Prescrizioni del Garante n. 234 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene d’urgenza nei confronti del Ministero della giustizia sulla Piattaforma per la raccolta digitale delle firme per referendum e iniziative di legge popolare. L’Autorità rileva che, anche dopo la scadenza delle raccolte, restano conservati e consultabili nello storico della piattaforma i dati e le sottoscrizioni degli interessati, in assenza di un’idonea base giuridica e in contrasto con i principi di limitazione delle finalità e della conservazione. Viene quindi disposto un ammonimento con effetto immediato, imponendo di rendere i dati inaccessibili e di adottare misure tecniche idonee a impedirne accessi illeciti o abusivi, oltre a un obbligo di riscontro documentato entro tre mesi.
Ministero della giustizia: ammonimento urgente per la conservazione eccessiva e l’inaccessibilità dei dati dei sottoscrittori di referendum e iniziative di legge popolare scadute sulla Piattaforma firme
Ministero della giustizia - ammonimento urgente sulla conservazione dei dati dei sottoscrittori di referendum e leggi popolari scadute
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene nei confronti del Ministero della giustizia, titolare della Piattaforma per la raccolta digitale delle firme, a seguito di un’istruttoria d’ufficio avviata nell’ambito delle valutazioni su un possibile aggiornamento del d.P.C.M. 9 settembre 2022. L’Autorità rileva che, nella sezione privata accessibile ai sottoscrittori, restano conservati e consultabili i dati relativi a proposte referendarie e iniziative di legge popolare la cui raccolta è ormai scaduta, con conseguente rischio di conservazione non giustificata e centralizzata di dati di particolare delicatezza.
Contesto normativo e precedenti interventi
La Piattaforma è stata istituita dalla legge n. 178/2020, come modificata dal d.l. n. 144/2023, per consentire la sottoscrizione digitale delle proposte referendarie e dei progetti di legge di iniziativa popolare. Il d.P.C.M. 9 settembre 2022 ne disciplina l’architettura, distinguendo tra area pubblica e area privata. Il Garante richiama i precedenti provvedimenti n. 106 del 24 marzo 2022 e n. 331 del 28 maggio 2024, nei quali aveva già evidenziato criticità e prescritto di limitare il trattamento alla verifica della validità delle sottoscrizioni, di definire un termine massimo di conservazione e di introdurre un meccanismo di cancellazione automatica.
Accertamenti svolti e criticità riscontrate
Dagli accertamenti effettuati sul portale https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open è emerso che, una volta autenticato, il sottoscrittore può accedere alla sezione "Ricerca iniziative" e visualizzare non solo le iniziative aperte, ma anche quelle scadute. Selezionando le iniziative non più in raccolta, la piattaforma conserva lo storico di tutte le proposte sottoscritte dall’interessato, con il relativo testo, il codice identificativo e la possibilità di scaricare gli attestati di sottoscrizione. L’informativa privacy indica una conservazione dei dati pari a 10 anni.
Il Garante osserva inoltre che, secondo il d.P.C.M. e la valutazione d’impatto, la cancellazione dovrebbe avvenire al completamento delle attività di verifica e trasferimento dei dati, salvo specifiche esigenze comunicate dagli altri titolari. Proprio tale riferimento, già criticato nei precedenti provvedimenti, era stato ritenuto eccessivamente generico e idoneo a legittimare una conservazione priva di sufficiente base giuridica.
Richiesta di informazioni e insufficienza del riscontro
Con richiesta del 12 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Autorità ha chiesto al Ministero di chiarire:
- la finalità della conservazione e visualizzazione dei dati relativi alle proposte scadute;
- le ragioni del termine decennale di conservazione;
- le misure adottate o da adottare per evitare conservazioni eccedenti rispetto alle finalità.
La risposta del Ministero, del 28 febbraio 2026, si è limitata ad affermare che sarebbe stato ridefinito il termine di visualizzazione delle proposte scadute, senza affrontare il nodo della conservazione dei dati. Per il Garante, tale riscontro conferma una valutazione inadeguata dei rischi e non chiarisce la base giuridica del trattamento continuativo dei dati delle iniziative scadute.
Qualificazione dei dati e base giuridica del trattamento
L’Autorità qualifica i dati dei sottoscrittori come particolari categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 1, GDPR, poiché la sottoscrizione di referendum e leggi popolari può rivelare opinioni o posizione politica. Si tratta dunque di trattamenti con elevati rischi per i diritti e le libertà fondamentali, anche per l’incidenza su istituti di democrazia diretta.
Per i soggetti pubblici, il trattamento è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. In ogni caso, devono essere rispettati i principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione delle finalità;
- limitazione della conservazione.
Nel caso esaminato, il Garante ritiene che la conservazione dei dati dei sottoscrittori delle proposte scadute non risulti sorretta da un’idonea base giuridica e si ponga in contrasto con i principi sopra richiamati.
Provvedimento urgente adottato
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, il Garante adotta in via d’urgenza nei confronti del Ministero della giustizia la misura dell’ammonimento. La misura impone che i dati dei sottoscrittori delle proposte referendarie e delle iniziative di legge popolare scadute, attualmente conservati nella Piattaforma, siano resi inaccessibili e protetti mediante misure tecniche idonee a prevenire accessi illeciti o abusivi.
La misura ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento, ferma restando la riserva di ogni ulteriore determinazione all’esito della conclusione dell’istruttoria avviata sul caso.
Obbligo di riscontro e ulteriori effetti
Il Ministero è inoltre invitato, ai sensi degli artt. 58, par. 1, GDPR e 157 del Codice, a comunicare entro tre mesi dalla notifica le misure che intende adottare per conformare il trattamento al quadro normativo e ai precedenti provvedimenti del Garante, indicando anche il numero degli interessati coinvolti. Il provvedimento ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni è sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Infine, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione.
Punti principali
Contesto e precedenti interventi del Garante
Il provvedimento riguarda la Piattaforma istituita per la raccolta delle firme digitali per referendum ex artt. 75 e 138 Cost. e per progetti di legge di iniziativa popolare ex art. 71, secondo comma, Cost., di titolarità del Ministero della giustizia. Il Garante richiama i precedenti provvedimenti n. 106 del 24 marzo 2022 e n. 331 del 28 maggio 2024, con cui aveva già evidenziato criticità nella disciplina e nella valutazione dei rischi, prescrivendo di limitare il trattamento alla verifica della validità delle sottoscrizioni e di individuare un termine massimo di conservazione con meccanismo di cancellazione automatica.
Esito dell’istruttoria d’ufficio
Dagli accertamenti sul portale della Piattaforma è emerso che, accedendo all’area privata del sottoscrittore, sono visibili anche proposte referendarie e di legge popolare con raccolta scaduta. Selezionando tali iniziative, risultano conservate tutte le precedenti proposte sottoscritte dall’interessato, con indicazione del testo, del codice identificativo e della possibilità di scaricare l’attestato di ciascuna sottoscrizione. L’informativa indica una conservazione dei dati pari a 10 anni.
Richiesta di informazioni e riscontro del Ministero
Il 12 febbraio 2026 il Garante ha richiesto chiarimenti ex art. 157 del Codice sulla finalità del trattamento dei dati relativi alle proposte scadute, sul fondamento del termine di conservazione decennale e sulle misure per evitare conservazioni eccedenti. Con nota del 28 febbraio 2026 il Ministero ha fornito solo un generico impegno a ridefinire il termine di visualizzazione delle proposte scadute, senza chiarire la persistenza della conservazione dei dati. Tale riscontro è stato ritenuto insufficiente.
Valutazione giuridica del Garante
L’Autorità qualifica i dati dei sottoscrittori come particolari categorie di dati personali ex art. 9, par. 1, GDPR, in quanto idonei a rivelare opinioni o posizione politica. Per i soggetti pubblici il trattamento è lecito solo se necessario per un obbligo legale o per un compito di interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e art. 2-ter Codice, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione ex art. 5, par. 1, lett. a), b) ed e), nonché degli obblighi di accountability ex art. 5, par. 2, e 24 GDPR. La conservazione centralizzata delle sottoscrizioni scadute non è stata ritenuta sorretta da idonea base giuridica.
Misura adottata e prescrizioni operative
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, il Garante dispone in via d’urgenza l’ammonimento nei confronti del Ministero della giustizia, imponendo che i dati dei sottoscrittori delle proposte scadute siano resi inaccessibili dalla Piattaforma e protetti da misure tecniche contro accessi illeciti o abusivi. La misura ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento. Inoltre, ai sensi degli artt. 58, par. 1, GDPR e 157 Codice, il Ministero deve comunicare entro tre mesi le misure che intende adottare, indicando anche il numero degli interessati coinvolti.
Ulteriori conseguenze e impugnazione
Il provvedimento richiama la possibilità di sanzione amministrativa ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di mancato riscontro alla richiesta di informazioni. È disposta la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e misure adottate. Contro il provvedimento è ammessa opposizione al tribunale ordinario competente entro trenta giorni dalla comunicazione.
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