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Circolare

Circolare numero 104 del 16-5-2001

E' in scadenza il periodo quinquennale d'efficacia delle disposizioni agevolative previste per l'iscrizione dei soggetti d'età superiore ai sessantacinque anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della scadenza del quinquennio previsto dal DM n. 282/1996 per alcune facoltà riconosciute agli iscritti alla Gestione separata: possibilità di iscrizione per gli ultrasessantacinquenni, facoltà di cancellazione per chi compie 65 anni e diritto alla restituzione dei contributi per taluni sessantenni che cessano l’attività senza pensione. Dal 1° aprile 2001 tali facoltà non sono più esercitabili per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non pensionati, mentre restano valide le opzioni già esercitate tempestivamente durante il quinquennio. Per i soggetti pensionati o già iscritti ad altre forme obbligatorie, il termine quinquennale scade il 29 giugno 2001, con effetti dal 30 giugno 2001.

Gestione separata INPS: facoltà di iscrizione, cancellazione e rimborso contributi per ultrasessantacinquenni nel quinquennio 1996-2001

Gestione separata INPS: scadenza del quinquennio e effetti sulle facoltà previste dal DM n. 282/1996

La circolare illustra le conseguenze della scadenza del periodo quinquennale previsto dal DM n. 282 del 2 maggio 1996 in materia di Gestione separata. Vengono chiariti i limiti temporali delle facoltà riconosciute ad alcune categorie di soggetti e la sorte delle opzioni già esercitate entro il termine di validità.

Quadro normativo e ambito applicativo

Il DM n. 282/1996 ha disciplinato l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata e del relativo rapporto assicurativo istituiti dall’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’art. 4 del decreto ha previsto, per un periodo di cinque anni, regole speciali per i soggetti che svolgono le attività lavorative rientranti nella citata disposizione.

In particolare, per il quinquennio decorrente:

  • dal 1° aprile 1996, per i soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria;
  • dal 30 giugno 1996, per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

era prevista una disciplina speciale per gli ultrasessantacinquenni e per alcuni soggetti prossimi alla pensione.

Facoltà riconosciute durante il quinquennio

Il decreto riconosceva tre principali facoltà:

  • agli ultrasessantacinquenni che svolgevano le attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 era concessa la facoltà di iscriversi alla Gestione separata;
  • coloro che compivano 65 anni nel corso del quinquennio potevano chiedere la cancellazione dalla Gestione;
  • i soggetti sessantenni alla data del 1° aprile o del 30 giugno 1996, che cessavano l’attività senza aver maturato il diritto a pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, potevano richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi.

Effetti della scadenza del termine al 31 marzo 2001

La circolare rammenta che il 31 marzo 2001 è scaduto il quinquennio per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non pensionati. Dal venir meno dell’efficacia delle disposizioni conseguono, dal 1° aprile 2001, i seguenti effetti:

  • i soggetti ultrasessantacinquenni che iniziano l’attività hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata;
  • gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e non hanno chiesto la cancellazione non possono più esercitare tale facoltà;
  • i medesimi soggetti non hanno più diritto al rimborso dei contributi versati, anche se cessano l’attività a qualunque età senza aver conseguito il diritto a trattamenti pensionistici.

Validità delle opzioni già esercitate

La cessazione dell’efficacia delle disposizioni non incide sulle facoltà tempestivamente esercitate da soggetti che, durante il quinquennio, erano in possesso dei requisiti previsti. Restano quindi valide:

  • la scelta di non iscriversi alla Gestione separata effettuata dagli ultrasessantacinquenni nel periodo di vigenza della norma;
  • la cancellazione dalla Gestione già richiesta da chi aveva compiuto 65 anni nel quinquennio.

Di conseguenza, tali soggetti non sono tenuti a iscriversi nuovamente dopo la scadenza del termine, poiché l’opzione o la cancellazione già perfezionate mantengono piena efficacia.

Soggetti pensionati o iscritti ad altre forme obbligatorie

La circolare segnala inoltre che il 29 giugno 2001 scadrà il termine quinquennale per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, o già pensionati, con effetto dal 30 giugno 2001. Per tale categoria si applicano le medesime indicazioni interpretative già illustrate per gli altri destinatari, nel rispetto delle opzioni tempestivamente esercitate.

Indicazioni operative

Le sedi devono diffondere il contenuto della circolare attraverso i consueti canali informativi, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle regole sulla Gestione separata dopo la scadenza del quinquennio.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il DM n. 282 del 2 maggio 1996, che ha disciplinato l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata istituita dall’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. In particolare, l’art. 4 del decreto prevedeva, per un quinquennio, specifiche facoltà per determinati soggetti ultrasessantacinquenni e per alcuni sessantenni.

Facoltà previste nel quinquennio 1996-2001

Per il quinquennio decorrente dal 1° aprile 1996 o dal 30 giugno 1996, a seconda della posizione assicurativa, il decreto consentiva: l’iscrizione facoltativa alla Gestione separata agli ultrasessantacinquenni che svolgevano le attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; la cancellazione dalla Gestione per coloro che compivano 65 anni nel corso del quinquennio; la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi ai soggetti sessantenni che cessavano l’attività senza aver maturato il diritto a pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici.

Scadenza del quinquennio per i soggetti privi di altra tutela previdenziale

La circolare precisa che il 31 marzo 2001 è scaduto il quinquennio per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non pensionati. Da tale data cessano gli effetti delle disposizioni agevolative: dal 1° aprile 2001 gli ultrasessantacinquenni che iniziano l’attività hanno obbligo di iscrizione alla Gestione; chi aveva compiuto 65 anni senza chiedere la cancellazione non può più esercitarla; non spetta più il rimborso dei contributi in caso di cessazione dell’attività senza diritto a pensione.

Salvaguardia delle opzioni già esercitate

La limitata durata temporale delle disposizioni non incide sulle facoltà già esercitate tempestivamente da chi era in possesso dei requisiti. Pertanto, gli ultrasessantacinquenni che nel quinquennio avevano scelto di non iscriversi alla Gestione non devono iscriversi dopo la scadenza del termine, poiché l’opzione resta valida. Allo stesso modo, chi aveva compiuto 65 anni nel quinquennio e si era cancellato dalla Gestione non è tenuto a reiscriversi.

Termine per pensionati e iscritti ad altre forme obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, il quinquennio scade il 29 giugno 2001, con effetti dal 30 giugno 2001. Anche per tali soggetti, dopo la scadenza, valgono le stesse conseguenze indicate per gli altri destinatari, salvo le opzioni già esercitate durante il periodo di efficacia.

Diffusione della circolare

Le sedi sono invitate a dare la massima diffusione al contenuto della circolare tramite i consueti canali informativi.

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