R.R. Lombardia 7/2001
Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione, le esenzioni per veicoli regionali, ONLUS, disabili e veicoli storici, oltre alle modalità di riscossione e gestione decentrata. Entra in vigore il 1° gennaio 2002 e prevede l’applicazione delle esenzioni ONLUS solo da tale data.
Disciplina della tassa automobilistica regionale in Lombardia
Disciplina della tassa automobilistica regionale in Lombardia
Il regolamento definisce l’assetto applicativo della tassa automobilistica regionale nella Regione Lombardia, individuando i presupposti impositivi, le esenzioni, le modalità di gestione delle domande e alcuni aspetti organizzativi della riscossione. La disciplina si applica ai veicoli collegati a soggetti residenti nel territorio regionale e rinvia, per quanto non previsto, alla normativa statale richiamata.
Ambito di applicazione e presupposto d’imposta
La tassa automobilistica regionale colpisce i veicoli di proprietà, oppure sui quali sussista un diritto reale di godimento, di persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, in quanto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Per i veicoli non iscritti al PRA, ovvero per quelli indicati nella disciplina regionale sui veicoli storici, opera invece la tassa di circolazione regionale, dovuta solo se il veicolo viene utilizzato su pubblica strada per il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ai fini dell’esonero dal pagamento, è sufficiente presentare alla competente struttura tributaria regionale documentazione idonea a dimostrare l’assenza del presupposto giuridico dell’imposta, fermo restando l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla circolazione stradale richiamata dal regolamento.
Tariffario regionale
È istituito il tariffario regionale delle tasse automobilistiche. La struttura regionale competente deve comunicarlo, entro il mese di novembre di ogni anno, a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.
Veicoli regionali esenti e disciplina ONLUS
È istituito un albo dei veicoli regionali esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale, formato dai veicoli intestati alla Regione negli archivi del PRA o comunque immatricolati a favore dell’Amministrazione regionale.
La struttura regionale competente deve predisporre annualmente, entro gennaio, l’elenco dei veicoli del parco auto regionale e aggiornarlo trimestralmente.
Dal 1° gennaio 2002 sono inoltre esentati dal pagamento della tassa, per i veicoli di cui risultano proprietari, i soggetti individuati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, cioè gli enti rientranti nel regime ONLUS previsto dal decreto. Per ottenere il beneficio, gli interessati devono trasmettere alla Regione la copia della comunicazione di cui all’anagrafe delle ONLUS o del provvedimento di iscrizione nei registri previsti, insieme alla copia del certificato di proprietà del veicolo.
Esenzioni temporanee e agevolazioni per disabili
La Regione gestisce le esenzioni previste dalle norme statali richiamate dal regolamento, comprese quelle in materia di agevolazioni per persone con disabilità e altre ipotesi di esenzione temporanea.
Le domande per usufruire dei benefici devono essere presentate alle strutture decentrate del soggetto indicato dalla normativa regionale richiamata, oppure agli uffici individuati con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale. La raccolta e la gestione delle domande di esenzione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dai concessionari sono affidate al medesimo soggetto regionale.
Dal 1° gennaio 2002 cessa la gestione temporanea, per queste materie, del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sistema di riscossione e gestione decentrata
Nei casi di procedure complesse di pagamento, quando sono necessari analisi e verifica documentale per determinare correttamente la tassa, la riscossione può avvenire solo presso operatori professionali individuati dalla Regione, purché collegati con l’Archivio Regionale.
Sono decentrate localmente e affidate ai punti di erogazione del servizio professionale anche le attività di variazione dei dati, rilascio di attestazioni, aggiornamento del ruolo regionale, assistenza all’utenza, ricezione delle pratiche di rimborso, ricezione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto e ricezione delle domande di esenzione.
Veicoli storici
Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, sono esentati dalla tassa automobilistica regionale a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, se di proprietà o in godimento di soggetti residenti/ricompresi nell’ambito dell’articolo 1.
Salvo prova contraria, tali veicoli si presumono costruiti nell’anno della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
Rinvio alla normativa statale e decorrenza
Per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le norme statali richiamate in materia di tassa automobilistica. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
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