DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, fino al 30 giugno 2017 (prorogabile di 6 mesi), la garanzia statale su nuove passività bancarie e, fino al 31 dicembre 2017, l’intervento pubblico nella sottoscrizione o acquisto di azioni per il rafforzamento patrimoniale di banche italiane e capogruppo. Prevede condizioni, limiti, oneri, procedure, ripartizione delle perdite tra creditori e regole speciali per ELA e banche cooperative.
Garanzie statali e ricapitalizzazione pubblica delle banche italiane
Garanzie e interventi pubblici per la stabilità bancaria
Il provvedimento disciplina due strumenti straordinari di sostegno al sistema bancario italiano: la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione e l’intervento pubblico nel capitale delle banche o delle loro capogruppo. Le misure sono subordinate al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e all’intervento delle autorità competenti.
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, cioè banche con sede legale in Italia. La garanzia può essere rilasciata solo dopo decisione positiva della Commissione europea sul regime di garanzia, oppure sulla singola notifica nei casi previsti. Il termine può essere esteso di ulteriori sei mesi con decreto ministeriale, previa approvazione della Commissione europea.
La garanzia riguarda strumenti di debito emessi dopo l’entrata in vigore del decreto e deve rispettare precisi requisiti:
- durata residua non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni;
- 7 anni per le obbligazioni bancarie garantite;
- rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza;
- tasso fisso;
- denominazione in euro;
- assenza di subordinazione nel rimborso del capitale e degli interessi;
- esclusione di titoli strutturati, prodotti complessi e strumenti con componenti derivate.
L’ammontare complessivo delle garanzie deve essere contenuto entro quanto strettamente necessario a ripristinare la capacità di finanziamento medio-lungo termine della banca e, per singola banca, non può eccedere di norma i fondi propri a fini di vigilanza.
Condizioni soggettive per l’accesso
La concessione della garanzia è subordinata alla valutazione caso per caso della Banca d’Italia o della BCE, secondo le rispettive competenze. In via ordinaria, la banca deve:
- rispettare i requisiti patrimoniali dell’art. 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- non presentare carenze di capitale emerse da stress test, asset quality review o analoghi esercizi.
La garanzia può essere concessa anche a banche che non rispettino tali requisiti, purché abbiano patrimonio netto positivo e urgente bisogno di liquidità, previa decisione favorevole della Commissione europea. È ammessa anche per banche in risoluzione o per un ente-ponte, ma in tal caso la liquidità garantita dallo Stato può essere fornita solo dopo la notifica individuale approvata dalla Commissione.
Le banche beneficiarie non devono abusare del sostegno né trarne vantaggi indebiti, anche nelle comunicazioni commerciali.
Oneri e commissioni
La garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, e copre capitale e interessi. Le commissioni sono determinate in funzione della durata della passività e del rischio della banca, con parametri fissati dalla norma e misurati, tra l’altro, tramite spread CDS e rating.
Per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, la commissione è composta da una quota base dello 0,40% più una componente rischio calcolata secondo la formula prevista. Per le obbligazioni bancarie garantite la componente rischio è dimezzata. Per passività con durata inferiore a 12 mesi, la commissione base è dello 0,50%, con componente rischio variabile in base al rating.
Le commissioni sono versate trimestralmente in via posticipata. Il MEF può modificare criteri e misura delle commissioni, nei limiti delle decisioni della Commissione europea, senza effetti sulle operazioni già in essere.
Procedura di accesso e piano di ristrutturazione
Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate contestualmente alla Banca d’Italia e al Dipartimento del Tesoro. La domanda segue un modello uniforme predisposto dal Dipartimento entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La Banca d’Italia trasmette al Tesoro, di norma entro 3 giorni, le proprie valutazioni sulle condizioni di accesso, la congruità dell’intervento, i fondi propri, l’ammontare della garanzia e la commissione dovuta. Il Tesoro decide di norma entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nei casi di banche che non rispettano i requisiti patrimoniali o di stress, o quando la garanzia supera 500 milioni di euro e il 5% del totale passivo, la banca deve presentare entro 2 mesi un piano di ristrutturazione alla Commissione europea. Tale piano non è richiesto se le passività garantite vengono rimborsate entro 2 mesi.
In tali casi, per tutta la durata del beneficio, la banca non può distribuire dividendi, effettuare taluni pagamenti su strumenti AT1, riacquistare propri strumenti di capitale senza autorizzazione della Commissione o acquisire nuove partecipazioni, salvo eccezioni compatibili con la disciplina europea.
Escussione della garanzia sulle passività
Se la banca non è in grado di adempiere, presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Tesoro e alla Banca d’Italia, di regola almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Tesoro, valutata la fondatezza della richiesta sulla base delle indicazioni della Banca d’Italia, paga entro il giorno precedente la scadenza.
Dopo l’attivazione, la banca deve rimborsare allo Stato le somme corrisposte, con interessi al tasso legale, e presentare entro 2 mesi un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea. Le somme pagate dal Tesoro sono vincolate alla destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca.
ELA: garanzia statale sul collaterale
Il MEF può concedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, la garanzia statale per integrare il collaterale stanziato dalle banche italiane a fronte di finanziamenti di emergenza della Banca d’Italia (ELA). La garanzia è irrevocabile e opera dopo l’escussione preventiva del collaterale già prestato.
Possono beneficiarne le banche che rispettano le condizioni patrimoniali e di crisi previste per la garanzia ordinaria. Anche in questo caso la banca deve presentare un piano di ristrutturazione. In caso di inadempimento della banca verso la Banca d’Italia, quest’ultima escute il collaterale e poi richiede al Tesoro l’importo residuo garantito.
Intervento dello Stato nel capitale delle banche
Il secondo capo disciplina l’intervento pubblico nel capitale delle banche italiane e delle società capogruppo bancarie. Il MEF è autorizzato, entro il 31 dicembre 2017, a sottoscrivere o acquistare azioni, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
L’intervento può essere richiesto da un emittente che, a seguito di uno stress test con scenario avverso, abbia necessità di rafforzamento patrimoniale. Prima della richiesta deve essere stato predisposto e sottoposto all’autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale, con indicazione del fabbisogno di capitale, delle misure da adottare e del termine di attuazione.
Procedura per la ricapitalizzazione pubblica
La richiesta di intervento deve contenere, tra l’altro:
- importo richiesto per la sottoscrizione delle azioni;
- situazione del patrimonio netto e del fabbisogno di capitale residuo;
- elenco di strumenti e prestiti da convertire, con valutazioni indipendenti del loro valore economico;
- stima indipendente del valore delle attività e passività in ipotesi di liquidazione senza supporto pubblico;
- impegni ex comunicazione bancaria della Commissione europea;
- piano di ristrutturazione conforme alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La Banca d’Italia acquisisce asseverazioni indipendenti sulle valutazioni e sulle stime, a spese dell’emittente. Entro 60 giorni l’autorità competente comunica il fabbisogno di capitale regolamentare, salvo sospensioni per richieste istruttorie.
La sottoscrizione può essere subordinata alla revoca o sostituzione dei vertici esecutivi e alla limitazione della remunerazione degli amministratori e del top management; per incarichi conferiti dal 1° gennaio 2023 il trattamento annuo non può superare il tetto dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011.
Misure di ripartizione degli oneri tra creditori
Prima della sottoscrizione pubblica, il decreto ministeriale disposto dopo la decisione positiva della Commissione europea applica le misure di burden sharing, con eventuale aumento di capitale a servizio delle stesse. Le misure possono consistere in conversione o, se necessario, azzeramento del valore nominale e attribuzione di azioni di nuova emissione.
L’ordine di coinvolgimento è il seguente:
- strumenti Additional Tier 1 e passività subordinate di pari o superiore grado;
- se non basta, strumenti e prestiti Tier 2 e analoghi;
- se non basta ancora, altri strumenti e prestiti subordinati non ricompresi nei precedenti.
Le misure devono rispettare la gerarchia concorsuale, essere uniformi tra creditori della stessa categoria e assicurare che nessun titolare riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione senza supporto pubblico. La conversione è determinata secondo l’allegato.
La Commissione europea può escludere in tutto o in parte talune passività se la misura rischia di compromettere la stabilità finanziaria o produrre effetti sproporzionati.
Effetti delle misure e tutela dei contratti
L’adozione delle misure comporta l’inefficacia di garanzie emesse dall’emittente in presenza di specifiche condizioni, oltre all’inefficacia di clausole contrattuali che impediscano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1. Si applicano inoltre regole speciali ai contratti stipulati dall’emittente o da società del gruppo: alcune clausole di default, recesso, sospensione, compensazione o escussione diventano inefficaci se collegate all’intervento pubblico.
La tutela giurisdizionale è disciplinata dalle norme del d.lgs. n. 180/2015 richiamate dal decreto.
Regole societarie e partecipazioni del Ministero
Le azioni sottoscritte dal Ministero sono, di regola, azioni ordinarie di nuova emissione con diritto di voto pieno e senza privilegi nella distribuzione di utili o perdite. Entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto sulle misure di burden sharing, il Ministero può acquistare le azioni risultanti da conversione in occasione di transazioni volte a definire controversie sulla commercializzazione degli strumenti coinvolti, ma solo a condizioni tassative, tra cui l’acquisto da parte di soggetti non qualificati come controparti qualificate o clienti professionali e la rinuncia dell’azionista ad ulteriori pretese.
Sono previsti adattamenti per le banche cooperative: nelle assemblee in cui il Ministero esercita il voto si applicano regole societarie ordinarie in luogo di quelle speciali cooperative, e sono modificate alcune disposizioni sul localismo delle banche popolari cooperative.
Esenzioni, fiscalità e controlli
L’assunzione di partecipazioni da parte del Ministero non è soggetta ad alcune norme civilistiche e di mercato indicate dal decreto, né a limiti di possesso azionario previsti da leggi o statuti, compresi quelli del Testo unico bancario.
I maggiori o minori valori derivanti dall’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri non concorrono al reddito imponibile né alla base IRAP per le banche emittenti interessate. Il Ministero riferisce trimestralmente alla Commissione europea e alle Camere sul funzionamento del regime, sulle emissioni garantite, sulle commissioni applicate e sulle caratteristiche delle emissioni non garantite delle banche beneficiarie.
Disposizioni finali
Il decreto prevede la possibilità di adottare, con successivi decreti del MEF sentita la Banca d’Italia, misure attuative sia per la garanzia sulle passività sia per il sostegno patrimoniale. Le disposizioni richiamano più volte la disciplina europea sugli aiuti di Stato e i poteri dell’autorità competente nella vigilanza e nella valutazione dei requisiti di accesso.
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