Ordinanza ingiunzione o revoca n. 200 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Messina Social City ha pubblicato sulla propria pagina Facebook post con foto e video di minori e persone con disabilità beneficiari di servizi socio-assistenziali, in assenza di un’adeguata base giuridica e senza un valido accordo di nomina/disciplinamento ex art. 28 GDPR con il Comune di Messina. L’Autorità ha qualificato il Comune come titolare del trattamento e l’Azienda speciale come responsabile del trattamento per le attività di comunicazione connesse ai servizi affidati. È stata ordinata la cessazione dell’ulteriore diffusione dei dati, la comunicazione delle misure adottate e inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Messina Social City: diffusione illecita su Facebook di immagini di minori e persone con disabilità beneficiari di servizi socio-assistenziali e omessa disciplina ex art. 28 GDPR
Messina Social City: diffusione illecita su Facebook di immagini di minori e persone con disabilità
Il provvedimento riguarda Messina Social City, azienda speciale del Comune di Messina, destinataria di un’istruttoria avviata a seguito della pubblicazione su Facebook di immagini e video relativi a minori e ad altri beneficiari vulnerabili di servizi socio-assistenziali. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per difetto di base giuridica e per l’assenza di un valido accordo ex art. 28 GDPR con il Comune.
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa a un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Azienda, corredato da numerose foto di minori intenti a mangiare e divertirsi durante una manifestazione denominata “Street Food”. Secondo la segnalazione, tra i soggetti ritratti vi erano minori assistiti dal servizio comunale di “Educativa Domiciliare”, fotografati senza schermatura. Nel corso degli accertamenti l’Autorità ha rilevato anche altri post di analoga natura, con contenuti riferiti a minori e persone con disabilità, alcuni ancora visibili al momento delle verifiche.
L’Autorità ha richiesto informazioni sia all’Azienda speciale sia al Comune di Messina. L’Azienda ha sostenuto di aver raccolto il consenso dei genitori dei minori, di agire come titolare autonomo del trattamento e di aver già rimosso i contenuti contestati. Il Comune ha invece negato ogni coinvolgimento nelle attività comunicative, affermando che si trattava di iniziative autonome dell’Azienda, estranee ai compiti affidati.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama in particolare:
- art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sul concetto di dato personale e identificabilità;
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sul principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), GDPR, sulle basi giuridiche per i soggetti pubblici;
- art. 9 GDPR e artt. 2-sexies e 2-septies, comma 8, Codice privacy, sul divieto di diffusione dei dati relativi alla salute e delle categorie particolari di dati;
- art. 28 GDPR, sulla necessità di un contratto o altro atto giuridico tra titolare e responsabile;
- art. 2-ter Codice privacy, sulla diffusione di dati da parte di soggetti pubblici.
Sono richiamate anche le Linee guida EDPB 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile del trattamento, le Linee guida 5/2020 sul consenso e il provvedimento generale n. 243 del 15 maggio 2014 in materia di pubblicità e trasparenza online da parte di soggetti pubblici.
Qualificazione dei ruoli: Comune titolare e Azienda responsabile
Il Garante non ha condiviso la tesi dell’Azienda secondo cui essa sarebbe titolare autonomo del trattamento sulla base del proprio statuto, del contratto di servizio e del consenso raccolto dagli utenti.
L’Autorità ha ritenuto che:
- il Comune di Messina sia titolare del trattamento per i servizi socio-assistenziali, perché si tratta di funzioni istituzionali assegnate dalla legge;
- l’Azienda speciale, soggetto distinto e dotato di autonoma personalità giuridica, operi per conto del Comune ed è pertanto responsabile del trattamento;
- tale qualificazione valga sia per i servizi “standard”, affidati stabilmente con contratto di servizio, sia per i servizi “non standard”, finanziati da specifici progetti ma comunque promossi o affidati dal Comune;
- la circostanza che il Comune non acceda materialmente ai dati non escluda la sua titolarità, se esso determina finalità e mezzi essenziali del trattamento;
- la pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune dei servizi erogati dall’Azienda rafforzi la legittima aspettativa degli interessati circa la riconducibilità dei trattamenti al Comune.
Illiceità della diffusione online
La parte centrale del provvedimento riguarda la diffusione delle immagini degli interessati tramite Facebook. Il Garante ha escluso che la legge n. 150/2000 possa costituire base giuridica sufficiente, poiché la normativa sulla comunicazione delle pubbliche amministrazioni opera comunque “nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali” e non specifica, come richiesto dall’art. 6, par. 3, GDPR, tipologie di dati, interessati, soggetti destinatari e finalità della comunicazione.
Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che la diffusione non fosse necessaria rispetto alle finalità di informazione e promozione delle attività sociali, perché tali obiettivi potevano essere perseguiti anche senza pubblicare immagini di soggetti vulnerabili. La pubblicazione su un social network è stata considerata particolarmente invasiva per la sua capacità diffusiva e per il rischio di riutilizzo indefinito dei contenuti.
Minori, persone con disabilità e dati sulla salute
L’Autorità ha dato rilievo alla presenza di minori e persone con disabilità tra gli interessati coinvolti. Per i minori, il Garante richiama la loro particolare vulnerabilità e il fatto che la diffusione online delle immagini può comportare rischi significativi e permanenti.
Per le persone con disabilità, e più in generale per le immagini idonee a rivelare condizioni di fragilità o aspetti legati alla salute, il Garante ricorda che i dati relativi alla salute e le categorie particolari di dati non possono essere diffusi.
Inidoneità del consenso e del contratto di servizio
Il Garante ha ritenuto non validi i riferimenti al consenso e al contratto di servizio come fonti di liceità della diffusione:
- il consenso non è, di regola, valido fondamento per un soggetto pubblico, specie in presenza di uno squilibrio tra interessato e titolare;
- il modulo utilizzato dall’Azienda non consentiva una scelta granulare tra diverse finalità e operazioni, ma prevedeva un’unica firma;
- per i minori, il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale non basta a legittimare una diffusione contraria al superiore interesse del minore;
- l’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR non si applica, perché il trattamento non è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ma si colloca nell’ambito di un contratto di servizio tra ente pubblico e soggetto affidatario.
Omessa regolamentazione ex art. 28 GDPR
L’Autorità ha rilevato che tra Comune e Azienda non risultava stipulato alcun accordo ex art. 28 GDPR, né per i servizi standard né per quelli non standard. I contratti di servizio contenevano soltanto generici richiami agli obblighi in materia di protezione dei dati e alla nomina del DPO, ma non disciplinavano materia, tipo di dati, categorie di interessati, istruzioni documentate e ulteriori elementi richiesti dal GDPR.
Il Garante ha quindi concluso che l’Azienda, quale responsabile del trattamento, ha violato l’art. 28, par. 3, GDPR.
Valutazione finale e misure correttive
Il Garante ha respinto le difese difensive dell’Azienda e del Comune e ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli artt. 6, 9 e 28 GDPR, nonché degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, Codice privacy.
Sono state impartite le seguenti misure:
- cessare l’ulteriore diffusione dei dati personali contenuti nei post indicati e in ogni altro post analogo, anche successivo;
- comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per eseguire l’ordine e per assicurare la conformità del trattamento.
Sanzione amministrativa e pubblicazione del provvedimento
Tenuto conto dell’unitarietà della condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, individuando come massimo teorico quello previsto per la violazione più grave ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR. La sanzione è stata determinata in euro 10.000,00.
Nella quantificazione l’Autorità ha considerato:
- la gravità della diffusione di dati di soggetti vulnerabili;
- il carattere colposo della condotta;
- la cooperazione successiva dell’Azienda e la revisione delle policy interne;
- il contesto socio-assistenziale e la finalità dichiarata di promozione delle attività;
- la mancata rimozione di tutti i contenuti contestati e precedenti violazioni pertinenti.
Infine, il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. È stato ricordato il diritto di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e contenuto dei post contestati
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa alla pubblicazione, sulla pagina Facebook dell’Azienda speciale, di un post con circa 24 foto di minori partecipanti a una manifestazione, tra cui minori assistiti dal servizio comunale di educativa domiciliare, ripresi senza schermatura. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato anche ulteriori post di analoga natura, con foto e video di minori e persone con disabilità, alcuni ancora consultabili al momento degli accertamenti.
Qualificazione dei ruoli: Comune titolare, Azienda responsabile
Il Garante ha ritenuto che i trattamenti connessi ai servizi socio-assistenziali e alle relative iniziative di comunicazione fossero riferibili al Comune di Messina quale titolare del trattamento, in quanto i servizi rientrano nelle sue funzioni istituzionali e sono affidati all’Azienda speciale tramite contratto di servizio o atti di affidamento. Messina Social City è stata invece qualificata come responsabile del trattamento ex artt. 4, n. 8, e 28 GDPR, poiché agisce per conto del Comune e non in autonomia rispetto a finalità e mezzi essenziali del trattamento.
Illiceità della diffusione online e assenza di base giuridica
La pubblicazione delle immagini su Facebook è stata ritenuta priva di una base giuridica adeguata. Il Garante ha escluso che la legge n. 150/2000 possa giustificare la diffusione, perché non costituisce una base idonea ai sensi dell’art. 6, par. 3, GDPR e, comunque, la diffusione di dati personali deve essere necessaria e specificamente prevista. È stato altresì escluso che il consenso o il contratto di servizio possano legittimare la diffusione, soprattutto in presenza di un soggetto pubblico o di soggetti vulnerabili.
Categorie particolari di dati, minori e vulnerabilità
Tra i dati diffusi figuravano immagini idonee a rivelare, anche indirettamente, informazioni sulla salute o sulla condizione di fragilità degli interessati. Per tali dati il Garante richiama il divieto di diffusione ex artt. 9 GDPR, 2-sexies e 2-septies, comma 8, Codice privacy. Particolare rilievo è stato attribuito alla vulnerabilità dei minori e delle persone con disabilità, alla capacità diffusiva dei social network e ai rischi di riutilizzo indefinito delle immagini online.
Violazione dell’art. 28 GDPR e misure correttive
È stata rilevata anche la violazione dell’art. 28, par. 3, GDPR, poiché tra Comune e Azienda non risultava stipulato alcun accordo scritto o altro atto giuridico che disciplinasse il trattamento dei dati personali. Il Garante ha ingiunto a Messina Social City di cessare l’ulteriore diffusione dei dati personali pubblicati nei post indicati e in eventuali post analoghi, nonché di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione all’ordine e assicurare la conformità del trattamento.
Sanzione e criteri di quantificazione
L’Autorità ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, ritenendo la violazione soggetta all’art. 83, par. 5, GDPR e richiamando anche l’art. 166 Codice privacy. Nella quantificazione ha considerato la natura e gravità della violazione, il carattere colposo della condotta, la cooperazione successiva dell’Azienda, il contesto socio-assistenziale, la parziale mancata rimozione dei contenuti e precedenti violazioni pertinenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 26 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 234 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 209 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 210 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 207 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Prescrizioni del Garante n. 206 del 26/03/2026
- Provvedimento · 26 mar 2026Deliberazione n. 233 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →