (endocrinologia, pediatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, neurologia, nefrologia, urologia) e stabilisce che il finanziamento vale per gli anni accademici 2009/10, 2010/11 e 2011/12, oltre che per i relativi cinque anni di corso. Le risorse sono quelle dell’UPB 6.1.05.01 del bilancio regionale 2010 e successivi. È confermato quanto già previsto per il 2008/2009 dalla l.r. 36/2009.

Finanziamento di scuole di specializzazione mediche per il triennio 2009/2012

Finanziamento delle scuole di specializzazione mediche

La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, il finanziamento di alcune scuole di specializzazione dell’area medica già richiamate dalla normativa regionale precedente. L’intervento ha natura puntuale e opera per un periodo determinato, collegato a specifici anni accademici e ai relativi corsi.

Scuole di specializzazione ammesse al finanziamento

Sono indicate come soggette a finanziamento, in base al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 19/2009, le seguenti scuole di specializzazione:

  • endocrinologia;
  • pediatria;
  • malattie dell’apparato respiratorio;
  • medicina fisica e riabilitativa;
  • neurologia;
  • nefrologia;
  • urologia.

Periodo di applicazione del finanziamento

Il finanziamento è previsto per i seguenti anni accademici:

  • 2009/2010;
  • 2010/2011;
  • 2011/2012.

La previsione riguarda anche i relativi cinque anni di corso di specializzazione, quindi copre l’intero ciclo formativo connesso a tali annualità accademiche.

Copertura finanziaria

Per sostenere l’onere derivante dalla misura sono utilizzate le risorse allocate all’UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2010, del bilancio pluriennale 2011/2013 e dei bilanci successivi.

Conferma di disciplina pregressa

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1 della l.r. 36/2009 con riferimento all’anno accademico 2008/2009, che viene espressamente confermato dalla presente legge.

Rilevanza attuale

L’atto ha contenuto essenzialmente transitorio e riferito a specifici anni accademici ormai conclusi; per questo, nella pratica, risulta oggi sostanzialmente privo di applicazione attuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.