Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 206 del 26/03/2026

Provvedimento del 26 marzo 2026

Garante Privacy206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da Contrader s.r.l. per il mancato riscontro, nei termini di legge, a una richiesta di cancellazione dei dati presentata da un candidato in relazione a un contatto avuto per un Test Day/colloquio di selezione. La società aveva ricevuto la richiesta tramite gli indirizzi indicati nell’informativa e poi via PEC, ma non aveva risposto tempestivamente né informato l’interessato dei motivi dell’eventuale inottemperanza. Nel corso del procedimento la società ha poi aderito all’istanza. Il Garante ha rilevato la violazione degli artt. 12, par. 3 e 17 GDPR, ha disposto la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno, senza indicare nel testo fornito una sanzione pecuniaria.

Contrader s.r.l.: illecito per mancato riscontro a una richiesta di cancellazione dei dati ex artt. 12 e 17 GDPR

Contrader s.r.l.: illecito per mancato riscontro a una richiesta di cancellazione dei dati

Il provvedimento riguarda Contrader s.r.l. ed è stato adottato a seguito di un reclamo del candidato/interessato che lamentava la mancata risposta a una richiesta di cancellazione dei propri dati personali presentata in relazione a un contatto avvenuto per finalità di selezione del personale e organizzazione di un Test Day. Il Garante ha esaminato la condotta del titolare con riferimento agli artt. 12 e 17 GDPR.

Origine del procedimento e trattamenti esaminati

Il reclamante aveva inviato una prima istanza di cancellazione il 28/02/2023 e poi una seconda il 05/05/2023 agli indirizzi e-mail indicati dalla società nella privacy policy, senza ricevere alcun riscontro nei termini di cui all’art. 12, par. 3, GDPR. Successivamente, il 29/09/2023, aveva reiterato la richiesta tramite PEC societaria, con prova di avvenuta consegna, ma anche in questo caso non aveva ottenuto risposta tempestiva.

L’oggetto materiale del trattamento era costituito dai dati e documenti personali trasmessi dal reclamante nell’ambito del contatto con la società per l’iniziativa di selezione, comprensivi di informazioni identificative e curriculari.

Difese della società

Nel corso dell’istruttoria e del procedimento la società ha sostenuto:

  • di non trattare più i dati del reclamante già da gennaio 2023;
  • di aver cancellato la documentazione ricevuta;
  • che le richieste del reclamante erano state formulate in modo generico e non consentivano di identificare univocamente l’interessato o il contesto della raccolta;
  • che la mancata risposta era dipesa da ragioni organizzative interne.

La società ha inoltre rappresentato che la propria policy prevede la conservazione dei dati solo per il tempo necessario alle finalità perseguite e, successivamente, l’anonimizzazione irreversibile o la distruzione sicura dei dati non più necessari.

Valutazioni del Garante sulla gestione delle richieste

Il Garante ha osservato che gli indirizzi utilizzati dal reclamante per esercitare i diritti erano stati indicati dalla stessa società come contatti ufficiali nella propria informativa. Tuttavia:

  • uno degli indirizzi e-mail non risultava attivo;
  • l’altro non aveva fornito alcun riscontro alle richieste del 28/02/2023 e del 05/05/2023.

L’Autorità ha valorizzato il fatto che l’interessato si era rivolto a canali espressamente messi a disposizione dal titolare, rimanendo poi di fatto privo di strumenti efficaci per contattarlo.

Quanto alla richiesta del 29/09/2023, il Garante ha richiamato l’art. 12, par. 6, GDPR, secondo cui, in presenza di ragionevoli dubbi sull’identità del richiedente, il titolare può chiedere ulteriori informazioni per confermarla. Ha inoltre richiamato le Linee guida EDPB n. 1/2022 sui diritti degli interessati, osservando che il titolare resta comunque tenuto a rispondere senza ingiustificato ritardo e, se non accoglie la richiesta, a motivarne l’inottemperanza ai sensi dell’art. 12, par. 4, GDPR.

Il Garante ha quindi escluso che la generica formulazione della richiesta potesse legittimare un comportamento di totale inerzia.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto che la condotta della società sia risultata non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare per la violazione di:

  • art. 12, par. 3, GDPR, per il mancato riscontro entro un mese;
  • art. 17 GDPR, per il mancato soddisfacimento dell’istanza di cancellazione;
  • art. 12, par. 4, GDPR, quanto all’omessa informazione dei motivi dell’eventuale inottemperanza, richiamato in motivazione come profilo rilevante della condotta.

Il provvedimento precisa che il trattamento, limitatamente al mancato riscontro alla richiesta di cancellazione, è da considerarsi illecito.

Esito del procedimento e misure adottate

Il Garante ha preso atto del fatto che la società, nel corso del procedimento, ha aderito all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel dispositivo ha disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.

Profili sanzionatori

Nel testo fornito il Garante richiama gli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, ma non è riportata una sanzione pecuniaria quantificata. Il provvedimento, per come estratto, si concentra soprattutto sull’accertamento dell’illiceità e sulle misure pubblicitarie/annotative disposte dall’Autorità.

Punti principali

Origine del reclamo e richiesta di cancellazione

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal reclamante contro Contrader s.r.l. per il mancato riscontro a più istanze di esercizio del diritto alla cancellazione ex art. 17 GDPR. La richiesta riguardava i dati e i documenti personali trasmessi in occasione di un contatto/selezione per un evento aziendale indicato come Test Day. Le istanze risultano inviate prima agli indirizzi e-mail indicati dalla società nella propria informativa e, successivamente, alla PEC societaria.

Condotta contestata e difese della società

La società ha sostenuto di non trattare più i dati del reclamante già da gennaio 2023 e di aver cancellato la documentazione ricevuta. Ha inoltre affermato che la richiesta del 29/09/2023 era troppo generica per consentire l’identificazione univoca dell’interessato e del contesto di raccolta dei dati. Ha anche riferito che la mancata risposta era dipesa da un’evoluzione organizzativa del dipartimento HR.

Valutazioni del Garante su riscontro e identificazione dell'interessato

L’Autorità ha rilevato che gli indirizzi di contatto usati dal reclamante erano stati indicati dalla stessa società come canali ufficiali, ma uno non risultava attivo e l’altro non aveva dato alcun riscontro. Quanto alla richiesta inviata via PEC, il Garante ha ricordato che, in caso di ragionevoli dubbi sull’identità dell’interessato, il titolare può chiedere ulteriori informazioni ex art. 12, par. 6 GDPR, ma non può limitarsi al silenzio: deve comunque rispondere senza ingiustificato ritardo e, se non ottempera, informare l’interessato dei motivi dell’inottemperanza ex art. 12, par. 4 GDPR.

Esito e misure disposte

Il Garante ha concluso che il mancato riscontro all’istanza di cancellazione integra una violazione degli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR, e quindi un trattamento illecito. Ha preso atto che, nel corso del procedimento, la società ha aderito alla richiesta dell’interessato. Nel dispositivo ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità. Il testo fornito non riporta una sanzione pecuniaria quantificata.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporti di lavorosanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.