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Provvedimento

Deliberazione n. 233 del 26/03/2026

Provvedimento del 26 marzo 2026 - Modifiche al regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali

Garante Privacy233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non riguarda un trattamento illecito specifico, ma modifica l'assetto interno del Garante per la protezione dei dati personali. Il Collegio delega il dirigente dell'unità organizzativa competente ad adottare, in determinati casi, il provvedimento correttivo di cui all'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, per accelerare la definizione degli affari quando la condotta è molto risalente, ha esaurito i suoi effetti o questi sono stati rimossi, oppure il titolare ha fornito idonee assicurazioni. La delega è esclusa per alcune categorie di trattamenti e soggetti, e resta previsto un flusso informativo verso il Collegio.

Garante: delega interna al dirigente per adottare provvedimenti correttivi/ammonimenti nei casi di trattamenti risalenti o con effetti esauriti

Modifiche al regolamento n. 1/2019 sulla delega per provvedimenti correttivi

Il Garante per la protezione dei dati personali adotta una deliberazione organizzativa con cui modifica, in concreto, l'assetto delle competenze interne in materia di provvedimenti correttivi. La misura è finalizzata a velocizzare la definizione degli affari nei casi in cui la condotta oggetto di esame sia ormai risalente, abbia esaurito i propri effetti oppure questi siano stati rimossi o il titolare abbia fornito adeguate assicurazioni.

Contesto normativo

La deliberazione richiama il GDPR, il Codice privacy e, in particolare, il regolamento n. 1/2019 del Garante sulle procedure interne aventi rilevanza esterna. Sono richiamati:

  • l'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019, che consente al Collegio di delegare il segretario generale o il dirigente competente ad adottare il provvedimento correttivo nei casi indicati;
  • l'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, relativo al potere dell'Autorità di rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento;
  • l'art. 14, comma 5, del regolamento n. 1/2019, che disciplina l'informativa all'istante quando la condotta sia particolarmente risalente o i suoi effetti siano cessati o rimossi.

Finalità della modifica

Il Garante motiva la scelta con l'esigenza di assicurare maggiore tempestività ed efficacia nella trattazione degli affari di propria competenza. L'idea di fondo è quella di concentrare la decisione in capo alla struttura competente quando non sussistono più esigenze che richiedano l'intervento collegiale pieno, in presenza di situazioni ormai sostanzialmente definite.

Ambito della delega

La delega riguarda l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR nei casi in cui:

  • la condotta sia particolarmente risalente nel tempo;
  • la condotta abbia esaurito i suoi effetti;
  • gli effetti siano stati rimossi;
  • siano state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento.

Esclusioni dalla delega

Il Collegio precisa che restano fuori dall'ambito delegato alcuni trattamenti e alcuni soggetti, e precisamente quelli:

  • attinenti al settore giornalistico o ai diritti politici e sindacali;
  • effettuati da titolari o responsabili del trattamento con fatturato annuo superiore a 500.000 euro;
  • effettuati da Ministeri, Regioni e Province autonome, ASL e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Obblighi informativi e pubblicazione

Il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente deve informare il Collegio, tramite il segretario generale, sullo svolgimento delle attività delegate, nell'ambito del rapporto informativo previsto dall'art. 36 del regolamento n. 1/2019. La deliberazione dispone infine la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo regolamento.

Punti principali

Oggetto della deliberazione

Il Garante approva una modifica organizzativa interna finalizzata a rendere più tempestiva ed efficace la trattazione degli affari di competenza dell'Autorità. La misura consente di delegare al dirigente competente l'adozione del provvedimento correttivo ex art. 58, par. 2, lett. b) GDPR nei casi individuati dalla delibera.

Presupposti per l'esercizio della delega

La delega opera quando la condotta contestata è particolarmente risalente nel tempo, oppure ha esaurito i suoi effetti, oppure i suoi effetti sono stati rimossi, oppure sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento. Il richiamo è all'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019 e all'art. 14, comma 5, dello stesso regolamento.

Ambito di esclusione della delega

Non rientrano nella delega i trattamenti di dati personali: attinenti al settore giornalistico o ai diritti politici e sindacali; effettuati da titolari o responsabili con fatturato annuo superiore a 500.000 euro; effettuati da Ministeri, Regioni e Province autonome, ASL e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Rapporti informativi e pubblicazione

Il dirigente delegato deve informare il Collegio, tramite il segretario generale, sullo svolgimento delle attività delegate nell'ambito del rapporto informativo previsto dall'art. 36 del regolamento n. 1/2019. La deliberazione dispone inoltre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Come è indicizzato

Materieprovvedimenti interni del garanteammonimenti e misure correttivepubblica amministrazione

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