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Legge

L.R. Lombardia 29/2001

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente programmatico

Normativa regionaleL.R. Lombardia 29/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione 2002 e il pluriennale 2002-2004 della Regione, autorizzando entrate, spese, disavanzo e relative coperture tramite mutui o prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa e stanziamenti per sanità, cofinanziamenti UE e altre spese. È una disciplina riferita all’esercizio 2002 e ai trienni collegati, quindi oggi sostanzialmente esaurita.

Bilancio regionale 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004

Bilancio di previsione 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004

La legge regionale approva il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 2002 e il bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente/programmatico. La disciplina riguarda esclusivamente la gestione finanziaria dell’anno 2002 e, per gli effetti pluriennali, il triennio 2002-2004.

Autorizzazioni di entrata, spesa e documenti di bilancio

Per il 2002 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate regionali, nonché gli impegni e i pagamenti di spesa nei limiti indicati negli stati di previsione allegati. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale e i prospetti previsti dalla normativa contabile regionale, oltre ai quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale.

Disavanzo e copertura finanziaria tramite indebitamento

Il disavanzo 2002 è determinato in € 1.994.556.544,29, da finanziare mediante mutui. Tale importo deriva dal saldo negativo presunto 2001 (€ 1.084.559.488,09) e dal disavanzo 2002 (€ 909.997.056,20).

I mutui:

  • sono stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e interessi;
  • hanno tasso massimo del 4,5% annuo;
  • hanno durata massima di 15 anni;
  • se a tasso variabile, il limite del 4,5% si riferisce al tasso iniziale alla stipula.

L’ammortamento dei mutui non può decorrere prima del 1º luglio 2002. L’onere annuo è posto a carico delle UPB indicate per quota interessi e quota capitale nel bilancio 2002 e nei successivi bilanci pluriennali.

Ristrutturazione del debito e condizioni di rifinanziamento

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i mutui con propria deliberazione, entro i limiti fissati. Può inoltre contrattare, anche per ristrutturare mutui già assunti, condizioni più favorevoli, con durata non superiore a 30 anni.

In caso di rifinanziamento, le condizioni devono comportare una riduzione del valore finanziario delle passività totali, al netto di commissioni di collocamento e dell’eventuale retrocessione dell’imposta sostitutiva. Tale riduzione deve considerare anche gli eventuali oneri di estinzione anticipata. La Regione iscrive in bilancio i capitoli necessari a coprire anche gli oneri accessori dell’estinzione; se i mutui sono assistiti da fondi statali, può utilizzare tali fondi anche per gli oneri di estinzione e per l’emissione obbligazionaria.

Prestiti obbligazionari in alternativa ai mutui

In alternativa ai mutui, la Regione è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari. La Giunta regionale delibera l’emissione alle migliori condizioni di mercato, definendo condizioni e modalità dell’operazione, compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale.

Il rimborso è garantito mediante iscrizione in bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme necessarie ai pagamenti alle scadenze. Il Tesoriere regionale è incaricato di versare le somme dovute con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie, potendo vincolare specifiche entrate; se queste risultano insufficienti, l’accantonamento avviene sul complesso delle entrate regionali. La Giunta cura anche le procedure di emissione, compresi eventuali rating, potendo avvalersi di advisors esterni. Per tale attività è previsto uno stanziamento specifico di € 65.000,00.

Anticipazioni di cassa e cassa sanitaria

Per il 2002 la Giunta può contrarre anticipazioni fino a € 258.229.000,00, di cui € 154.937.000,00 per temporanee deficienze di cassa del servizio sanitario regionale. Sono inoltre autorizzati gli interessi passivi connessi per complessivi € 2.532.000,00, di cui € 1.500.000,00 per il settore sanitario.

Il fondo di riserva del bilancio di cassa per il 2002 è fissato in € 609.719.718,84.

Finanziamento del servizio sanitario regionale

Per il 2002, la dotazione propria del Servizio sanitario regionale è individuata nel gettito dell’addizionale IRPEF commisurata all’aliquota dello 0,5% e nel gettito dell’IRAP. Le spese sanitarie sono iscritte in capitoli specifici e la Giunta regionale ripartisce le risorse tra gli enti che esercitano sul territorio regionale le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

La Giunta può erogare acconti mensili in attesa dei provvedimenti di riparto, nei limiti complessivi di un dodicesimo del finanziamento sanitario. Può inoltre adottare provvedimenti per attività non ancora trasferite alle ASL e per attività strumentali alle funzioni regionali; se le attività vengono trasferite nel corso dell’anno alle ASL, il relativo finanziamento è assicurato con deliberazione della Giunta.

Per il finanziamento del servizio sanitario è autorizzata l’iscrizione in bilancio di € 11.557.417.095,77, di cui:

  • € 11.487.695.414,39 per somme spettanti agli enti del Servizio sanitario nel territorio regionale;
  • € 69.721.681,38 per interventi diretti regionali in materia sanitaria.

Sono autorizzate variazioni compensative tra alcune UPB sanitarie. Inoltre, per la copertura del disavanzo sanitario 2001 è autorizzata una spesa di € 223.625.837,31.

Se i fondi stanziati per il finanziamento del Servizio sanitario regionale non vengono impegnati integralmente entro l’esercizio, le somme residue possono essere reiscritte all’esercizio successivo secondo la procedura contabile regionale.

Cofinanziamento di programmi comunitari

La Regione assicura il cofinanziamento di propria spettanza per i programmi dei Fondi strutturali comunitari approvati dalla Commissione europea, secondo i piani finanziari contenuti nei documenti di programmazione e le eventuali variazioni consentite dal regolamento comunitario richiamato.

Il cofinanziamento regionale concorre con le risorse comunitarie e statali e può essere contabilizzato in capitoli cumulativi articolati per assi e misure. La legge individua inoltre i capitoli di entrata e di spesa per il programma “Equal” e per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca, distinguendo le quote corrente e investimento e i rispettivi capitoli autonomi per la quota regionale.

Le somme non impegnate entro l’esercizio possono essere reiscritte entro i limiti delle scadenze dei provvedimenti comunitari. Le somme eventualmente recuperate dai beneficiari sono contabilizzate separatamente in entrata e reiscritte in spesa sui medesimi capitoli originari. Per Interreg III B e Interreg III C il cofinanziamento aggiuntivo è coperto con i fondi regionali appositamente istituiti. La legge di bilancio determina anche gli stanziamenti annuali per ulteriori programmi comunitari.

Spese e reiscrizioni di economie e fondi vincolati

Sono determinate per il 2002 le spese e le entrate rinviate alla legge di bilancio da altre leggi regionali richiamate nell’elenco B.

È autorizzata la reiscrizione all’esercizio successivo di spese non impegnate entro l’anno su specifici capitoli indicati dalla legge, nonché di spese finanziate con fondi statali o dell’Unione europea a destinazione vincolata e di altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista.

È inoltre autorizzata la reiscrizione in competenza 2002 di economie di esercizi precedenti relative a contributi in annualità, per un totale di € 7.255.546,62, ripartiti sui capitoli elencati dalla norma.

Variazioni compensative e fondi per maggiori oneri di conversione

Tra le UPB indicate negli allegati sono autorizzate variazioni compensative per l’esercizio 2002 ai sensi della contabilità regionale.

Nello stato di previsione delle spese 2002-2004 è istituito un fondo di € 2.895.603,70 per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla conversione dell’unità di conto relative a pagamenti su impegni assunti negli esercizi precedenti. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il 1º gennaio 2002. La sua efficacia sostanziale è però limitata all’esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004, con numerose disposizioni ormai esaurite per il decorso del tempo.

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