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Messaggio

Messaggio numero 513 del 06-02-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, poiché le risorse del Fondo di solidarietà non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli assegni straordinari, dal febbraio 2019 il contributo straordinario deve essere versato dalle aziende esodanti. Vengono inoltre aggiornate le istruzioni Uniemens, superate le precedenti indicazioni sui codici E1 ed E2 per i percettori con esodo anteriore al 1° gennaio 2014, e richiamati i precedenti messaggi e la circolare per le modalità operative.

Versamento del contributo straordinario per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà dei tributi erariali

Versamento del contributo straordinario per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà dei tributi erariali

Il documento interviene sul finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. A seguito della verifica della insufficienza delle risorse accantonate, viene disposto che la copertura sia assicurata direttamente dai datori di lavoro interessati.

Quadro normativo e presupposto dell’intervento

Il finanziamento degli assegni straordinari era finora assicurato mediante le sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali, in applicazione dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del D.M. 13 novembre 2002.

In considerazione delle risultanze del bilancio preventivo del Fondo di solidarietà per l’anno 2019, emerge però che le somme accantonate non sono sufficienti a coprire il fabbisogno del contributo straordinario. Per tale ragione viene richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, che adegua il Fondo alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.

Obbligo di versamento a carico delle aziende

Il documento precisa che, qualora le risorse del Fondo risultino insufficienti, deve provvedere ogni singolo datore di lavoro esodante, oppure il datore subentrante nei relativi rapporti giuridici, al versamento del contributo straordinario.

L’obbligo riguarda esclusivamente i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari e la misura del versamento deve corrispondere al fabbisogno di copertura:

  • degli assegni straordinari erogabili;
  • della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Decorrenza dell’obbligo

In via prudenziale, il documento stabilisce che il contributo straordinario debba essere versato dalle aziende a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019.

Modalità di versamento

Per le modalità di versamento viene fatto rinvio a quanto illustrato nella circolare n. 6/2017, in particolare ai paragrafi 5.3 e 5.4.

Istruzioni Uniemens e superamento di precedenti indicazioni

Il documento chiarisce che, anche per i percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014, non sono più valide ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens:

  • le precedenti istruzioni contenute nei messaggi n. 8848/2008 e n. 14160/2010, limitatamente al richiamo ai codici E1 ed E2 di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 14160/2010;
  • le indicazioni del documento tecnico Uniemens riferite ai medesimi codici.

Viene tuttavia precisato che il messaggio n. 14160/2010 mantiene piena validità per le indicazioni relative alla corretta compilazione dell’elemento , con riferimento ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Ulteriori rinvii operativi

Per l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da parte aziendale e per gli adempimenti delle Strutture territoriali, il documento rinvia al messaggio n. 2256/2016.

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