Decreto dirigenziale n. 3 del 18/02/2025
Qualifica della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con sede principale viale Monza n.347, 20126 Milano e sede Operativa RAIL Genova, CAP 16129 via Brigata Bisagno n. 2, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica e rinnova la qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. L’abilitazione riguarda i sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali indicati nel provvedimento e ha durata dal 23 marzo 2025 al 22 marzo 2029, in coerenza con il certificato di accreditamento ACCREDIA. Il decreto disciplina inoltre obblighi di conservazione documentale, comunicazione al MIT e vigilanza da parte di ACCREDIA, oltre ai casi di sospensione, revoca e rinnovo della qualifica.
Rinnovo della qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per diversi sottosistemi ferroviari
Qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo AsBo ferroviario
Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento degli organismi che effettuano valutazioni di conformità e di rischio.
Base normativa e quadro regolatorio
Il decreto richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, il Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57 di recepimento delle direttive europee. Viene inoltre richiamato il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario, e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 per le attività di accreditamento.
Presupposti istruttori del rinnovo
Il provvedimento dà atto che BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. aveva già ottenuto la qualifica con Decreto n. 25 del 23 marzo 2023, con scadenza fissata al 22 marzo 2025, e che ha presentato istanza di rinnovo con nota del 30 gennaio 2025. A seguito di richiesta di documentazione integrativa, la società ha completato l’istruttoria con la trasmissione degli atti integrativi. Il rinnovo dell’accreditamento è stato attestato da ACCREDIA con comunicazione degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento del 12 dicembre 2024, con certificato di accreditamento n. 0031 Inspection Rev. 001, revisione del 19 gennaio 2025, e scadenza al 22 marzo 2029.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento, sia a terra sia a bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione.
Il decreto precisa che l’attività comprende anche l’integrazione in sicurezza di tali sottosistemi nel sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 402/2013. Deve inoltre mantenere invariati, salvo autorizzazione preventiva di ACCREDIA, struttura organizzativa, gestione del personale e risorse strumentali, incluse le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, come risultanti dalla documentazione agli atti.
La documentazione relativa all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, deve essere conservata per almeno dieci anni ed essere tenuta a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Obblighi di comunicazione verso il Ministero
L’organismo è tenuto a informare il MIT – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie in relazione a:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di approvazione del prototipo;
- qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La notifica ha durata connessa alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica, la domanda deve essere presentata secondo le modalità del DD n. 37/2019 e almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto disciplina anche i casi di:
- diffida per violazioni di minore gravità;
- sospensione da quindici giorni a sei mesi per violazioni più gravi o in caso di precedente diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 402/2013.
In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, all’ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto ha efficacia dal 23 marzo 2025 fino al 22 marzo 2029, in continuità con la precedente qualifica e in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo AsBo
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., con sede principale a Milano e sede operativa RAIL Genova, viene qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica concerne i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama la disciplina europea in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi, nonché il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 e il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. La decisione è fondata anche sul rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012.
Durata della qualifica e decorrenza
La qualifica ha efficacia dal 23 marzo 2025, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con Decreto Direttoriale n. 25 del 23 marzo 2023, e dura fino al 22 marzo 2029, data di scadenza del certificato di accreditamento richiamato nel decreto.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come risultanti dalla documentazione agli atti, e sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare atti e rapporti di prova per almeno dieci anni e renderli disponibili al MIT e ad ANSFISA.
Obblighi informativi verso il MIT
L’organismo è tenuto a comunicare al Ministero ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica, le richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo e misure sanzionatorie
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. Per il rinnovo della qualifica, l’istanza deve essere presentata secondo le modalità del DD n. 37/2019 almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto disciplina diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione, prevedendo anche la sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti del Regolamento (UE) n. 402/2013.
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