Circolare Inail n. 27 dell'11 ottobre 2019
Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale per il triennio 2019-2021, che sostituisce quella del 2000. Vengono spiegati i criteri di formazione degli importi, l’unicità della tabella per uomini e donne, il valore del punto Inail e le rivalutazioni annuali. Sono inoltre chiarite la decorrenza dal 1° gennaio 2019, le regole applicative per eventi, unificazioni e revisioni, nonché l’adeguamento automatico delle prestazioni già liquidate secondo le tabelle previgenti.
Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale (DM 23 aprile 2019, n. 45)
Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale
La circolare comunica l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale per il triennio 2019-2021, adottata con DM 23 aprile 2019, n. 45, che sostituisce la tabella approvata con il decreto ministeriale 12 luglio 2000. L’Istituto chiarisce inoltre le regole di applicazione della nuova disciplina, le modalità di calcolo degli importi e gli effetti sulle prestazioni già liquidate.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si colloca nel sistema delineato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (art. 13) e dalle successive norme e circolari richiamate in premessa, tra cui quelle sugli aumenti straordinari e sulle rivalutazioni annuali del danno biologico. La circolare richiama anche la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha determinato gli effetti della revisione delle tariffe e dei miglioramenti delle prestazioni.
Caratteristiche della nuova tabella
La nuova tabella è stata costruita secondo i principi già enunciati nella circolare Inail n. 57/2000, con l’unica eccezione della differenziazione di genere, non più prevista. La tabella è quindi unica per uomini e donne e continua a distinguere gli importi in funzione:
- della classe di età dell’assicurato,
- del grado di menomazione dell’integrità psico-fisica, compreso tra 6% e 15%.
Gli importi sono stati elaborati partendo dalla ponderazione delle precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi effettivamente erogati nel periodo di osservazione 2000-2017. Nella definizione dei nuovi valori sono state considerate anche le basi tecnico-attuariali e l’adeguamento della speranza di vita risultante dalle nuove tavole di mortalità, in coerenza con i coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Importi, punto Inail e aumenti straordinari
La circolare precisa che i nuovi importi comprendono già le maggiorazioni derivanti dai due aumenti straordinari consolidati:
- 8,68% dal 1° gennaio 2008,
- 7,57% dal 1° gennaio 2014, per un totale di 16,25%.
Il nuovo punto Inail è stato rideterminato partendo dal punto base annuale definito nel 2000 e aggiornato in base alla nuova speranza di vita. Per il grado e la classe di età iniziali, il valore finanziario del punto Inail è pari a euro 1.430,68. La circolare sottolinea che gli indennizzi risultano mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari.
Rivalutazione annuale
A decorrere dal 1° gennaio 2019, la rivalutazione annuale degli importi si applica sul valore capitale già comprensivo degli aumenti straordinari. La rivalutazione avviene con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’art. 1, comma 303, della legge n. 208/2015.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova tabella si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, data di decorrenza collegata all’entrata in vigore della legge n. 145/2018.
Per tali eventi restano confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, già illustrati nella circolare n. 57/2000. La circolare distingue inoltre il trattamento dei casi di accertamento provvisorio:
- per eventi dal 1° gennaio 2019, se segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si applica la nuova tabella;
- per eventi anteriore al 1° gennaio 2019, se l’accertamento definitivo è successivo a tale data, si applicano le tabelle previgenti.
Unificazione dei postumi
Nei casi di unificazione dei postumi, la valutazione medico-legale riguarda una menomazione complessiva unica, e i singoli postumi perdono autonoma rilevanza. La circolare indica che, ai fini dell’individuazione della tabella da applicare, occorre fare riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo oggetto di unificazione.
Se l’ultimo evento è successivo al 1° gennaio 2019:
- se il grado complessivo rientra tra 6% e 15%, si eroga il nuovo capitale come primo pagamento;
- se vi è già stato un precedente indennizzo, l’importo si ricalcola con la nuova tabella e si detraggono le somme già corrisposte, rivalutate secondo i criteri richiamati.
Se, all’esito del ricalcolo, l’importo dovesse risultare superiore a quello già pagato, deve essere comunque sottratto l’importo effettivamente corrisposto; il risultato della sottrazione costituisce il primo pagamento e non preclude ulteriori adeguamenti. Se invece tutti gli eventi unificati sono anteriori al 1° gennaio 2019, continua ad applicarsi la tabella del 12 luglio 2000.
Revisione e aggravamento
Per le richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019, il danno biologico in capitale si liquida con il valore capitale previsto dalla nuova tabella, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, quando l’aggravamento comporti un aumento del grado già indennizzato oppure un primo indennizzo.
Il calcolo deve essere effettuato considerando:
- l’età dell’assicurato al momento della richiesta di adeguamento,
- la tabella vigente al momento della domanda.
Resta fermo il principio secondo cui, se il nuovo calcolo produce un importo superiore a quanto già erogato, va sottratto quanto effettivamente corrisposto in precedenza. La circolare richiama inoltre l’ipotesi di cessazione della rendita per recupero dell’integrità psico-fisica: dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo in capitale è liquidato secondo la nuova tabella e i criteri applicativi già consolidati.
Adeguamenti procedurali e ricadute operative
La circolare informa che sono in corso di completamento gli adeguamenti procedurali necessari per applicare la nuova disciplina. Una volta rilasciati, le strutture territoriali saranno informate.
Le prestazioni già liquidate con gli importi delle tabelle previgenti saranno rideterminate automaticamente sulla base della nuova tabella. Agli interessati sarà trasmesso un apposito provvedimento di liquidazione della sede competente, predisposto a livello centrale.
Punti principali
Nuova tabella e basi normative
Il DM 23 aprile 2019, n. 45 approva per il triennio 2019-2021 la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che sostituisce quella approvata nel 2000. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo del D.P.R. n. 1124/1965, del D.Lgs. n. 38/2000 e della disciplina successiva sulle rivalutazioni e sugli aumenti straordinari delle prestazioni.
Caratteristiche della nuova tabella
La nuova tabella è unica per uomini e donne, in conformità al principio europeo che vieta l’uso di dati attuariali differenziati per sesso nei regimi di previdenza sociale. Gli importi restano determinati per classe di età e per grado di menomazione compreso tra il 6% e il 15%, e risultano elaborati sulla base della ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso e delle basi tecnico-attuariali aggiornate.
Importi, punto Inail e aumenti straordinari
Gli importi incorporano gli aumenti straordinari già consolidati: 8,68% dal 1° gennaio 2008 e 7,57% dal 1° gennaio 2014, per un’aliquota complessiva del 16,25%. Il nuovo punto Inail è stato ridefinito a partire dal punto base annuale del 2000 e, per il grado e la classe di età iniziali, vale euro 1.430,68. Gli indennizzi risultano mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari.
Rivalutazione annuale
Gli importi della nuova tabella sono soggetti a rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’art. 1, comma 303, della legge n. 208/2015.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova tabella si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145/2018. Per gli eventi successivi a tale data restano confermati i meccanismi applicativi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 già illustrati nella circolare Inail n. 57/2000.
Criteri per accertamenti provvisori, unificazione e revisione
Per gli accertamenti provvisori relativi a eventi dal 1° gennaio 2019 si applica la nuova tabella anche se segue un accertamento definitivo. Per eventi antecedenti al 1° gennaio 2019, invece, si usano le tabelle previgenti anche se l’accertamento definitivo è successivo. In caso di unificazione dei postumi, rileva la data dell’ultimo evento lesivo; se quest’ultimo è successivo al 1° gennaio 2019 si applica la nuova tabella, con eventuale decurtazione di quanto già corrisposto. Le richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019 si liquidano, indipendentemente dalla data dell’evento, con la tabella nuova e secondo il criterio dell’età al momento della richiesta.
Adeguamenti procedurali e rideterminazione delle prestazioni
Sono in corso gli adeguamenti informatici e procedurali necessari per l’erogazione delle prestazioni secondo la nuova tabella. Le prestazioni già liquidate con le tabelle previgenti saranno rideterminate automaticamente e le sedi competenti invieranno ai destinatari un apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
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