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Circolare

Circolare Inail n. 28 del 18 ottobre 2019

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna il termine per il versamento dei premi assicurativi sospesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. In seguito al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 15 gennaio 2020, in unica soluzione oppure in rate mensili fino a 120, con prima rata entro la stessa data e senza sanzioni o interessi. La circolare disciplina anche la rateizzazione, i soggetti interessati, il riavvio dei piani di ammortamento già concessi e le modalità di pagamento tramite modello F24.

Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi dei premi assicurativi INAIL per gli eventi sismici del 2016-2017

Eventi sismici del 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi

La circolare Inail interviene per aggiornare la disciplina relativa alla ripresa dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Il provvedimento recepisce la modifica introdotta dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, che posticipa il termine di ripresa dei pagamenti al 15 gennaio 2020.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama un ampio insieme di fonti normative che hanno progressivamente disciplinato la sospensione e la successiva ripresa degli adempimenti e dei versamenti, tra cui:

  • legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 48, commi 13 e 14;
  • legge 7 aprile 2017, n. 45, art. 11, comma 2, e art. 18-undecies, comma 1, lettera f), e comma 2;
  • legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 43, comma 2;
  • legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 2, comma 7;
  • legge 24 luglio 2018, n. 89, art. 1, comma 1, lettera b), e comma 2;
  • legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 991 e 994;
  • legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 23, comma 1, lettera e-ter), lettera b);
  • decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, art. 8, comma 1, lettera b), che modifica il termine di ripresa;
  • precedenti circolari Inail n. 41/2016, n. 5/2017, n. 24/2017, n. 53/2017, n. 32/2018, n. 3/2019 e n. 18/2019.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica nei Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016. In tali Comuni sono sospesi i termini relativi:

  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione riguarda le scadenze collocate:

  • dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017;
  • ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo quanto previsto dalla norma richiamata.

La circolare precisa inoltre che la disciplina si estende anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, nelle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni compresi nei citati allegati.

Nuovo termine per la ripresa dei versamenti

Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 ha modificato l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016. Il nuovo testo stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 15 gennaio 2020.

La circolare evidenzia che tale termine sostituisce quello precedentemente fissato al 15 ottobre 2019 dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Modalità di versamento: unica soluzione o rateizzazione

I premi sospesi possono essere versati:

  • in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2020;
  • oppure in forma rateale, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 15 gennaio 2020.

In caso di rateizzazione:

  • ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
  • le rate successive devono essere pagate entro il giorno 15 di ogni mese;
  • se la scadenza cade in un giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno non festivo successivo.

È inoltre prevista la facoltà per gli interessati di estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege, versando in un’unica soluzione le somme residue dovute.

Domanda di rateizzazione e piani già in corso

Chi intende avvalersi della rateizzazione deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1. Tale modulo sostituisce quello allegato alla circolare Inail 25 giugno 2019, n. 18.

Entro il 15 gennaio 2020 devono essere inoltre riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. In questo caso, tutte le rate sospese devono essere versate insieme alla prima rata corrente.

Modalità di pagamento e riferimenti operativi

Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2, secondo la casistica applicabile.

Effetti economici della sospensione

La circolare ricorda che non è previsto alcun rimborso per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Per i pagamenti eseguiti nei termini previsti dalla disciplina aggiornata non si applicano sanzioni né interessi.

Rinvi alle circolari precedenti

Per gli aspetti non modificati dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, la circolare dispone il rinvio integrale alle precedenti circolari Inail già emanate in materia, che continuano a costituire il quadro operativo di riferimento per la gestione della sospensione e della ripresa dei pagamenti.

Punti principali

Aggiornamento normativo e nuovo termine

L’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 modifica l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il nuovo termine per la ripresa dei versamenti sospesi è fissato al 15 gennaio 2020, in sostituzione del precedente termine del 15 ottobre 2019 richiamato dalla normativa precedente.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

La disciplina riguarda i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, per i quali sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scaduti nei periodi indicati dalla norma. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, alle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni ricompresi nei medesimi allegati.

Modalità di pagamento dei premi sospesi

I premi sospesi possono essere versati in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. In caso di rateizzazione, la prima rata va versata entro il 15 gennaio 2020 e le rate successive entro il giorno 15 di ciascun mese. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Domanda di rateizzazione e facoltà di estinzione anticipata

Chi intende avvalersi della rateazione deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail n. 18 del 25 giugno 2019. È inoltre riconosciuta la facoltà di estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento, versando in un’unica soluzione il residuo dovuto.

Piani di ammortamento già concessi

Entro il 15 gennaio 2020 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Modalità operative di versamento

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" i numeri di riferimento indicati nell’allegato 2, secondo la casistica applicabile.

Esclusione di rimborsi e assenza di sanzioni

La norma conferma che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi già versati. I pagamenti effettuati nei termini previsti possono essere eseguiti senza applicazione di sanzioni e interessi.

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