L.R. Lombardia 26/2001
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica varie disposizioni regionali lombarde in materia di imposta su concessioni statali, addizionale sui canoni per acque pubbliche, canoni di concessione e sanzioni tributarie, oltre a intervenire sulla disciplina degli enti fieristici. Molte norme riguardano annualità e termini specifici, con una parte successivamente abrogata o ormai superata.
Modifiche a tributi regionali, canoni idrici e disciplina degli enti fieristici lombardi
Modifiche a tributi regionali e disciplina dei canoni in Lombardia
La legge regionale interviene su più testi normativi lombardi per aggiornare la disciplina di imposte e canoni collegati alle concessioni su beni demaniali, alle utenze di acqua pubblica e ad alcuni profili organizzativi degli enti fieristici. Il provvedimento ha efficacia nel territorio della Regione Lombardia e contiene anche norme poi abrogate o comunque superate nel tempo.
Imposta sulle concessioni per occupazione e uso di beni demaniali statali
Viene ridisegnata la disciplina dell’imposta regionale sulle concessioni relative all’occupazione e all’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati in Lombardia. L’imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100% del canone previsto dalla normativa statale richiamata, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.
L’accertamento, la liquidazione e la riscossione sono affidati agli uffici regionali competenti per la riscossione del canone di concessione. Il tributo è dovuto contestualmente al canone, o a ciascun suo rateo, con le stesse modalità di pagamento.
Per la riscossione coattiva si applicano le regole del ruolo previste dal decreto legislativo n. 46 del 1999, previa intimazione mediante ordinanza-ingiunzione. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo e definitivo per l’iscrizione a ruolo.
Termini di accertamento e rimborsi
Il termine per l’accertamento dell’imposta è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo al periodo d’imposta cui l’obbligazione si riferisce.
I versamenti indebitamente o erroneamente effettuati sono rimborsabili. La domanda di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla definitività dell’accertamento. Sulle somme rimborsabili spettano gli interessi legali dalla data dell’indebito pagamento. Se l’istanza è inviata per posta, vale la data del timbro dell’ufficio postale accettante. In alternativa al rimborso diretto, l’importo può essere utilizzato in compensazione per i pagamenti successivi, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale.
Sanzioni tributarie
Per i ritardati o omessi versamenti si applicano le sanzioni tributarie non penali previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. In caso di ravvedimento operoso trovano applicazione anche le disposizioni dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Addizionale regionale sui canoni delle utenze di acqua pubblica
Per l’addizionale regionale sui canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione sono demandati agli uffici regionali competenti alla riscossione del canone. L’addizionale è dovuta congiuntamente al canone o a ciascun suo rateo, con le medesime modalità. Per riscossione coattiva, decadenza e rimborsi si rinvia alla disciplina dell’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1971.
Canoni di concessione e disciplina delle derivazioni d’acqua
Per i canoni di concessione relativi all’occupazione e all’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, il canone è dovuto per anno solare e va versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in dodicesimi mensili; ogni frazione di mese si considera per intero. Il rilascio dell’atto concessorio richiede il previo pagamento del canone.
Per le concessioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge, in prima applicazione, al rinnovo il titolare deve versare anche i ratei mensili corrispondenti ai mesi residui fino al 31 dicembre 2002.
Le cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dagli atti di concessione sono dovute per importi superiori a euro 258,23. Le modalità di riscossione del canone sono stabilite con provvedimento del direttore generale competente. Ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, la misura del canone è fissata dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente; se la Regione non provvede, resta valida la misura precedente.
La legge disciplina anche la regolarizzazione delle derivazioni d’acqua sotterranea: le autodenunce presentate ai sensi della normativa statale sono considerate domande di concessione per l’uso e la quantità indicati, con esclusione degli usi domestici e delle derivazioni già concesse o in corso di concessione. La Giunta regionale deve definire procedure istruttorie, modalità di prelievo e durata delle concessioni, secondo criteri di bilancio idrico, semplificazione e predisposizione di disciplinari tipo.
Se, dopo la regolarizzazione, il titolare non paga i canoni richiesti, il sindaco del comune ove è ubicata la derivazione emette ordinanza di chiusura, fermo l’obbligo di pagare gli indennizzi per l’uso pregresso. Le pubblicazioni previste dalla normativa vigente sono sostituite dalla pubblicazione sul BUR.
Enti fieristici
La legge qualificava come enti privati gli enti fieristici con sede in Lombardia, costituiti in forma di fondazione e proprietari o detentori di quartieri fieristici, consentendo loro di svolgere attività d’impresa in separazione contabile e amministrativa. Tali enti non erano assoggettati alla disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Per gli affidamenti onerosi nei settori indicati, quando il valore stimato dell’appalto era pari o superiore a 750 mila euro IVA esclusa, era prevista una trattativa diretta previa pubblicazione di un bando, secondo modalità stabilite con deliberazione. Doveva inoltre essere pubblicato, all’inizio di ogni esercizio finanziario, un avviso indicativo sul volume globale degli appalti programmati nei dodici mesi successivi. Questa disciplina è però successivamente abrogata.
Agevolazione per enti senza scopo di lucro
Era prevista l’esenzione dal pagamento e dagli adempimenti in materia di tributi regionali per gli istituti senza scopo di lucro, emanazione di organismi comunitari, operanti nell’ambito di servizi per la pubblica amministrazione. Anche questa previsione risulta successivamente abrogata.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, alcune disposizioni sono oggi prive di utilità pratica perché riferite a annualità passate o espressamente abrogate; in particolare risultano superate le norme sugli enti fieristici e l’esenzione per gli istituti senza scopo di lucro. Per questo, nel complesso, l’atto è solo parzialmente ancora rilevante come testo storico di coordinamento tributario, ma non pienamente operativo nella realtà attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 dic 2001L.R. Lombardia 27/2001
- Regolamento · 14 dic 2001R.R. Lombardia 7/2001
- Legge · 20 dic 2001L.R. Lombardia 28/2001
- Regolamento · 24 dic 2001R.R. Lombardia 9/2001
- Regolamento · 24 dic 2001R.R. Lombardia 8/2001
- Legge · 27 dic 2001L.R. Lombardia 29/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →