Accordo 35200 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 17 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 117 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIT informa le amministrazioni e gli operatori interessati che l’11 gennaio 2026 entrerà in vigore il supplemento 17 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117, relativo alle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici in materia di rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato. La nota richiama il testo dell’emendamento e precisa che, trattandosi di un supplemento, non cambia l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornato l’elenco dei Paesi aderenti al regolamento.
Comunicazione sull’entrata in vigore del supplemento 17 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
Supplemento 17 alla serie 02 del Regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
La Direzione generale per la motorizzazione del MIT comunica l’entrata in vigore, prevista per l’11 gennaio 2026, del supplemento 17 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore.
Oggetto tecnico dell’emendamento
L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici con riferimento a due profili specifici:
- emissioni sonore prodotte dal rotolamento;
- aderenza sul bagnato.
Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/75 ed è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di giugno 2025.
Effetti sull’omologazione
Il MIT precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La comunicazione ha quindi funzione di aggiornamento tecnico-informativo per amministrazioni e operatori del settore.
Destinatari della comunicazione
La nota è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, alle strutture della motorizzazione e alle amministrazioni territoriali interessate, nonché a diversi soggetti di filiera e associazioni di settore, tra cui costruttori, importatori e operatori collegati al comparto pneumatici e autoveicoli.
Aggiornamento dei Paesi che adottano il Regolamento n. 117
A titolo di aggiornamento, il documento elenca i Paesi attualmente aderenti al Regolamento n. 117, tra cui:
- Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo;
- Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone;
- Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine, Kirghizistan.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
La Direzione generale per la motorizzazione comunica l’imminente entrata in vigore del supplemento 17 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento n. 117, inserito nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Contenuto tecnico dell’emendamento
L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici, con riferimento alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e all’aderenza sul bagnato. Il testo è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/75 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE.
Decorrenza ed effetti sull’omologazione
L’entrata in vigore è fissata all’11 gennaio 2026. Poiché si tratta di un supplemento, il MIT precisa che non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Aggiornamento dei Paesi aderenti al Regolamento n. 117
La nota riporta l’elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 117, includendo, tra gli altri, Italia, Germania, Francia, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Tunisia, Egitto, Nigeria, Pakistan e altri Stati elencati nel documento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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