Accordo 35180 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 7 alla Serie 12 di Emendamenti al Regolamento n. 13 “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica l’entrata in vigore, dal 11 gennaio 2026, del supplemento 7 alla serie 12 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 13 in materia di frenatura dei veicoli delle categorie M, N e O. La nota richiama il testo dell’emendamento, chiarisce che trattandosi di un supplemento non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione e aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 13.
Comunicazione di entrata in vigore del supplemento 7 alla serie 12 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 13 sulla frenatura dei veicoli M, N e O
Supplemento 7 alla serie 12 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 13
La Direzione generale per la motorizzazione del MIT comunica l’entrata in vigore, dall’11 gennaio 2026, del supplemento 7 alla serie 12 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 13, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura. La nota si colloca nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Base normativa e contenuto dell’aggiornamento
Il documento richiama l’emendamento identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/57, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione "riunioni e documenti – meetings and documents", sessione di giugno 2025. L’oggetto sostanziale è l’aggiornamento del quadro tecnico-regolatorio applicabile alle omologazioni dei veicoli per quanto concerne i sistemi di frenatura.
Effetti operativi per le omologazioni
La comunicazione specifica che, trattandosi di un supplemento, non si determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Per le amministrazioni e gli operatori del settore ciò significa che il riferimento formale alla serie nel numero di omologazione resta invariato, pur dovendosi tener conto dell’entrata in vigore del nuovo supplemento.
Elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 13
A titolo informativo, il MIT aggiorna anche l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 13. Tra questi sono indicati: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Destinatari istituzionali e operatori coinvolti
La nota è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, alle strutture periferiche e centrali della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome interessate, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, ad associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del comparto automotive e dei combustibili/impianti, al fine di assicurare la diffusione dell’aggiornamento regolamentare.
Punti principali
Oggetto e ambito regolatorio
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco delle omologazioni, con specifico riferimento al Regolamento n. 13 sulle "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura".
Entrata in vigore del supplemento 7
Viene comunicato che il supplemento 7 alla serie 12 di emendamenti entrerà in vigore l’11 gennaio 2026. Il testo dell’emendamento è indicato come ECE/TRANS/WP29/2025/57, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione dedicata a riunioni e documenti della sessione di giugno 2025.
Effetti sul numero di omologazione
La nota precisa che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un chiarimento operativo utile per autorità e operatori del settore omologativo e della motorizzazione.
Aggiornamento dei Paesi adottanti
La Direzione generale fornisce un elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 13, comprendente, tra gli altri, gli Stati membri UNECE e altri Paesi aderenti, fino a E 68 Kirghizistan. Tra i soggetti elencati figurano anche Unione Europea, Giappone, Nuova Zelanda, Sud Africa, San Marino e altri Stati citati nel prospetto.
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