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Provvedimento

Deliberazione n. 611 del 09/10/2025

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Garante Privacy611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, su segnalazione della persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e a prescriverne, ove acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per 12 mesi. La decisione interviene entro la cornice procedurale speciale prevista per il c.d. revenge porn e conferma le misure già disposte in via d’urgenza.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella seduta del 9 ottobre 2025, i provvedimenti d’urgenza adottati il 6 ottobre 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento si inserisce nella procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn.

Origine del procedimento e contenuto della segnalazione

La procedura è stata avviata a seguito della segnalazione della persona interessata, che ha rappresentato al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso.

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok indicate nella segnalazione.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.

Provvedimenti urgenti adottati il 6 ottobre 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 381, 382 e 383 del 6 ottobre 2025, con le quali ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Esito finale

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 381/2025, 382/2025 e 383/2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservazione probatoria finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e oggetto dell’intervento

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.

Base normativa e poteri del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 381-383 del 6 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto alle società interessate di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, presa visione della documentazione e delle osservazioni pervenute, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 381/2025, 382/2025 e 383/2025 adottati il 6 ottobre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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