Messaggio numero 512 del 06-02-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le istruzioni dell’INPS sulla mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e Gela, precisando che il requisito temporale va verificato al 31 dicembre 2016 e non più al 1° gennaio 2017. Conferma la necessità della continuità tra il precedente trattamento e quello regionale, stabilisce che i provvedimenti devono essere trasmessi solo tramite SIP con codice decreto 18999 e vieta il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.
Indicazioni operative per il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela
Mobilità in deroga per le aree di Termini Imerese e Gela
Il documento fornisce indicazioni operative integrative rispetto alla circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017, a seguito dell’introduzione dell’articolo 25-bis della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La novità normativa riguarda in via esclusiva le aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela e modifica il presupposto temporale per l’accesso al trattamento di mobilità in deroga.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 25-bis dispone che, per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela, le disposizioni dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applichino ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
La circolare n. 159/2017 aveva invece previsto il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Il nuovo intervento normativo supera quindi le indicazioni precedenti solo con riferimento ai trattamenti destinati ai lavoratori delle aree di Termini Imerese e Gela.
Indicazioni operative per le Strutture territoriali
Gli operatori delle Strutture territoriali, ai fini della liquidazione della prestazione, devono verificare che il nominativo del lavoratore risulti tra i beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016.
Resta fermo anche il controllo sulla continuità del trattamento: la prestazione concessa dalla Regione deve essere senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Trasmissione dei provvedimenti regionali e pagamento
La trasmissione all’INPS dei provvedimenti di concessione regionali deve avvenire esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il numero di decreto convenzionale "18999".
Il documento evidenzia che, in ragione dell’obbligo dell’Istituto di monitorare le risorse erogate, non è consentito il pagamento di decreti trasmessi con modalità diverse da quella prevista.
Esiti delle verifiche e conseguenze in caso di irregolarità
Se non risultano soddisfatte entrambe le condizioni richieste, e cioè:
- l’inclusione del lavoratore tra i beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 31 dicembre 2016;
- la continuità senza soluzione di continuità tra la precedente mobilità e la prestazione concessa dalla Regione,
non si può procedere al pagamento della prestazione.
In tali casi, la Struttura territoriale interessata deve informare la propria Direzione regionale, la quale provvederà a comunicare la situazione alla Regione per i successivi adempimenti di competenza.
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