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Circolare

Circolare Inail n. 30 dell'8 novembre 2019

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche Inail per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Riporta i riferimenti normativi, i nuovi importi per rendite, assegno una tantum, indennità giornaliera e assegno per assistenza personale continuativa, nonché i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso. Sono inoltre fornite indicazioni operative alle Sedi per i casi non gestiti meccanicamente, per le prestazioni particolari e per l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione dal 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione dal 1° luglio 2019

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2019, per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. La comunicazione fornisce i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle prestazioni, indica le modalità di riliquidazione delle prestazioni in corso e definisce gli adempimenti operativi delle Strutture territoriali.

Quadro normativo e presupposti della rivalutazione

La rivalutazione si inserisce nel sistema previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dalla normativa speciale richiamata in circolare, oltre che dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93 per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per il danno biologico. La circolare richiama inoltre la legge n. 208/2015, la circolare Inail n. 40/2018, la determina del Presidente Inail n. 201/2019 e i decreti ministeriali 2 agosto 2019 nn. 93, 94 e 95.

La base della rivalutazione annuale è la variazione effettiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2019 tale variazione è pari all’1,1%, con conseguente adeguamento delle prestazioni. È anche ribadito che gli incrementi annuali vengono riassorbiti nell’anno in cui intervenga una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 78,83. Ne derivano una retribuzione annua minima di euro 16.554,30 e una retribuzione annua massima di euro 30.743,70.

Per il personale del settore marittimo, in linea generale, valgono gli stessi importi del settore industria. Tuttavia, per alcune qualifiche sono previsti massimali annui superiori, fermo restando il medesimo valore della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima:

  • comandanti e capi macchinisti: euro 44.270,93;
  • primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 37.507,31;
  • altri ufficiali: euro 34.125,51.

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a euro 24.981,61. La circolare distingue poi le diverse categorie di lavoratori:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione effettiva compresa nei limiti previsti per il settore industriale, cioè minimo euro 16.554,30 e massimo euro 30.743,70;
  • lavoratori autonomi: su retribuzione annua convenzionale pari a euro 16.554,30, importo corrispondente al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua è fissata in euro 61.385,80.

Assegno una tantum in caso di morte

Per i settori industriale e agricolo, dal 1° gennaio 2019 l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 10.000,00 ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La circolare precisa che la rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020.

Per i medici radiologi, l’assegno una tantum è invece rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 61.385,80 ed è calcolato in base alle seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

Per l’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta in agricoltura, la circolare indica i seguenti riferimenti retributivi:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo richiamato dalla normativa;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 43,35;
  • lavoratori autonomi: su retribuzione giornaliera di euro 48,74.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata svolta direttamente dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Per le rendite per inabilità permanente del settore industriale, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono indicati come segue:

  • 1,011 per l’anno 2017 e precedenti;
  • 1,000 per l’anno 2018 e il primo semestre 2019.

Per il settore agricolo la riliquidazione viene effettuata secondo la decorrenza della rendita e la tipologia del lavoratore. In sintesi, la circolare prevede:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: retribuzione annua convenzionale di euro 24.981,61;
  • per i lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: retribuzione annua convenzionale di euro 24.981,61;
  • per i lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993: retribuzione minimale del settore industriale, pari a euro 16.554,30.

Integrazione rendita, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2018 non definiti al momento della rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a euro 545,02.

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella medesima misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi differenziati per settore e per percentuale di inabilità:

  • da 50 a 59%: euro 305,82 nel settore industriale, euro 383,06 nel settore agricolo;
  • da 60 a 79%: euro 429,07 nel settore industriale, euro 534,53 nel settore agricolo;
  • da 80 a 89%: euro 796,64 nel settore industriale, euro 917,69 nel settore agricolo;
  • da 90 a 100%: euro 1.227,32 nel settore industriale, euro 1.300,82 nel settore agricolo;
  • 100% + a.p.c.: euro 1.773,06 nel settore industriale, euro 1.845,83 nel settore agricolo.

Adempimenti delle Sedi territoriali

Le Sedi locali devono occuparsi della riliquidazione delle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, dei casi già in pagamento fuori procedura e delle prestazioni segnalate con gli elenchi annuali della Direzione centrale rapporto assicurativo, relativi alle liquidazioni particolari (cod. 2-3).

In occasione della rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2019 per industria, settore marittimo, agricoltura e medici radiologi, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

Prestazioni particolari per rettifica per errore

Dal 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (cod. 7-8-9), ossia quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. Tali prestazioni vengono rivalutate automaticamente con il rateo di novembre 2019, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario, esse vengono azzerate nel rateo di dicembre 2019.

Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e aggiornamento anagrafico

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio tramite i modelli 170/I e 171/I. I modelli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti risultante dagli archivi informatici.

In presenza di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi devono poi provvedere alla scansione della dichiarazione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Surroga e regresso

Per consentire la formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura e medici radiologi devono essere riferiti al 1° luglio 2019.

Le Sedi locali devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2019. Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già rese.

Punti principali

Oggetto e base normativa della rivalutazione

La circolare disciplina l’adeguamento annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2019. La rivalutazione si fonda sulla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per il 2019 all’1,1%, ed è stata approvata con determina del Presidente Inail n. 201 del 12 giugno 2019 e con i decreti ministeriali del 2 agosto 2019 nn. 93, 94 e 95.

Nuovi importi per la liquidazione delle rendite

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 78,83, con retribuzione annua minima di euro 16.554,30 e massima di euro 30.743,70. Per il settore marittimo valgono gli stessi importi dell’industria, salvo massimali più elevati per specifiche figure: comandanti e capi macchinisti euro 44.270,93, primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.507,31, altri ufficiali euro 34.125,51. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è euro 24.981,61; per i subordinati a tempo indeterminato si applicano i limiti industriali, mentre per i lavoratori autonomi opera la retribuzione convenzionale o, per le rendite più recenti richiamate nella circolare, il minimale industriale. Per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 61.385,80.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industria e agricoltura, dal 1° gennaio 2019 l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 10.000,00; la rivalutazione di tale importo decorrerà dal 2020. Per i medici radiologi l’assegno è parametrato alla retribuzione convenzionale di euro 61.385,80 secondo percentuali differenziate: un terzo con coniuge e figli aventi diritto, un quarto in caso di solo coniuge o soli figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

La circolare indica i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera in agricoltura: per i lavoratori subordinati a tempo determinato su retribuzione effettiva giornaliera, con limiti richiamati dalla normativa; per i subordinati a tempo indeterminato su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 43,35; per i lavoratori autonomi su euro 48,74.

Riliquidazione delle rendite in corso

Le riliquidazioni sono state eseguite dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Per il settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,011 per l’anno 2017 e precedenti, e 1,000 per il 2018 e il primo semestre 2019. Per il settore agricolo la riliquidazione segue criteri distinti a seconda della decorrenza della rendita e della categoria del lavoratore, mantenendo per più ipotesi la retribuzione convenzionale di euro 24.981,61, i limiti industriali di minimo e massimo, oppure il minimale di euro 16.554,30 per i lavoratori autonomi con rendite dal 1° giugno 1993.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite e ammonta a euro 545,02. Gli assegni continuativi mensili vengono rivalutati con la stessa percentuale e risultano, per il settore industriale e agricolo, differenziati per fasce di inabilità: da 50 a 59, da 60 a 79, da 80 a 89, da 90 a 100 e 100 + a.p.c., con importi specifici indicati in tabella per ciascun settore.

Indicazioni operative alle Sedi e prestazioni particolari

Le Sedi devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, dei casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residui relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, e delle prestazioni segnalate con gli elenchi annuali per le liquidazioni particolari (cod. 2-3). Le prestazioni particolari per rettifica per errore (cod. 7-8-9) sono rivalutate automaticamente con il rateo di novembre 2019 se sono state effettuate le verifiche reddituali; in mancanza, vengono azzerate nel rateo di dicembre 2019.

Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia ai beneficiari la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con il relativo conguaglio tramite i modelli 170/I e 171/I, che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, utilizzando la dichiarazione stampata sul retro; le Sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure vigenti.

Surroga e regresso

Per le azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi relativi a industria, agricoltura e medici radiologi devono essere riferiti al 1° luglio 2019. Le Sedi devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2019 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per consentire l’aggiornamento delle conclusioni già rese.

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